Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Applicabilità dell'art. 54, co. 3, l.fall. al concordato preventivo

  • Luca Andretto

    Verona
    26/05/2022 10:29

    Applicabilità dell'art. 54, co. 3, l.fall. al concordato preventivo

    Un concordato preventivo omologato prevede riparti periodici. Con il primo riparto vengono soddisfatti solo parzialmente i creditori (lavoratori) aventi il grado di privilegio generale più elevato (ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.). In occasione del secondo riparto, occorrerà considerare anche gli interessi maturati successivamente al primo?
    Con riguardo al fallimento, l'art. 54, co. 3, l.fall. prevede che "Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
    Tuttavia, l'art. 54 non è menzionato dall'art. 169 l.fall. tra le norme applicabili al concordato preventivo. Potrebbe sostenersi che esso sia oggetto di un richiamo indiretto, tramite l'art. 55 che è invece dichiarato applicabile al concordato preventivo e al co. 1 fa espressamente "salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente".
    Sul punto non ho trovato precedenti giurisprudenziali, ma l'imprevisto aumento del tasso degli interessi legali potrebbe rendere molto sentita la questione. Rigrazio sin d'ora per gli spunti che potrete dare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/05/2022 20:18

      RE: Applicabilità dell'art. 54, co. 3, l.fall. al concordato preventivo

      Il primo comma dell'art. 55 l. fall.- richiamato dall'art. 169- stabilisce che "La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente". In sostanza per i crediti prelatizi il fallimento non comporta la sospensione degli interessi, il trattamento dei quali segue quanto previsto dal terzo comma dell'art. 54, il quale, a sua volta dispone che "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente".
      Pertanto il richiamo dell0'art. 55 da parte dell'art. 169 comprende, indirettamente il richiamo del terzo comma dell'art. 54, che detta le regole del trattamento degli interessi generati dai preciti privilegiati (art. 2749 c.c.), pignoratizi (art. 2788 c.c.) e ipotecari (art. 2/855 c.c.) e stabilisce, tra l'altro in deroga all'art. 2749 c.c., che il decorso degli interessi generati dai crediti assistiti da privilegio generale "cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente", così superando quella pregressa giurisprudenza che prevedeva che gli interessi su tali crediti diminuissero proporzionalmente man mano che si procedeva alla vendita dei beni mobili oggetto del privilegio generale; regola in alcuni casi di impossibile attuazione.
      Zucchetti SG srl