Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO CON CONTINUITA': PAGAMENTO CREDITORI DOPO PUBBLICAZIONE DOMANDA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

  • Lorenzo Zotta

    Nove (VI)
    13/11/2013 01:28

    CONCORDATO CON CONTINUITA': PAGAMENTO CREDITORI DOPO PUBBLICAZIONE DOMANDA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

    In una procedura di concordato preventivo con continuità (senza ricorso all'affitto d'azienda -senza nuova finanza-con risanamento basato unicamente sui previsti flussi di cassa )nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda presso il Registro Imprese e la data dell'omologa il debitore può eseguire legittimamente pagamenti di competenza di detto arco temporale senza tener conto dell'ordine dei privilegi, in mancanza di liquidità sufficiente per il soddisfo di tutti i debiti di detto periodo? In particolare se la disponibilità é pari a dieci e vi sono debiti per trenta (di cui 10 in chirografo e 20 in privilegio)agisce correttamente il debitore pagando dieci in chirografo rendendosi inadempiente per i 20 in privilegio? Si tenga presente che il pagamento di dieci in chirografo si é reso indispensabile per poter acquistare le materie prime al fine di confezionare i prodotti finiti.Se così non fosse vi sarebbero gli estremi per poter considerare "dannosa" la prosecuzione dell'attività ai fini dell'articolo 173 l.f.posto che la condotta ha contribuito ad aumentare le passività sociali?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/11/2013 20:05

      RE: CONCORDATO CON CONTINUITA': PAGAMENTO CREDITORI DOPO PUBBLICAZIONE DOMANDA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

      A quanto capiamo, lei si riferisce al pagamento dei debiti sorti in corso di concordato che, se legalmente sorti nel rispetto dell'art. 167, vanno soddisfatti via via che scadono, in una sorta di complessiva prededuzione. La domanda allora da farsi è se per questi crediti trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 111bis per il caso che l'attivo sia insufficiente. Non ci risulta che questo tema sia stato affrontato; a nostro avviso la risposta dovrebbe essere negativa perché il concordato in continuità presuppone l'esercizio dell'impresa per il cui mantenimento è necessario accedere alle necessarie forniture, ai finanziamenti, e alle altre prestazioni. Proprio per questo l'art. 186bis richiede quelle precauzioni che sono indicate nelle lett. a) e b) del secondo comma.
      Se poi lei si riferisce al pagamento dei crediti pregressi strategici, qui crediamo che la risposta sia più semplice nel senso che la fattispecie di cui al quarto comma dell'art. 182quinquies consenta un pagamento fuori concorso, in contrasto con i principi della graduazione e della parità di trattamento, per cui è implicito che creditori chirografari possano essere pagati prima di altri prelatizi concorsuali.
      Zucchetti Sg Srl
      • Cristina Gaffurro

        Bologna
        18/04/2018 09:13

        RE: RE: CONCORDATO CON CONTINUITA': PAGAMENTO CREDITORI DOPO PUBBLICAZIONE DOMANDA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

        Buongiorno,
        debiti pagabili post presentazione domanda concordato sorgono dalla data di emissione fattura o dalla data dell'ordine che ha portato all'emissione della fattura stessa perchè è in tale frangente che nasce l'obbligazione?
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/04/2018 18:44

          RE: RE: RE: CONCORDATO CON CONTINUITA': PAGAMENTO CREDITORI DOPO PUBBLICAZIONE DOMANDA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

          La data di emissione della fattura è del tutto irrilevante ai fini in questione, posto che l'art. 168 stabilisce che "dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore". Da questa norma che si ricava che gli stessi creditori per titolo o causa anteriore (se non possono agire in via esecutiva) non possono (neanche) essere pagati dopo la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, salvo che non si tratti di crediti anteriori c.d. strategici, il cui pagamento può essere autorizzato alle condizioni di cui al comma quinto dell'art. 182-quinquies.
          Zucchetti SG srl
    • Marco Vizzini

      Caltanissetta
      24/07/2018 12:42

      RE: CONCORDATO CON CONTINUITA': PAGAMENTO CREDITORI DOPO PUBBLICAZIONE DOMANDA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

      Nel mio caso il Tribunale mi richiede un parere quale Commissario in ordine alla richiesta della società (che non ha ancora depositato il piano concordatario in continuità) di definire in via transattiva una causa di lavoro con un ex dipendente.
      In questi casi, accertata l'utilità per la società consistente nel risparmio che ne deriverebbe, è possibile anche autorizzare il pagamento pur trattandosi di un debito pregresso al ricorso o piuttosto può autorizzarsi la transazione ma il credito andrà pagato secondo i criteri che verranno determinati con il piano concordatario?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/07/2018 15:40

        RE: RE: CONCORDATO CON CONTINUITA': PAGAMENTO CREDITORI DOPO PUBBLICAZIONE DOMANDA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

        L'unico caso previsto dalla legge di pagamento di crediti anteriori è quello di cui al quinto comma dell'art. 182quinquies riguardante i crediti c-d- strategici, ma questa ipotesi non ricorre nella fattispecie , dato che qui si discute di un credito di un ex dipendente. Pertanto si può autorizzare la transazione, ma il credito transatto andrà pagato secondo le regole del piano.
        Questo dal ounto di vista strettamente giuridico, tuttavia bisogna anche cercare di fare gli interessi della massa, nel senso che se la transazione è condizionata al pagamento immediato e la stessa è molto favorevole alla massa dei creditori, si potrebbe anche arrivare al pagamento del credito in questione, privilegiato, se i tempi di soddisfazione degli altri creditori di pari grado non sono eccessivamente lunghi. Ovviamente, data la non perfetta conformità alla legge di un tale comportamento, bisogna essere molto cauti ed essere in grado che l'anticipazione è stata ben compensata dalla transazione raggiunta alla luce della situazione concreta.
        Zucchetti Sg srl .