Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato prevntivo

  • Daniela Aschi

    Roma
    24/10/2018 19:51

    concordato prevntivo

    In un concordato preventivo, il debitore ha previsto l'integrale pagamento dei debiti in privilegio generale che indicava in soli euro 3.954 e nel 36,37 % la percentuale di soddisfazione per i chirografari. Dalla verifica della contabilità e dall'elenco creditori rilevo però che molti creditori che erano indicati come chirografari, sono in realtà privilegiati e per un importo di oltre seicentomila euro. A questo punto credo di dover rilevare la inammissibilità della proposta concordataria ( con la comunicazione ex art. 173 ), posto che l'impegno a pagare integralmente i privilegiati non può essere assolto poiché non consentirebbe neanche il pagamento della percentuale minima (20%) garantita per legge ai chirografari. Vorrei il conforto del vostro parere.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/10/2018 19:42

      RE: concordato prevntivo

      Alla luce dell'attuale giurisprudenza, nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, secondo comma; revoca ex art. 173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma, legge fall.), al tribunale non è consentito il controllo sulla fattibilità economica del piano, a meno che non risulti in modo evidente e immediato la effettiva irrealizzabilità della causa concreta: quest'ultima da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.
      Alla luce di questo indirizzo, la verifica da parte sua dell'esistenza di una massa così importante di privilegi , non considerati dal debitore, che rende completamente irrealizzabile la possibilità di attribuire ai creditori la percentuale promessa, con divario tale che se, si fosse conosciuto nella fase iniziale, il concordato non sarebbe stato ammesso, giustifica, a nostro avviso la comunicazione al tribunale per la revoca ai sensi del terzo comma dell'art. 173 l.f. Se poi è individuabile un doloso comportamento del debitore nel configurazione del passivo potrebbe pensarsi anche alla revoca ai sensi del primo comma dell'art. 173.
      Zucchetti SG srl