Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto: riconoscimento frutti civili al creditore ipotecario e relazione art. 160, secondo c., l.f.

  • Bernardo Colussi

    Pordenone
    08/04/2019 17:47

    Riparto: riconoscimento frutti civili al creditore ipotecario e relazione art. 160, secondo c., l.f.

    Buongiorno,
    un piano (e la proposta) di concordato preventivo liquidatorio prevede che ai creditori ipotecari siano destinati i flussi attivi generati dalle locazioni in essere in ragione della collocazione preferenziale che i creditori prelatizi ipotecari vantano sui frutti civili generati degli immobili gravati dalla garanzia sino alla dismissione del bene. Questa impostazione fonda evidentemente i propri assunti dalla "affermata" condivisione dell'orientamento della Suprema Corte che - per l'ipotesi di fallimento dell'impresa - riconosce al creditore ipotecario l'estensione dei frutti civili prodotti dall'immobile dopo la dichiarazione d'insolvenza: "trattasi di norma che regola il concorso dei creditori nell'esecuzione, e così nel fallimento e, si deve ritenere, in assenza di qualsiasi disciplina derogatoria, pure nel concordato" (cfr. Cass., Civ. n. 11025/2013; Cass. Civ.. n. 26520/2011).
    Tuttavia giurisprudenza e prassi degli ultimi anni hanno espresso anche un diverso orientamento, che nega la possibilità di dare una applicazione "estensiva" alla normativa fallimentare un tanto in quanto l'art. 169 L.F. non richiama espressamente l'art. 54 L.F., con conseguente impossibilità di estendere la linea di pensiero della Suprema Corte anche alla procedura di concordato preventivo. Secondo tale diversa corrente giurisprudenziale, la disciplina che trova pacifica applicazione nell'ambito della procedura concorsuale maggiore, non trova e non può trovare, applicazione nel concordato preventivo, che è come noto procedura concorsuale ben distinta dal fallimento.
    Inoltre, il piano di concordato omologato prevede il pagamento dei creditori privilegiati prelatizi ipotecari nei limiti di quanto espressamente indicato nella relazione giurata ex art. 160 secondo comma l.f
    In relazione ai due punti sopra esposti chiedo gentilmente:
    1) vi è una giurisprudenza e prassi predominante degli ultimi anni cui uniformarsi circa il riconoscimento dei frutti locatizi ai creditori ipotecari?
    2) in caso di realizzi superiori o inferiori a quanto prospettato nella relazione dell'esperto, il piano di riparto in favore dei creditori privilegiati speciali che vantano una garanzia reale sugli immobili oggetto di declassamento ex art. 160 II Co. L.F. "dovrebbe" prevedere che a tali soggetti venga liquidato l'equivalente valore monetario indicato nella perizia ex art. 160 II Co. L.F. ?
    Grazie anticipatamente.
    Distinti saluti
    dott. Bernardo Colussi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/04/2019 19:26

      RE: Riparto: riconoscimento frutti civili al creditore ipotecario e relazione art. 160, secondo c., l.f.

      Lei tocca due argomenti tra i più dibattuti.
      Per quanto riguarda il primo esiste una contrapposizione tra chi ritiene che l'indirizzo secondo cui la prelazione del creditore ipotecario si estende ai frutti civili prodotti dall'immobile dopo la dichiarazione di fallimento (come appunto riconosciuto dalla giurisprudenza da lei richiamata), sia espressione di un principio generale che "regola il concorso dei creditori nell'esecuzione, e così nel fallimento e, si deve ritenere, in assenza di qualsiasi disciplina derogatoria, pure nel concordato" (Trib. Pordenone 13/10/2015) e chi, invece sostiene che l'attribuzione dei frutti dell'immobile al creditore ipotecario, che per l'espressa previsione dell'art. 2912 c.c. opera nell'esecuzione individuale, è applicabile anche nel fallimento per la natura di pignoramento generale che determina la dichiarazione di insolvenza, ma non nel concordato preventivo, sia a causa del mancato richiamo all'art. 54 l.fall. da parte dell'art. 169 L.F., sia a causa delle diverse caratteristiche del concordato preventivo rispetto al fallimento (Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016).
      Non possiamo essere noi a risolvere questo contrasto. Possiamo solo dire che, a nostro avviso, la questione del mancato richiamo dell'art. 54 da parte dell'art. 169 l.f. è poco pertinente. Questa omissione comporta che la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio, pegno o ipoteca o la sua incapacità a soddisfare interamente il creditore con prelazione non determina la soddisfazione parziale con passaggio al chirografo di quanto ancora dovuto, come appunto l'art. 54 prescrive, ma obbliga il debitore concordatario alla soddisfazione integrale. Per evitare le conseguenze di tale meccanismo, il legislatore ha introdotto il secondo comma dell'art. 160 che, con il ricorso ad una stima avente determinate peculiarità, si può soddisfare il creditore nei limiti di capienza del bene gravato.
      Tanto non implica alcuna conseguenza sulla estensione dell'ipoteca ai frutti dell'immobile ed, infatti, la Corte n. 11025 del 2013 da lei citata, richiama l'art. 54 solo al fine di escludere che questo, per il suo riferimento al solo prezzo dei beni vincolati alla garanzia ipotecaria sia significativo della esclusione dei frutti civili, posto che- dice la Corte- "identico riferimento si rinviene nell'art. 2808 c.c., senza che, in ordine a quest'ultima disposizione, alcuno dubiti dell'estensione della prelazione ipotecaria ai frutti, sia perchè gli effetti del pignoramento si estendono ai frutti della cosa pignorata (art. 2912 cod. civ.), sia perchè l'opponibilità al creditore ipotecario delle cessioni e liberazioni di fitti e pigioni è soggetta a limiti spiegabili solo con l'estensione in parola (art. 2812 c.c.), sia perchè, infine, è espressamente prevista l'estensione ai frutti nel caso in cui l'immobile ipotecato sia acquistato da un terzo (art. 2865 c.c.). D'altro canto, per principio elementare di tecnica legislativa, non possono non avere il medesimo significato disposizioni, come l'art. 2808 c.c., e la L. Fall., art. 54, che adoperano le stesse espressioni letterali nel disciplinare sia pure in sedi diverse la stessa materia".
      Noi deduciamo da questo passaggio motivazionale che l'estensione della garanzia reale sul bene anche ai frutti civili dello stesso, benchè non espressamente previsto (come invece per le pertinenze fa l'art. 2811 c.c.) sia implicito nella natura dell'ipoteca come delineata dall'art. 2808 c.c., ossia discende dai principi civilistici che reggono l'istituto ipotecario che trovano applicazione nell'esecuzione individuale come in quella collettiva, ma in anche in ogni ipotesi di concorso.
      Vi è anche da dire che l'assimilazione degli effetti del concordato al pignoramento si è molto rafforzata a seguito del richiamo dell'art. 45 l.fall. da parte dell'art. 169 l.fall., sicchè anche seguendo l'iter tradizionale che passa attraverso l'esecuzione individuale, non esiste più quella differenza che una volta demarcava gli effetti del pignoramento da quelli del concordato, che sono ancora riconducibili ad uno spossessamento attenuato, che però ha ricevuto un durio colpo dalla affermazione della inopponibilità alla massa delle formalità successive alla presentazione della domanda di concordato. Come vede un problema ne porta un altro, come accade sempre quando si è su un terreno scivoloso.
      Sulla seconda questione, anch'essa controversa, ci sentiamo più sicuri nel dire che, poiché lo scopo della relazione di stima di cui al secondo comma dell'art. 160 l. fall. è quello di preventivare il presumibile grado di soddisfazione consentito dalla capienza dei beni gravati, senza che il debitore assuma un impegno a corrispondere ai creditori esattamente la quota stimata, ci sembra che il creditore ipotecario, come si debba accontentare del minor ricavo ottenuto dalla liquidazione rispetto alla stima, così possa giovarsi del maggior ricavo rispetto alla stessa; anche perché, diversamente, si attribuirebbe al debitore la possibilità di destinare somme che sono vincolate alla garanzia di un creditore ipotecario ad altri, alterando l'ordine delle graduazioni, al cui rispetto richiama il secondo comma della'rt. 160.
      Zucchetti SG srl
      • Simone Giannecchini

        Lido di Camaiore (LU)
        28/09/2021 13:00

        RE: RE: Riparto: riconoscimento frutti civili al creditore ipotecario e relazione art. 160, secondo c., l.f.

        Buongiorno,

        la procedura fallimentare porta avanti una causa civile con richiesta di risarcimento danni nei confronti di una società ALFA già costruttrice di un immobile di proprietà della fallita, acquisito all'attivo, (per difformità di costruzione che hanno anche abbassato il valore del bene).
        In caso di vittoria con risarcimento danni da parte della società costruttrice in favore della procedura, gli importi liquidati in sentenza, che verranno incassati dalla procedura, costituiscono frutto civile del bene (e quindi vanno al creditore ipotecario) e vanno nel conto speciale, o no ?

        grazie molte, buon lavoro
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/09/2021 18:27

          RE: RE: RE: Riparto: riconoscimento frutti civili al creditore ipotecario e relazione art. 160, secondo c., l.f.

          Ci sembra proprio di no perché qui non si tratta di canoni, equiparabili ai frutti civili, ma di entrate per risarcimento danno per difformità di costruzione, che in nessun caso possono essere considerati accessori del credito ipotecario (presumiamo fondiario).
          Zucchetti SG srl