Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CP RIPARTO PARZIALE _ Pagamento dei creditori privilegiati

  • Marco Patrizi

    PORTO SAN GIORGIO (FM)
    22/06/2020 09:58

    CP RIPARTO PARZIALE _ Pagamento dei creditori privilegiati

    Spett.le Fallco,
    nell'ambito di un concordato liquidatorio omologato si sta procedendo alla predisposizione di un primo piano di riparto parziale; la proposta prevede il pagamento del 100% dei creditori privilegiati (classe unica - senza specificare i vari gradi di privilegio).
    Poiché le somme da ripartire non saranno sufficienti a pagare tutti i privilegiati ma solo l'80% del loro totale, si chiede se il piano di riparto deve prevedere il pagamento dell'80% di ogni creditore privilegiato indipendentemente dal suo grado di privilegio o se, come nei fallimenti, è necessario rispettare i gradi di privilegio e passare al grado successivo solo dopo aver pagato il 100% di quello precedente.
    In attesa di vostro cordiale riscontro, distinti saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/06/2020 19:21

      RE: CP RIPARTO PARZIALE _ Pagamento dei creditori privilegiati

      La fattispecie non è regolamentata dalla legge, ma a nostro avviso, nell'ijncapienza del patrimonio a soddisfare tutti i creditori privilegiati, deve essere seguito l'ordine delle cause di prelazione (come nel fallimento, sia perché l'art. 160, comma 2 l.fall. espressamente stabilisce che tale ordine è inalterabile, sia perché la eventuale risoluzione del concordato per inadempimento, potrebbe aprire la strada alla dichiarazione di fallimento, nel quale è indiscusso che i creditori vanno pagati seguendo la graduazione posta dalla legge.
      Peraltro, è di qualche giorno fa una sentenza della Cassazione (Cass. 8 giugno 2020, n.10884) che affrontando il simile problema del trattamento dei chirografari rispetto ai privilegiati nell'adempimento di un concordato, ha affermato (in motivazione) che "Ove, poi, venga in questione - come nel caso in esame - un privilegio generale sui mobili e tali beni siano incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari di tale diritto di prelazione, i crediti privilegiati non potranno essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari: diversamente si ammetterebbe che, sulla medesima massa attiva, creditori di rango inferiore (quali sono quelli in chirografo) siano soddisfatti prima che lo siano, per l'intero, i creditori di rango poziore. E un tale risultato urterebbe, come è evidente, non solo col principio per cui il piano concordatario deve assicurare la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura almeno pari a quella cui gli stessi potrebbero aspirare, in ragione della loro collocazione preferenziale, in caso di liquidazione, ma anche con la regola che vieta di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione".
      Come si vede, la Corte richiama, seppur con riferimednto ai chirografari, i principi sopra accennati che, come valgono nel rapporto tra privilegiati e chirografari egualmente debbo valere all'interno della categoria dei privilegiati, la cui soddisfazione è legata appunto alla graduazione.
      Zucchetti SG srl