Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
riparto finale
-
Antonio Bartolomeo Della Mano
Morbegno (SO)15/05/2021 19:45riparto finale
Buongiorno.
Sono liquidatore giudiziale di un concordato preventivo cessio-bonorum che prevede una articolata suddivisione dei creditori in diverse classi (ben 10), con promessa di diverse percentuali di soddisfacimento.
Ecco in dettaglio categorie e percentuali promesse
1-prededuzioni 100%
2-privilegi erario x ritenute iva e altro 100%
3-privilegiati dipendenti 100%
4-ipotecari 1° grado (percentuale ipotizzata 93,8% ma legata a incasso vendita immobile)
5-privilegati pignoratizi (pegno su marchi) 10,40%
6-privilegati professionisti e agenti 100%
7-privilegi erario meno tutelati (registro, ecc) 20%
8-chirografari: fornitori e diversi 8%
9-chirografari: banche 6,34%
10-chirografari: privilegiato con sussidiarietà per parte non soddisfatta 1%
Il concordato è stato omologato nel 2014 con il voto favorevole dei creditori suddivisi come sopra indicato.
Con i precedenti riparti ho pagato le percentuali promesse alle categorie: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
In sostanza con le residue entrate della procedura sarò in grado di soddisfare tutti i creditori (privilegiati e chirografari) nelle percentuali previste (quelle per i chirografari estremamente esigue), salvo un'eccezione.
L'eccezione è rappresentata dai privilegiati speciali immobiliari, in quanto il ricavato dal compendio immobiliare (dopo ben sei aste deserte) è stato molto inferiore alle previsioni del piano concordatario, per cui la percentuale in loro favore sarà nettamente minore rispetto a quanto ipotizzato. Il principale creditore ipotecario aveva per tale motivo chiesto la risoluzione del concordato, ma la sua richiesta è stata respinta in tutti e due i gradi di giudizio.
Come sopra specificato, i creditori ipotecari, per la parte non soddisfatta, sono già stati nel piano concordatario raggruppati in una specifica classe di chirografari (la n. 10).
Arrivo al dunque.
Le risorse della procedura sono tali che, pagati anche i chirografari nelle percentuali indicate nel piano (8%, 6,34% e 1%) residuerà una somma, grazie di fatto ad una importante azione di responsabilità originariamente non prevista fra le entrate. A chi deve essere ripartita la somma residua, posto che sia i chirografari sia alcuni privilegiati hanno subìto una falcidia (e in tale guisa sono già stati soddisfatti) e che i privilegi immobiliari sono di fatto legati all'incasso della vendita del bene ipotecato?
Va ai chirografari (fra i quali gli ipotecari per la parte non soddisfatta) in quanto i più penalizzati? E con quale criterio e misura, posto che sono tre categorie diverse?
Oppure, preso atto del recente provvedimento del Tribunale di Milano che ha sposato la tesi della cosiddetta 'priorità assoluta' ai fini del riparto (a maggior ragione tenuto altresì conto, nel caso in esame, dell'assenza di 'finanza esterna') devo anzitutto corrispondere il surplus ai privilegiati soddisfatti solo in parte, in modo da far loro raggiungere la percentuale di soddisfacimento del 100% e poi destinare il residuo ai chirografari? Il surplus ricavato dalla liquidazione consente infatti di far raggiungere il 100 % anche alla classe 7, così potendo soddisfare totalmente tutti i privilegiati generali.
(Resterebbero così esclusi dal soddisfacimento al 100% solo i privilegiati speciali:
-gli ipotecari, a causa dell'incasso immobiliare inferiore alle aspettative
-i pignoratizi, che però hanno avuto quanto previsto in loro favore, cioè il 10,40%).
Poi residuerebbe comunque qualcosa in più (rispetto alle percentuali promesse) anche per i chirografari.
Ma anche in questo caso a quali chirografari prioritariamente, posto che le categorie di chirografari sono tre? O devo trattare le tre classi indistintamente?
Da ultimo, la cifra da distribuire agli ipotecari va sempre e comunque decurtata delle spese imputabili agli stessi, oppure in questo caso va corrisposto loro l'intero ricavato dagli immobili?
Una domanda finale: forse il residuo che rimane dopo aver soddisfatto i creditori (salvo gli ipotecari) come da proposta omologata rimane in capo alla concordataria? Mi parrebbe assurdo lasciare percentuali così irrisorie ai chirografari e agli ipotecari. Mi pare di concordare sul fatto che, soprattutto trattandosi di un concordato liquidatorio puro, l'eventuale eccedenza del ricavato rispetto a quanto promesso vada a vantaggio dei creditori, essendo la percentuale promessa nella proposta sono indicativa, in quanto il debitore ha sostanzialmente messo a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, su cui essi possono soddisfarsi.
Grazie dell'attenzione.-
Zucchetti SG
Vicenza17/05/2021 19:40RE: riparto finale
Tralasciando ogni considerazione sulla organizzazione del concordato, ormai omologato e portato in esecuzione, partiremmo dalla sua ultima considerazione, che condividiamo in pieno. Ossia, trattandosi di un concordato con cessione dei beni, il ricavato dei beni va integralmente posto a disposizione dei creditori, sui quali è, in tale tipo di concordato, riversato il rischio della liquidazione; sicchè, come questi ottengono una soddisfazione inferiore a quella promessa qualora l'esito della liquidazione non consenta di meglio, così nel caso (abbastanza inusuale) che il ricavato a disposizione dei creditori risulti, per qualsiasi ragione, superiore al previsto questo surplus deve essere destinati ai creditori e non certo ritornare al debitore.
L'attuazione di questo principio è abbastanza semplice in caso di assenza di classazione ma diventa complesso qualora siano formate classi, specie se abbastanza numerose come nel caso, tuttavia una valvola di salvezza è data dal fatto che è stata prevista una apposita classe (la n. 10) in cui sono inclusi i crediti prelatizi per la parte non capiente sui beni oggetto della garanzia.
orbene, posto che tutti i creditori privilegiati per i quali era previsto il pagamento al 100% sono stati soddisfatti, rimangono le posizioni dei creditori di cui alle seguenti classi:
4-ipotecari 1° grado (percentuale ipotizzata 93,8% ma legata a incasso vendita immobile)
5-privilegati pignoratizi (pegno su marchi) 10,40%
7-privilegi erario meno tutelati (registro, ecc) 20%
8-chirografari: fornitori e diversi 8%
9-chirografari: banche 6,34%
10-chirografari: privilegiato con sussidiarietà per parte non soddisfatta 1%
Essendo la classe n. 10 destinata ai creditori privilegiati per la parte non integralmente soddisfatta in via prelatizia, il è: quali crediti inserire nella classe n. 10.
In primo luogo noi intenderemmo il riferimento ai privilegiati, contenuto nella descrizione di questa classe, come prelatizi, ossi comprensiva non solo dei creditori privilegiati per la parte non soddisfatta, ma anche i creditori pignoratizi ed ipotecari per la parte incapiente sui beni oggetto della loro garanzia specifica.
Ovviamente questa è una nostra interpretazione, ma è lei che deve sapere, sulla base della conoscenza degli atti e delle risultanze della procedura, se questa lettura è corretta; comunque noi la diamo per corretta per procedere nel discorso.
Sicuramente vanno collocati nella classe n. 10 i creditori ipotecari di cui sub. classe 4, per i quali era stato ipotizzato un pagamento al 93,8% legata a incasso vendita immobile, sicchè percepito quanto ricavato dalla vendita dell'immobile, il residuo passa al chirografo. Eguale discorso vale per i creditori privilegiati di cui alle classi 5 e 7; è vero che questi sono stati soddisfatti nella misura prevista per la loro classe, ma si tratta di una percentuale per cui per la restante parte non soddisfatta rientrano nella categoria di risulta, così come vi partecipano gli ipotecari per tutta la loro restante parte non pagata e non fino alla percentuale che era stata promessa. Escluderemmo invece dalla classe n. 10 i creditori di cui alle classi 8 e 9 in quanto si tratta di chirografari ab origine e la classe 10, come detto, è destinata ai chirografari di risulta, cioè a quelli in origine prelatizi per la parte non rimasta incapiente.
Pertanto nella classe n. 10 vanno inseriti i creditori di cui alle classi 4,5 e 7 per la parte di credito non soddisfatta e su questa quota va loro assegnata la percentuale dell'1% prevista per la classe n. 10. Se all'esito di questi pagamenti, residua ancora un attivo, riteniamo che lo stesso vada distribuito tra tutti i crediti chirografari, ab origine o divenuti tali per la parte ancora non soddisfatta dei prelatizi.
Ovviamente non c' una norma di legge che dia indicazioni sucomne comportarsi in questi casi, ma quella indicata ci sembra la soluzione più aderente al rispetto della formazione delle classi e dei principi generali.
Zucchetti Sg srl
-