Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

voto nel concordato finanziamenti ex art. 182 quater

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    09/09/2020 17:05

    voto nel concordato finanziamenti ex art. 182 quater

    Buongiorno, il finanziamento effettuato da un socio in funzione della presentazione della domanda di concordato, riconosciuto prededucibile nel decreto di ammissione alla procedura determina la prededucibilità per l'80% e la postergazione per il restante 20%.
    E' corretto escludere il creditore dal diritto di voto per il 20% postergato?
    Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2020 12:42

      RE: voto nel concordato finanziamenti ex art. 182 quater

      Lei tocca un punto quanto mai controverso sotto più profili. In primo luogo, infatti, è incerto il significato del richiamo ai soci nel quarto comma dell'art. 182quater l.fall, sia per capire la fattispecie cui si riferisce sia per stabilire se l'esclusione è totale. Senza entrare in un dibattito quanto mai complesso, è prevalente l'orientamento che i soci siano esclusi per l'intero ammontare del loro credito per finanziamenti fatti in funzione della procedura.
      Al di fuori di questa ipotesi trova applicazione il terzo comma dell'art. 182quater , per cui si pone il problema della partecipazione al voto per la parte postergata; e questo è altro punto controverso perché, se è vero che la postergazione del creditore non implica rinuncia al credito, ma soltanto spostamento di grado rispetto agli altri creditori chirografari, per cui i creditori postergati avrebbero la legittimazione a partecipare alla votazione prevista per l'approvazione del concordato, è anche vero che la postergazione , senza altra precisazione, presuppone che i creditori postergati possano essere soddisfatti solo dopo l'integrale pagamento degli altri creditori (in tal senso Cass. 21/06/2018, n.16348), per cui, se il piano concordato prevede il pagamento in percentuale dei chirografari, i postergati non potrebbero ricevere nulla, da cui l'irrilevanza della loro partecipazione al voto.
      Questa seconda soluzione a noi sembra più convincente in quanto l'art. 160, comma 2, u.p., l.fall. prevede che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, sicchè, considerato che nella scala delle prelazioni la postergazione è successiva alla posizione dei chirografi per cui per legge è richiesto che siano stati integralmente soddisfatti tutti i restanti creditori prima di attribuire qualcosa ai postergati, la costituzione di una apposita classe, costituita esclusivamente da crediti postergati, non può avere l'effetto di derogare al principio stesso del soddisfacimento solo residuale e sempre posposto di questi ultimi, attraverso una loro sostanziale equiparazione ai chirografari.
      Zucchetti SG srl