Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo: scadenze versamento tributi successive al deposito del ricorso ex art. 161 c. 6 l.f.

  • Luca Brivio

    MILANO
    12/10/2022 16:24

    Concordato preventivo: scadenze versamento tributi successive al deposito del ricorso ex art. 161 c. 6 l.f.

    Buongiorno,
    sottopongo alla vostra attenzione un quesito relativo al tema del versamento di imposte e contributi nell'ambito di un concordato preventivo.
    In particolare, la Società X, con ricorso depositato il 16.04.2022 ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.f., prevedendo la continuità di impresa, la cui domanda è stata poi iscritta dalla Cancelleria presso il Registro delle Imprese, in maniera del tutto inusuale, soltanto il giorno 02.05.2022. Ora ritengo di non sbagliare considerando le h. 24 del 15 aprile il momento di cut-off che distingue tra debiti anteriori e posteriori valendo il deposito nel registro delle imprese solo quale effetto giuridico rispetto all'opponibilità ai terzi.
    La società si è prudentemente astenuta dall'effettuare i versamenti di modelli F24 relativi a imposte, tributi e contributi relativi ai mesi di marzo e aprile sul presupposto che i fatti che hanno generato il debito fossero tutti anteriori rispetto alla data di deposito del ricorso prenotativo, a nulla rilevando che la scadenza di versamento di entrambe le mensilità fosse successiva al deposito della domanda con riserva e cioè rispettivamente 19.04.2022 e 16.05.2022 e riservandosi di depositare successivamente apposita istanza al Tribunale per l'eventuale autorizzazione al pagamento, ritenendo che lo stesso provvederà con un diniego. Per chiarire meglio la questione distinguerei i due periodi di riferimento:
    - con riferimento al modello F24 con scadenza 19.04.2022, la società ritiene che i debiti non possano e non debbano essere pagati in quanto i fatti che hanno generato il debito si riferiscono tutti al mese di marzo e quindi anteriori al deposito della domanda;
    - con riferimento al modello F24 con scadenza 16.05.2022, essendo riferito al mese di aprile, quindi in un periodo a cavallo della data di cut-off ritiene di non dover pagare i tributi il cui "fatto generatore" dell'imposta si collochi prima del 15.04 (es., nel caso dell'IVA, fattura di vendita emessa il 1.4), potendo invece considerare prededucibili i soli importi il cui "fatto generatore" dell'imposta si collochi successivamente al deposito della domanda (es. fattura di vendita emessa il 16.04).
    Con riferimento a quest'ultima casistica ritiene di dover procedere quindi con una divisione, che non mi risulta essere prevista da alcuna normativa fiscale o concorsuale (la dichiarazione ex art. 74bis e riferita ai soli fallimenti) delle imposte dovute, procedendo con una sorta di liquidazione "inframensile" al 15.04, considerando prededucibili le sole imposte il cui "fatto generatore" (considerando, nel caso dell'IVA, quindi, tutte le fatture messe o da emettere e tutte le fatture ricevute o da ricevere) si colloca dopo il 15.04, data di deposito della domanda.
    Si chiede se tale impostazione, oltre che corretta da un punto di vista sostanziale, è anche corretta dal punto di vista formale e se vi risulti qualche precedente che possa essere portato a sostegno di questo percorso.
    Sono ragionevolmente convinto che qualche eccezione verrà sollevata dall'Agenzia ma sono anche convinto che corrispondere l'imposta la cui genesi sia riferibile al periodo ante deposito del sesto comma comporterebbe la violazione della nota norma concorsuale che impedisce il pagamento di debiti anteriori al deposito con le gravi conseguenze del caso.
    E' quindi mia intenzione, in ogni caso, sottoporre, come detto, istanza al Tribunale chiedendo di essere autorizzato, ove le valutazioni dello scrivente non fossero condivise, al pagamento delle imposte e dei tributi dei due periodi di imposta, marzo e aprile.
    Segnalo che il complessivo importo in questione è di circa 600 mila euro
    Vi ringrazio in anticipo per il vostro prezioso e qualificato parere.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      17/10/2022 10:56

      RE: Concordato preventivo: scadenze versamento tributi successive al deposito del ricorso ex art. 161 c. 6 l.f.

      Il quesito pone due questioni, una sostanziale, e una procedurale.

      Quella sostanziale è la collocazione come "IVA ante" o "IVA post" di quella risultante dalle fatture descritte nel quesito; e non si può che risolvere, a nostro avviso, in base all'applicazione delle ordinarie regole del D.P.R. 633/72:

      - l'art. 6, primo comma, stabilisce che "Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili"; seguono una serie di casi particolari che non ci paiono rilevanti in questa sede, poi il terzo comma, a norma del quale "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo", e infine, al quarto comma, la precisazione che "Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"

      - l'art. 6, V comma, stabilisce che "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo"

      - l'art. 19, primo comma, stabilisce che "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile".

      Da tali disposizioni riteniamo derivi con sufficiente chiarezza che l'esigibilità (e quindi il debito/credito IVA) non sorga al momento della liquidazione periodica, bensì al momento dell'emissione di ogni singola fattura, sia essa di acquisto o di vendita.

      Applicando tale principio al caso in esame, nel caso di fatture emesse ante apertura della procedura è assolutamente irrilevante:
      - sia che il termine ultimo per il versamento del saldo a debito derivante dalla liquidazione periodica nella quale esse sono comprese sia successivo all'apertura della procedura (fatture del mese di marzo)
      - sia che rientrino nella liquidazione periodica di un periodo che si chiude dopo l'apertura della procedura (fatture del periodo dal 1 al 15 aprile)
      perché se le fatture sono state emesse fino al 15 aprile, il debito che ne deriva è debito ante procedura.


      Più "confusa" è la questione procedurale, perché la modulistica IVA e le relative istruzioni rendono spesso difficile evidenziare separatamente l' "IVA ante" dall' "IVA post" procedura.

      Per il fallimento sono previste:
      - una dichiarazione specifica (il Mod. 74-bis) nel quale il Curatore deve indicare le operazioni relative al periodo ante procedura
      - una dichiarazione annuale composta di due moduli distinti, uno relativo al periodo ante e uno al periodo post, per la dichiarazione annuale relativa all'anno nel quale è stato dichiarato il fallimento
      - regole dettagliate per trattare in dichiarazione il credito o il debito IVA che emergono dal modulo relativo al periodo ante.


      Ciò nonostante, è stata necessaria una specifica Risposta a interpello (la m. 230 del 2021) per indicare, nel silenzio della legge, una procedura "che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale", suggerendo la presentazione della dichiarazione con i due moduli separati anche in anni successivi, nel caso in cui siano state emesse, o molto più spesso ricevute, fatture con IVA da considerare, in base al principio della "causa genetica", IVA ante procedura.

      In assenza di tale disposizione, o meglio "autorizzazione informale", a seguire una procedura non prevista dalla norma, i Curatori erano infatti costretti a tenere prospetti extracontabili, nei quali tenere attenta memorie della distinzione fra crediti e debiti ante e post, indicati congiuntamente in dichiarazione.

      Tale Risposta, facendo riferimento ad altra risposta di una sede regionale, che fino ad ora non è stato possibile reperire, stabilisce anche che "Resta fermo, come già chiarito dalla Direzione regionale, l'obbligo della curatela di trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento al fine di consentirne l'insinuazione tardiva al passivo"; in sostanza, una comunicazione (anch'essa non prevista dalla legge) che negli anni successivi in qualche modo "integri" ciò che è stato indicato nel Mod. 74-bis al momento del fallimento.


      Benché il medesimo principio (suddivisione in IVA ante e IVA post, la prima credito/debito concorsuale e la seconda credito/debito prededucibile) valga anche per il concordato, in virtù del richiamo dell'art. 56 operato dall'art. 169 l.fall., con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, per tale procedura non sono previste ai fini IVA una procedura e una modulistica specifiche, pertanto riteniamo non si possa che:
      - applicare rigorosamente i principi sostanziali sopra esaminati, e quindi considerare IVA ante (e quindi debito concorsuale) quella derivante dalle fatture ante presentazione della domanda di concordato
      - tenere attenta e documentata memoria di tale distinzione, che non potrà essere evidenziata nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale: ciò servirà nel momento in cui l'Agenzia rileverà una discrepanza fra quanto indicato nelle liquidazioni e quanto versato.

      Per chiarezza e trasparenza dei confronti della Pubblica Amministrazione suggeriamo poi di seguire il suggerimento/obbligo contenuto nella Risposta sopra citata, trasmettendo all'Agenzia delle Entrate una comunicazione nella quale descrivere il procedimento seguito e le motivazioni di esso, così che l'Agenzia possa comportarsi di conseguenza (contestarlo o tenerne conto nella sua precisazione di credito) nei tempi più brevi possibili.

      • Luca Brivio

        MILANO
        17/10/2022 12:22

        RE: RE: Concordato preventivo: scadenze versamento tributi successive al deposito del ricorso ex art. 161 c. 6 l.f.

        Grazie mille per la puntuale e precisa risposta e per i consigli operativi.