Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID 19

  • Debora Grechi

    Ferrara
    22/02/2021 17:21

    CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID 19

    Buongiorno,
    sono curatore di una società la quale al momento del fallimento presentava alle dipendenze 2 lavoratori. il fallimento non ha disposto l'esercizio provvisorio e nemmeno la continuazione di azienda. Attualemente sono in corso le pratiche per il licenziamento dei dipendenti a far data dalla data di fallimento. Per tali lavoratori quando l'azienda era ancora in bonis ha richiesto la cassa integrazione in deroga, e solo ora nel periodo post fallimento Inps sta accogliendo tali domande, per perfezionare tali domande entro il termini di 1 mese dall'accoglimento il datore di lavoro dovrebbe presentare il modello SR41 per l'indicazione dei dati dei dipendenti ed i dati per il versamento delle somme della cig ai lavoratori. Devo nominare io curatore un consulente del lavoro per presentare tali modelli Sr41 ad Inps e garantire l'ottenimento delle retribuzioni CIg per i mesi richiesti quando al società era in Bonis o vale sempre il principio generale per cui i dipendenti richiederanno con l'insinuazione al passivo le somme non ricevute dalla società anche in relazione ai mesi nei quali la cig non si è perfezionata ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/02/2021 19:27

      RE: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID 19

      Il modello INPS SR41 è usato per richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) ai lavoratori ed è obbligatorio per la Cassa integrazione in deroga (fatta eccezione per le aziende multilocalizzate), nel mentre è facoltativo per gli altri ammortizzatori, per i quali il datore di lavoro può scegliere se anticipare il trattamento di integrazione salariale o chiederne appunto il pagamento diretto.
      La compilazione del modello, già abbastanza semplice in quanto si sostanzia in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all'accredito della contribuzione figurativa, è stata ulteriormente semplificata a causa della difficoltà di gestione dovute all'emergenza da Coronavirus (ved.. le istruzioni Inps nella circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 e nel messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020).
      Essendo queste accennate le caratteristiche e le funzioni del modello SR 41, è preferibile optare per la sottoscrizione dello stesso, anche se questo comporta un esborso nell'immediato, in quanto si consente ai dipendenti di usufruire della cassa integrazione che è utile anche alla massa in quanto "riduce" il passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Cioni

        PRATO
        19/10/2021 10:42

        RE: RE: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID 19

        Scrivo la presente per sottoporvi il seguente caso:
        fallimento dichiarato nell'agosto 2021 e rapporti di lavoro dipendente cessati nel maggio 2021.
        La fallita antecedentemente alla dichiarazione di insolvenza ha richiesto la cassa integrazione covid per i periodi di sospensione dal lavoro e le mensilità di aprile e maggio 2021 sono state erogate nel mese di luglio dal Fondo FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato) direttamente al datore di lavoro il quale, tuttavia, non le ha corrisposte ai dipendenti e pertanto dette somme sono oggi depositate sul conto della fallita.
        La questione è la seguente:
        1) esiste una sorta di vincolo di destinazione di tali somme a favore dei dipendenti o si tratta di entrate che saranno ripartite secondo le cause legittime di prelazione (spese di giustizia, prededuzioni e, a seguire, privilegi ecc.)?
        2) nel caso tali somme debbano essere corrisposte direttamente dal fallimento ai dipendenti dovranno comunque essere accertate in sede di stato passivo e quindi inserite nelle domande di insinuazione o seguono un percorso diverso?
        Ringrazio anticipatamente per la vostra cortese risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/10/2021 19:31

      RE: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID 19

      FSBA è un ammortizzatore sociale previsto al fine di assistere l'impresa artigiana nei momenti di congiuntura economica erogando prestazioni integrative in caso di sospensione dell'attività lavorativa o di riduzione dell'orario di lavoro, per cui agisce come una sorta di cassa integrazione utilizzabile esclusivamente dalle imprese artigiane.
      L'Assegno ordinario FSBA, pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le giornate non lavorate, con un tetto massimo, va corrisposto direttamente ai lavoratori in sospensione e il fatto che sia stato versato al datore di lavoro implica che questi avrebbe dovuto effettuare i pagamenti in favore dei lavoratori (sotto questo profilo nulla cambia, quindi anche se si ritiene, che questo giro sia quello regolare da seguire), altrimenti trattiene una somma destinata ad altri legittimando i lavoratori destinatari a chiedere il pagamento.
      Tuttavia, una volta intervenuto il fallimento, tutte le pretese nei confronti del fallimento vanno azionate a mezzo insinuazione senza poter valorizzare il vincolo di destinazione della erogazione in quanto l'oggetto della prestazione è un bene fungibile, quale il danaro, che si è fuso nell'attivo mobiliare costituente il patrimonio fallimentare; pertanto, i creditori lavoratori non possono fare altro che chiedere il pagamento di quanto loro dovuto, così come se si trattasse di retribuzioni.
      Zucchetti SG srl