Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

pignoramento di quote di una s.r.l.

  • Assunta RAIMONDO

    SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
    10/09/2011 10:14

    pignoramento di quote di una s.r.l.

    Dovendo procedere ad un pignoramento di quote di s.r.l., da una lettura del
    manuale di Soldi, ho appreso che senza dubbio la forma del pignoramento non e'
    quella del presso terzi. Ho predisposto, come suggerito dall'Autore, un atto
    unico da notificare al debitore ed alla società e da trascrivere alla Camera di
    Commercio. Detto atto non contiene la citazione a comparire ad udienza fissa. A
    seguito di colloqui con una collega, quest'ultima mi ha, per contro, riferito
    che l' unica foma da seguire e' quella del presso terzi. Solo il
    Vs. autorevole consiglio può essermi d'aiuto.Lunedì è l'ultimo giorno per la
    notifica! Grazie mille.
    Un cordiale saluto.
    Avv. Assunta Raimondo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2011 16:14

      RE: pignoramento di quote di una s.r.l.

      Il problema da lei proposto è molto complesso e ancora non ha trovato una soluzione uniforme perché il cod. civ., nell'ammettere all'art. 2471 l'espropriabilità della quota di srl, pur precisando che l'espropriazione deve essere eseguita mediante notificazione al debitore e alla società e iscrizione al registro imprese, non rinvia, tuttavia, in modo specifico ad una delle procedure espropriative disciplinate nel codice di procedura, per cui rimane dubbio se sia applicabile la procedura mobiliare presso il debitore, che ha ad oggetto beni mobili nel possesso del debitore, quella immobiliare, che ha ad oggetto beni immobili e i mobili registrati o, infine, la procedura presso terzi, che ha ad oggetto crediti del debitore o beni mobili del debitore in possesso di terzi.
      Essendo i vari titpi espropriativi modellati sulla natura dei beni che ne sono oggetto, il primo problema che si è posto in materia è stato quello di individuare la natura delle quote di srl, oscillando le varie teorie tra la definizione di quota come diritto di credito, o come posizione contrattuale obiettivata, o come bene mobile, o come bene immateriale o, infine, come ambivalente.
      La prevalente giurisprudenza ha, più volte, affermato che la quota di partecipazione in una s.r.l. esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale equiparato al bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell'art. 812 c.c. (da ultimo Cass. 21.10.2009 n. 22361; Cass. 13.9.2007 n. 19161, Cass. 26.5.2000, n. 6957; Cass. 23.1.1997 n. 697), di modo che la quota, sebbene non sia un bene materiale al pari dell'azione, viene considerato come un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi.
      Questa individuazione, sebbene essenziale per la soluzione del problema, non ne rappresenta la soluzione perché, detto che la quota è un bene mobile immateriale, rimane da stabilire se tale bene mobile sia da considerarsi «presso il debitore» o «presso terzi» al fine di individuare la procedura espropriativa applicabile.
      L'orientamento prevalente della dottrina era, in passato, verso l'applicazione della disciplina del pignoramento presso terzi (Brunetti, Rivolta, Graziani, Andrioli, Berri, Grasso, Cottino, ecc.), ed anche la giurisprudenza maggioritaria era della stessa opinione (Cass., 14.3.1957, n. 859; Cass., 11.7.1962, n. 1835; Cass., 28.2.1964, n. 454; Cass., 27.1.1984, n. 640; Cass., 12.12.1986, n. 7409; Cass., 9.12.1992, n. 13019; Cass., 4.4.1997, n. 2926, ecc., oltre a numerosa giurisprudenza di merito). Ovviamente questa conclusione è inevitabile se si configura la quota come diritto di credito, ma, pur aderendo alla concezione della quota come bene immateriale, in queste sentenze si spiega che la configurazione della quota nella società a responsabilità limitata come bene immateriale "non si pone in contrasto con il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo cui il pignoramento di quella quota va eseguito nella forma del pignoramento presso terzi". Si tratta di una scelta per esclusione; escluso, infatti, il pignoramento mobiliare presso il debitore, che presuppone l'esistenza di una cosa (materiale) da apprendere, ed il pignoramento immobiliare, previsto per i beni immobili e non potendosi l'individuazione della quota da espropriare farsi se non con la collaborazione degli organi sociali, l'unica procedura raffigurabile rimane quella prevista dagli artt. 543 e ss.
      Questa tesi, sebbene soggetta a numerose e convincenti critiche, è ancora seguita in molti tribunali; ad esempio di recente il Trib. Melfi, 13.1.2010 ha così deciso: "Ai fini della validità del pignoramento di quote di società a responsabilità limitata è sempre necessario che l'atto contenga tutti requisiti di cui all'art. 543 c.p.c., inclusa la citazione del debitore e del terzo a comparire per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. alla presenza del debitore esecutato".
      Per la verità noi non siamo tanto convinti di questa soluzione perché ci sembra che non tenga sufficientemente conto delle nuove disposizioni contenute nell'art. 2471 c.c., introdotte con la riforma societaria. Tale norma, infatti, dopo aver confermato quanto già in precedenza detto nell'art. 2480 c.c. circa la pignorabilità della quota, ha previsto che "il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro imprese". Nonostante la mancanza di un riferimento espresso ad una delle procedure espropriative previste dal codice di procedura la nuova disciplina comunque esplicita le modalità per dare corso all'espropriazione delle quote di s.r.l., mostrando di voler privilegiare il creditore pignorante imponendo un regime pubblicitario con efficacia erga omnes.
      Il dibattito si è spostato allora sul significato da attribuire alla disposizione richiamata dell'art. 2471 c.c.. Una parte della dottrina (Zaganelli, Busani, Ferrara jr.,Scotti, Crivelli, ecc.) interpreta l'attuale formulazione dell'art. 2471 c.c. come una conferma dell'applicabilità del pignoramento presso terzi, ove la notificazione sarebbe finalizzata a consentire alla società la comparizione all'udienza di cui all'art. 547 c.p.c., affinché la stessa riferisca sulla posizione globale del debitore, sulla consistenza, in termini di valore nominale, della sua quota e sulla presenza di eventuali vincoli gravanti sulla stessa.
      Secondo altro orientamento, prevalentemente giurisprudenziale, (Trib. Parma, 22.2.2005; Trib. Bologna, 2.12.2004; Trib. Firenze, 7.1.2005; Trib. Milano, 16.11.2005; Trib. Bologna, 14.5. 2007), che ha sollevato numerose e fondate critiche a questo esposto, la notificazione alla società assolve molteplici funzioni, ma non ha lo scopo di consentirle di rendere la dichiarazione in udienza tipica dell'espropriazione presso terzi; e cioè serve, da un lato, a mettere a conoscenza la società di un evento che, incidendo sulla compagine sociale, produce effetti indiretti anche nei confronti della società stessa; dall'altro lato, è funzionale a rendere immediatamente operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l'effetto tipico del pignoramento e che consegue all'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito (in modo da evitare che la società, in collusione con il debitore, possa frustrare l'iniziativa del creditore).
      Riteniamo quindi di poter concludere con S. Parmiggiani-, cui ci siamo ispirati riprendendo il suo commento a Cass. 21.10.2009 n. 22361, Natura e pignoramento della quota di s.r.l., in Giur. comm. 2010, 06, 1116- che "le modifiche apportate all'art. 2471 c.c. siano determinanti e che si debba considerare superata la tesi del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ah hoc, diverso e ulteriore rispetto a quelli già previsti dal codice di procedura civile, da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. e tanto meno instaurare l'eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo".
      Zucchetti Sg Srl

      I nostri esperti, benche di sabato non lavorino, hanno esaminato la sua domanda, stante l'urgenza.
      • Giovanni Bertani

        parma
        19/09/2013 13:50

        RE: RE: pignoramento di quote di una s.r.l.

        Salve,
        anche se a distanza di tempo, volevo segnalare che con ordinanza emessa il 20/05/2013 il dott. Ferretti, giudice dell'esecuzione avanti il Tribunale di Parma ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura con ordine della cancellazione della trascrizione del pignoramento nel registro delle imprese a spese del creditore precedente, dove il pignoramento della quota sociale era stata introdotta con la procedura del pignoramento presso terzi.
        L'ordinanza pubblicata anche su ilcaso.it ha accolto la tesi della disciplina mista, seguendo anche la tesi del Tribunale di Udine del 18/02/2013 della dottrina in particolare Ballati-MArini che ha appunto portato alla nascita di un pignoramento ad hoc da svolgersi appunto mediante notifica alla società ed al debitore di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione dei cui all'art 547 cpc e tanto meno ad instaurare l'eventuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.
        In ossequio all'art 2471 cc dalla notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento della quota decorre il termine di 90 giorni di cui all'art 497 cpc per formulare istanza di vendita e da questo momento la procedura espropriativa segue l'iter del pignoramento mobiliare presso il debitore con conseguente applicabilità degli art 534 e ss del cpc.
        avv. Isabella Grassi
        collaboratrice studio dott. Bertani Giovanni
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/09/2013 18:46

          RE: RE: RE: pignoramento di quote di una s.r.l.

          Grazie per la sua segnalazione; ci fa piacere rilevare che la tesi che noi avevamo ritenuto preferibile abbia trovato altri seguaci.
          Zucchetti SG Srl