Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO FALLIMENTARE ART. 124 L.F SOCIETA' PARTECIPATA

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    03/10/2018 12:41

    CONCORDATO FALLIMENTARE ART. 124 L.F SOCIETA' PARTECIPATA

    Buongiorno.
    E' fallita la società ALFA SNC ed i soci A, B e C. Un socio accomandante della società BETA SAS ha depositato domanda in nome e per conto della BETA SAS quale assuntrice concordataria del fallimento della ALFA SNC.
    Il socio A della fallita ALFA SNC è anche socio accomandatario della BETA SAS. Considerato che a norma dell'art. 2288 c.c è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.
    Si chiede se la società BETA SAS deve essere considerata partecipata dal socio A (fallito ed escluso di diritto da BETA SAS) e quindi deve rispettare i termini per la presentazione della proposta di concordato di un anno dalla dichiarazione di fallimento e entro i due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, oppure a causa dell'esclusione di diritto la BETA SAS non va considerata partecipata dal Socio A?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2018 19:04

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE ART. 124 L.F SOCIETA' PARTECIPATA

      Il fallimento del socio illimitatamente responsabile della snc per ripercussione ai sensi dell'art. 147 l.fall. determina anche l'estromissione di diritto dallo stesso soggetto da altre società nelle quali era socio illimitatamente responsabile, quale è il socio accomandatario di una sas), a norma dell'art. 2288 co. 1 c.c., applicabile appunto alla società in accomandita semplice in forza del rinvio operato dall'art. 2315 all'art. 2293 c.c. che, con specifico riferimento alla s.n.c., rinvia a sua volta alle disposizioni sulla società semplice, nella quale è contemplato l'art. 2288.
      Trattasi di causa di esclusione legale, non soggetta ad una deliberazione dei soci, che consegue automaticamente ed immediatamente al verificarsi della dichiarazione di fallimento, dal momento che la finalità della norma è quella di tutelare la società, i creditori sociali ed i creditori personali del socio da ripercussioni negative derivanti dallo status di fallito del socio stesso.
      Alla luce di tanto, riteniamo che la proposta concordataria presentata dalla società B non possa essere considerata come formulata dal fallito o da società cui egli partecipa, ma da un terzo. Piuttosto è da verificare la posizione della sas B, rimasta senza soci accomandatari, per gli effetti di cui all'art. 2323 c.c.
      Zucchetti Sg srl
      • Giampiero Petracca

        montesano sulla marcellana (SA)
        05/10/2018 11:31

        RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE ART. 124 L.F SOCIETA' PARTECIPATA

        Buongiorno,
        relativamente alla sas B, si chiede:
        1)Occorre un delibera dell'assemblea dei soci? (nel nostro caso il socio accomandate presenta il concordato fallimentare in nome e per conto della società senza alcuna approvazione da parte dell'assemblea dei soci).

        2) Non essendo state ricostituite le due classi dei soci nel termine di sei mesi (presenti solo accomandanti), la società è sciolta per gli effetti dell'art. 2323 c.c. pertanto lo scrivente è orientato ad esprimere parere negativo (proposta proveniente da una società sciolta). Volevo un vostro parere su quest'ultimo punto.
        Anticipatamente si ringrazia.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/10/2018 18:59

          RE: RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE ART. 124 L.F SOCIETA' PARTECIPATA

          Avevamo chiuso il nostro precedente intervento dicendo "Piuttosto è da verificare la posizione della sas B, rimasta senza soci accomandatari, per gli effetti di cui all'art. 2323 c.c." E non vi è dubbio che, a maggior ragione nel caso come il suo in cui nei sei mesi non sia stata ricostruita la pluralità dei soci, sia estremamente difficle, ma meglio sarebbe dire impossibile dare un parere positivo alla proposta di concordato.
          In realtà, alla mancata ricostituzione della compagine sociale ex art. 2323 c.c. non deriva automaticamente la cancellazione della società dal Registro delle imprese, con il conseguente effetto estintivo ex art. 2495, comma 2.c. applicabile anche alle società di persone, ma consegue l'apertura della fase liquidatoria delle attività e passività della società stessa; pertanto in tema di società di persone, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione.
          Né. l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, concede implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 c.c., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società (in tal senso, cfr. Cass. 07/07/2011, n. 15067).
          In sostanza la domanda di concordato , nel caso, è proposta da una società da considerare sciolta e in liquidazione con la sottoscrizione del socio accomandante, che non è legale rappresentante della stessa, e ciò a tacere del fatto che, a norma dell'art. 152 l.f.- che pone una regola generale- le proposte di concordato "nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale".
          Zucchetti SG srl