Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

FINANZIAMENTO SOCIO

  • Micol Marisa

    Rovereto (TN)
    07/02/2013 11:47

    FINANZIAMENTO SOCIO

    Il finanziamento da parte del socio erogato ad hoc successivamente (!!) alla presentazione della proposta di concordato, per fornire la riserva necessaria a far fronte al deposito richiesto dal Tribuanale, rientra tra i finanziamenti di cui all'art 182-quater LF. comma II (deduzione per l'intero importo) o III (deduzione per l'80%)?

    grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/02/2013 19:10

      RE: FINANZIAMENTO SOCIO

      Non è agevole dare una risposta alla domanda fatta per l'incertezza che regna in mancanza di interventi giurisprudenziali. Noi riteniamo che il finanziamento in questione non goda della prededuzione.
      Non quella di cui all'art. 182quater perché chiaramente questa norma attiene ai finanziamenti effettuati alla società per la sua gestione e non per le esigenze del concordato, tant'è che il terzo comma della norma citata richiama l'art. 2467 c.c., in deroga al quale il finanziamento da postergato diventa prededucibile per l'80%, che regola i finanziamenti in corso di vita della società; l'ult. parte dello stesso terzo comma dell'art. 182quater aggiunge, inoltre, con riferimento all'attualità, la sola ipotesi di prededuzione il finanziamento fatto in esecuzione del concordato (o di un accordo di ristrutturazione) per diventare socio.
      Non in base all'art. 111 perché il finanziamento per procurare la provvista per il deposito della somma necessaria per le spese della procedura di concordato, costituisce- come diceva la giurisprudenza nel vigore della legge ante riforma (Cfr. Cass. 9.9.2002, n. 13056)- debito contratto dall'imprenditore nel suo esclusivo interesse e, come tale, non può essere soddisfatto in prededuzione, atteso che il predetto deposito non si identifica, agli effetti dell'art. 111 n. 1 l. fall., con le spese del procedimento che lo stesso mira a soddisfare. manca, cioè la funzionalità; è vero che oggi la prededuzione, a norma dell'art. 111, potrebbe anche derivare da operazioni semplicemente effettuate in pendenza della procedura (così viene inteso il requisito della occasionalità), ma, detto finanziamento, non è stato effettuato nel corso della procedura, bensì prima dell'apertura della stessa. Del resto se lo si volesse ritenere contratto dopo l'apertura della procedura, vi sarebbe l'ostacolo della mancanza di autorizzazione di cui all'art. 167, in quanto, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione, avrebbe dovuto essere autorizzato dal giudice.
      Zucchetti SG Srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        25/07/2018 15:52

        RE: RE: FINANZIAMENTO SOCIO

        Posso cortesemente avere un aggiornamento sul quesito del 7/2/2013 [finanziamento da parte del socio erogato ad hoc successivamente alla presentazione della proposta di concordato, per fornire la riserva necessaria a far fronte al deposito richiesto dal Tribunale, rientra tra i finanziamenti di cui all'art 182-quater LF. comma III (deduzione per l'80%)], stante la sua attualità e la rilevante modifica normativa (l'attuale art. 182-quater, comma 3, introdotto dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132) intervenuta dopo la risposta al quesito stesso?
        Potete cortesemente indicare e allegare alcuni recenti (post 2015) decreti dei Tribunali di merito?

        Grazie tante e buon lavoro.

        Leonardo Quagliata
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/07/2018 20:21

          RE: RE: RE: FINANZIAMENTO SOCIO

          Per la verità le modifiche all'art. 182 quater sono state apportate con la l. n. 134 del 2012, che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 83 del 2012, per cui le modifiche erano state già tenute presenti all'epoca della risposta che precede.
          In effetti i finanziamenti prededucibili possono essere così sintetizzati:
          a-Finanziamenti "ponte o in funzione" alla presentazione della domanda di concordato preventivo, da chiunque erogati, ex art. 182-quater, comma 2, l. fall.;
          b-Finanziamenti "interinali" in quanto erogati nel corso della procedura di concordato e cioè dal deposito della domanda di concordato (anche in presenza di una "domanda in bianco") fino al decreto di ammissione al concordato, ex art. 182-quinquies, comma 1, l. fall.(questo sì modificato nel 2015);
          c-Finanziamenti erogati dopo il decreto di ammissione al concordato purché autorizzati dal giudice delegato ex art. 167, comma 2, l. fall.;
          d-Finanziamenti erogati da chiunque in esecuzione del piano di concordato ex art. 182-quater, comma 1, l. fall.
          Il finanziamento effettuato dal socio o da un terzo per provvedere al deposito della somma richiesta dal tribunale, ci sembra che non rientri in alcuna di queste fattispecie.
          Abbiamo comunque svolto una ulteriore indagine, ma non abbiamo trovato novità in materia.
          Zucchetti SG srl