Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Cambio quote dopo aggiudicazione asta

  • Silvia Antonini

    Roma
    05/02/2020 16:10

    Cambio quote dopo aggiudicazione asta

    Buonasera,
    dopo l'aggiudicazione di un'asta da parte di 2 aggiudicatari (50% a testa) è stato comunicato al delegato il cambio delle percentuali indicate inizialmente .
    Secondo me non sarebbe possibile visto che l'iniziale decisione/quota è stata verbalizzata in sede d'asta, ma analizzando le disposizioni del Tribunale, l'ordinanza di delega e l'avviso di vendita non ho trovato nessun riferimento a riguardo né in senso positivo né in senso negativo.
    Voi che ne pensate?
    Ringrazio in anticipo
    Saluti
    • Zucchetti SG

      08/02/2020 16:19

      RE: Cambio quote dopo aggiudicazione asta

      La risposta all'interrogativo formulato richiede lo svolgimento di alcune premesse normative di fondo.
      Il subprocedimento di vendita che si svolge in seno ad una procedura esecutiva si dipana secondo la seguente scansione: presentazione dell'offerta di acquisto, (eventuale) svolgimento della gara tra gli offerenti, aggiudicazione (definitiva), versamento del saldo prezzo, pronuncia del decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario.
      Nella cortine di questo schema si ammette tradizionalmente che non sono ravvisati ostacoli di ordine normativo, né di tipo pratico, ad ammettere la possibilità che l'offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita.
      Neppure distonica rispetto al sistema normativo è la possibilità che il bene o la quota oggetto di aggiudicazione sia alienata prima della emissione del decreto di trasferimento (che secondo la giurisprudenza costituisce il momento in cui si produce l'effetto traslativo); si tratterà, infatti, di una vendita di cosa altrui, disciplinata dagli artt. 1478 e seguenti c.c., ed il compratore diventerà proprietario della cosa nel momento stesso in cui il venditore (in questo caso l'aggiudicatario) acquista la proprietà della cosa.
      Nel silenzio dell'ordinamento, occorre invece chiedersi se sia compatibile con lo schema della vendita esecutiva la possibilità che il decreto di trasferimento venga emesso direttamente in favore di un soggetto diverso.
      A nostro avviso, questa possibilità va esclusa poiché il subprocedimento di vendita dell'immobile pignorato è posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistici la cui tutela deve condurre ad escludere, in linea generale, che lo stesso possa subire deviazione.
      Le uniche alternative, riconosciute dallo stesso codice, sono quelle della presentazione di offerta per persona da nominare e della presentazione di offerte di acquisto in nome e per contro altrui.
      Soprattutto rispetto alla prima di tali fattispecie deve osservarsi che ove si ammettesse la possibilità di ottenere l'intestazione del bene in capo ad un soggetto diverso dall'aggiudicatario l'istituto dell'offerta per persona da nominare non avrebbe ragion d'essere.
      Aggiungiamo che la negoziabilità della situazione giuridica soggettiva dell'aggiudicatario è stata posta in dubbio dalla giurisprudenza, la quale occupandosi del caso in cui un avvocato, aggiudicatario in una vendita senza incanto, aveva chiesto al debitore il pagamento di una somma di denaro in cambio della rinuncia al versamento del saldo prezzo e dunque all'aggiudicazione, ha affermato che "è un fuor d'opera parlare di posizione soggettiva derivante dall'aggiudicazione (provvisoria) del bene che legittima il suo titolare a disporne in via negoziale: a prescindere dalla considerazione che, trattandosi nella specie di vendita senza incanto, come già detto, l'aggiudicazione in favore del ricorrente fu definitiva, occorre pur sempre considerare che all'aggiudicazione consegue l'obbligo di acquistare il bene, il che avviene solo a seguito della emissione del decreto di trasferimento, esitato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 cod. proc. civ. dopo che questi abbia verificato l'integrale versamento del prezzo. E ciò è tanto vero che, in caso di inadempimento, è espressamente previsto che la procedura incameri la cauzione a titolo di "multa", somma che poi andrà a comporre la massa attiva da distribuirsi, ai sensi dell'art. 509 cod. proc. civ. In tal senso depone chiaramente la disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. civ., intitolata "inadempienza dell'aggiudicatario" e l'espresso riferimento alla multa quale tipica sanzione. Già nella struttura tipizzata del procedimento esecutivo immobiliare, quindi, l'inadempimento dell'aggiudicatario costituisce un comportamento che accentra su di sé un particolare disvalore sociale, costituito dal pregiudizio arrecato all'attuazione delle finalità pubblicistiche a cui la fase esecutiva è normativamente destinata; il che non può non valere, a maggior ragione, per la volontaria rinunzia all'aggiudicazione. A conferma di ciò, depone anche l'ulteriore previsione dell'art. 177 disp. att. cod. proc. civ., titolata "dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario", secondo cui l'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Ciò sta indubbiamente a significare che l'ordinamento considera deleterio un esito infruttuoso della procedura, come lo stesso dilungarsi della stessa in conseguenza della rinuncia (o anche, più semplicemente, dell'inadempimento) dell'aggiudicatario. Non si tratta, dunque, di far discendere un divieto alla disponibilità, in capo all'aggiudicatario, di rinunciare all'acquisto definitivo del bene "dall'asserita mancanza di una previsione normativa al riguardo", ma di dare atto dell'esistenza di una preclusione desumibile da diverse disposizioni che assegnano al processo esecutivo e alla fase della vendita l'unica ed obbligata finalità di alienazione coattiva del bene. Pertanto, un "mercimonio" della situazione di vantaggio conseguente all'aggiudicazione del bene, del tipo di quello effettuato dal legale nel caso in esame, costituisce uno specifico sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e si pone in contrasto anche con il limite dell'utilità sociale imposto dall'art. 41, comma 2, della Costituzione all'autonomia privata" (Cass. Pen. Sez. 2, 17 febbraio 2017, n. 11979).
      Ciò detto, nel caso prospettato dalla domanda il quesito è quello di stabilire se sia possibile, in sede di pronuncia del decreto di trasferimento, un diverso "apporzionamento" quantitativo tra i due aggiudicatari.
      Il rispetto della scansione procedurale che abbiamo indicato succintamente (offerta – gara – aggiudicazione – decreto di trasferimento) porterebbe ad escluderlo poiché introdurrebbe una soluzione di continuità tra aggiudicazione e decreto, non coincidendo le quote. Questa è la soluzione che, cautamente, ci sentiamo di indicare.
      Suggeriamo, in ogni caso, di sottoporre la questione al giudice dell'esecuzione ex art. 591-ter c.p.c.
      • Silvia Antonini

        Roma
        12/02/2020 08:50

        RE: RE: Cambio quote dopo aggiudicazione asta

        Grazie
        Saluti
        • Zucchetti SG

          17/02/2020 10:20

          RE: RE: RE: Cambio quote dopo aggiudicazione asta

          grazie a lei
    • Roberto Bussani

      Trieste
      23/12/2021 10:24

      RE: Cambio quote dopo aggiudicazione asta

      Buongiorno,

      ripropongo la stessa domanda ma per una procedura di liquidazione del patrimonio (legge 3/2012).

      In sede di asta l'immobile è stato aggiudicato da due soggetti al 50% ma ora in sede di atto notarile vorrebbero cambiare le percentuali.

      Secondo voi è fattibile?

      Ringrazio in anticipo.

      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        26/12/2021 09:11

        RE: RE: Cambio quote dopo aggiudicazione asta

        La risposta all'interrogativo formulato impone di premettere che la vendita dei beni che si celebra in seno ad una procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dall'art. 14-novies della legge 27 gennaio 2021, n. 3 il qual dispone che il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione che deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
        Il comma secondo di tale norma prevede che le vendite devono svolgersi tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
        Come si vede, la previsione in parola riecheggia l'art. 107, comma primo, l.fall.
        Questo ci fa ritenere che, diversamente da quanto accade nelle vendite che hanno luogo nell'ambito delle procedure esecutive individuali, la vendita che avviene all'interno del procedimento di liquidazione del patrimonio è caratterizzata da minori profili di rigidità, per le quali è richiesta esclusivamente la compiuta stima, e l'adeguata pubblicizzazione.
        Da queste premesse ricaviamo il convincimento per cui la richiesta formulata dagli aggiudicatari può essere accolta.
        Qualche perplessità in più saremmo portati a nutrire nel caso in cui il programma di liquidazione contemplasse un procedimento di vendita che rinviasse alle norme del codice di procedura civile.
        In ogni caso, la richiesta potrebbe essere comunque accolta, anche in questo caso, adempiendo preliminarmente all'onere di comunicazione di cui al comma 3 del citato art. 14-novies, a norma della quale prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice.