Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

pagamento debito tributario anteriore al c.p.

  • Ernesto Del Bianco

    MILANO
    30/03/2021 12:32

    pagamento debito tributario anteriore al c.p.

    Si chiede Vostro parere sulla seguente questione.
    La società ricorrente ha presentato un piano concordatario in continuità con apporto di finanza esterna, sul quale il Tribunale non ha ancora disposto. Medio tempore è intervenuta una richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per Iva con sanzioni ridotte, maturata ante concordato preventivo. La ricorrente ha presentato istanza di autotutela, ma non avendo ancora ricevuto l'esito, al fine di evitare l'accrescimento delle sanzioni, intende, previa autorizzazione, pagare l'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate, tramite apporto di finanza esterna (con obbligo di restituzione al finanziatore, postergato alla soddisfazione di tutti i creditori concordatari).
    Nel piano è stata prevista tale operazione.
    E' applicabile a tale fattispecie l'art. 182 quinquies, comma 5, visto che il predetto articolo prevede il pagamento di crediti anteriori relativi a prestatori di beni e servizi funzionali per il piano? O si lede la par condicio creditorum?
    Grazie per la cortese attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/03/2021 12:46

      RE: pagamento debito tributario anteriore al c.p.

      In ogni caso di accordo per pagare meno o di condoni in corso di procedura c'è il problema di bilanciare gli interessi del debitore (e dei creditori in generale, che attraverso lo sconto vedono aumentato l'attivo a loro disposizione), con il rispetto della gradualità delle cause di prelazione e della par condicio.
      Nella specie, però questa problematica potrebbe essere evitata dal momento che ai pagamenti di cui all'accordo con l'AdE si provvede con liquidità provenienti da terzi estranei, il cui impiego non è soggetto al rispetto dell'ordine dei privilegi. Non entra quindi in ballo l'art. 182 quinquies co 5 l.fall. dal momento che non vengono utilizzate disponibilità della massa.
      Ovviamente bisogna organizzare il concordato in modo che l'apporto del terzo non entri nel patrimonio del debitore concordatario, altrimenti andrebbe distribuite secondo l'ordine di legge e non potrebbe essere destinato ad un creditore particolare; il terzo deve dichiarare di non avere pretese restitutorie o comunque di postergare il suo credito e infine dovrebbero essere fatte delle classi. Molti più semplice sarebbe se il terzo che mette a disposizione il danaro trovasse un accordo con l'AdE, in modo da escludere il credito in questione dalla procedura.
      Zucchetti SG Srl