Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

affitto di azienda

  • Massimo Cinesi

    Viterbo
    28/11/2019 20:31

    affitto di azienda

    Buonasera, in una proposta di concordato preventivo risulta in essere un contratto di affitto di azienda stipulato antecedentemente e finalizzato al mantenimento dei valori aziendali per poi porre in vendita l'azienda stessa ( affitto ponte). Posta la sentenza della Cassazione n.29742/2018, che sembra inquadrare la fattispecie descritta come concordato in continuità, la circostanza che l'azienda sia destinata ad una futura vendita determina, a vostro parere, l'applicazione della previsione dell'art. 186 bis lett c in tema di moratoria di un anno per il soddisfacimento dei creditori vantanti garanzia ipotecaria sull'immobile aziendale, oppure, essendo il bene destinato alla vendita unitamente all'azienda, si applica l'inciso "..salvo che sia prevista la liquidazione..". Infine, ritenente, essendo come detto un concordato in continuità, che non si debba prevedere la nomina del liquidatore giudiziale. Vi ringrazio per la cortese attenzione.
    mc
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2019 20:20

      RE: affitto di azienda

      Correttamente lei ha inquadrato il concordato descritto tra quelli con continuità alla luce anche della più recente giurisprudenza. Una volta fatto questo inquadramento, va da sé che trova applicazione la disposizione di cui alla lett. c9 del secondo comma dell'art. 186bis l.fall.
      Questa norma, come è noto è stata oggetto di studio e interpretazioni diverse, ma, ciò interessa ai fini della domanda, è che essa nasce dalla necessità di far fronte al fatto che attraverso il richiamo dell'art. 55 da parte dell'art. 169 (e del mancato richiamo dell'art. 54), i crediti nei confronti del debitore concordatario si intendono scaduti alla data della presentazione della domanda. Questo principio va bene nel fallimento o in un concordato liquidatorio, ma nel concordato con continuità che, presupponendo, appunto, la prosecuzione dell'attività di impresa, avrebbe bisogno di mantenere le scadenze naturali delle obbligazioni del debitore è abbastanza scomodo.
      Per ovviare a tanto, il legislatore ha stabilito che "il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione". Questa norma, quindi, pone una differenza tra i beni destinati alla continuità aziendale e quelli destinati alla liquidazione in quanto beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, secondo la previsione del primo comma dell'art. 186 bis. I creditori con ipoteca sui beni destinati all'esercizio dell'impresa, sia in via diretta da parte del debitore sia indiretta da parte dell'acquirente dell'azienda, possono ottenere la moratoria di cui parla la norma nei limiti della capienza appurata con la stima al secondo comma dell'art. 160, nel mentre un problema di moratoria non si pone per i creditori con garanzia specifica sui beni destinati alla liquidazione dato che per questi il tempo del pagamento è per principio generale rinviato al momento della liquidazione, anche se questa avviene oltre l'anno. In sostanza, per venire ancor più precisamente alla sua domanda la salvezza della liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione contenuto nella lett. c) del comma 2 dell'art. 186bis non si riferisce ai beni che compongono l'azienda e sono destinatti alla continuazione dell'impresa, anche se in via indiretta.
      Zucchetti SG srl