Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

COMPENSO COMMISSARIO E LIQUIDATORE GIUDIZIALE

  • Cristiano Carli

    BASSANO DEL GRAPPA (VI)
    22/03/2022 19:36

    COMPENSO COMMISSARIO E LIQUIDATORE GIUDIZIALE

    Buongiorno,
    gradirei un chiarimento relativo ai compensi spettanti al Commissario Giudiziale successivamente nominato anche Liquidatore Giudiziale di un C.P. con cessione dei beni.

    Vedo che il software propone solo il calcolo del Liquidatore Giudiziale sulla base del D.L. 2012.
    Ciò vuol dire che in fase di richiesta del compenso finale si deve tener conto solo degli acconti ricevuti in qualità di Liquidatore Giudiziale?
    Oppure deve essere riportato a deduzione anche quanto percepito in fase di omologa come Commissario Giudiziale?
    Dal mio punto di vista le due figure sono distinte e con presupposti di compenso differenti.
    Fossero stati due soggetti è chiaro che avrebbero percepito entrambi i loro compensi ben definiti.
    In questo caso, invece, mi pongo il problema perché il G.D. ha accennato ad una possibile unificazione dei compensi che però (così facendo, con un solo calcolo) di fatto dimezzerebbero il compenso globale.
    Sperando di essere stato chiaro, ringrazio della risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/03/2022 19:43

      RE: COMPENSO COMMISSARIO E LIQUIDATORE GIUDIZIALE

      L'art. 185 l. fall. prevede che "dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione", per cui, in caso di concordato con cessione dei beni e nomina del liquidatore il commissario sorveglia l'opera anche del liquidatore; ed infatti il primo comma dell'art. 5 del d.m. n. 30 del 2012, nel determinare il compenso per il commissario nei concordati liquidatori precisa che esso copre anche l'opera prestata successivamente all'omologazione. Tanto sconsiglia di nominare liquidatore la stessa persone già nominata commissario in quanto in tal modo si annulla la funzione di sorveglianza di cui si è detto; ciò nonostante gli uffici, specie nelle procedure di modeste dimensioni, infrangono tale regola per motivi di economicità, allo scopo, cioè, di non dover pagare due compensi, giacchè in tal caso è prassi unificare il compenso tendendo verso i massimi nelle oscillazioni consentite, proprio per compensare il maggior lavoro che il doppio incarico comporta.
      Zucchetti Sg srl
      • Cristiano Carli

        BASSANO DEL GRAPPA (VI)
        24/03/2022 12:45

        RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO E LIQUIDATORE GIUDIZIALE

        Grazie della risposta.
        Però preciso: si tratta di procedura con circa 13 milioni di passivo e circa 3,5 milioni di attivo (non proprio di modeste dimensioni, credo).
        Ho già ricevuto compenso per attività di C.G. e acconti per attività di L.G. che in totale andrebbero ad annullare un eventuale saldo del "solo" Liquidatore.

        Fallco prevede il calcolo solo per il Liquidatore e automaticamente deduce solo gli acconti del medesimo Liquidatore.
        Perciò chiedevo se è corretta questa modalità, che porterebbe a distinguere comunque le somme liquidate come Commissario da quelle incassate e da incassare come Liquidatore.

        Non credo sia corretto calcolare il compenso come Liquidatore (con i parametri di cui al D.M. 30/2012) e dedurre la somma di quanto già percepito sia come C.G. che come L.G.

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/03/2022 18:50

          RE: RE: RE: COMPENSO COMMISSARIO E LIQUIDATORE GIUDIZIALE

          Fallco contiene un meccanismo di calcolo del compenso del liquidatore, come del curatore e del commissario; in particolare, in sede di concordato, il compenso del commissario e/o del liquidatore giudiziale viene parametrato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 30/2012, distinguendo l'ipotesi di procedura con forme di liquidazioni di beni o meno. Nel calcolare il compenso, il programma consente di avvalersi sia della modalità di calcolo automatica ex lege (utilizzando sia l'attivo che il passivo precedentemente inserito nel programma) sia, in via alternativa, di quella manuale (che prescinde da rilevazioni meccaniche e lascia discrezionalità al singolo utilizzatore) e, per ogni schema utilizzato prevede la detrazione di eventuali acconti, in modo da consentire i necessari calcoli per ciascuna attività svolta.
          Bisogna però tenere conto che Fallco è un programma efficientissimo che ha il grande merito di aiutare e facilitare il compito dei professionisti che lo utilizzano, ma poi è il giudice che applica le regole e decide come liquidare il compenso nel caso il liquidatore coincida con la stessa persona del commissario.
          Nella precedente risposta noi ci siamo limitati ad esporre i motivi della incompatibilità della nomina della stessa persona riprendendo gli argomenti di Cass. 18.01.2013 n. 1237 , secondo la quale "Nel concordato preventivo con cessione dei beni la nomina a liquidatore della persona già nominata commissario giudiziale collide con il requisito (desumibile dal combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 28, comma 2, l. fall.) che il liquidatore sia immune da conflitti di interessi, anche potenziali; situazione conflittuale che si verifica invece nel caso in cui nella persona del liquidatore si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, comma 1, l. fall.".
          Aggiungiamo che eventuali dubbi in proposito devono ritenersi superati dopo l'introduzione (ad opera del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in l. 17/12/2012, n. 221), nell'art. 182 l. fall. di un ultimo comma, in forza del quale il liquidatore "comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma", in quanto tale norma fa chiaramente intendere la alterità dei due organi visto che uno deve comunicare all'altro.
          Sappiamo bene che, ciò nonostante, vari uffici continuano nella pratica di nominare come liquidatore lo stesso commissario, ma ciò viene fatto normalmente per procedure di modeste dimensioni e per ragioni di economia processuale, che si riflettono proprio sul compenso, in quanto lo scopo della nomina unica è proprio quello di liquidare un unico compenso eventualmente tenendosi verso il massimo delle oscillazioni previste dal d.m. n. 30 del 2012.
          Non sappiamo i motivi per i quali il tribunale in una procedura con l'attivo e il passivo da lei indicati abbia utilizzato questa prassi, ma il riferimento che lei faceva all'intenzione del giudice di procedere ad una unica liquidazione ci lascava, e ci lascia, presumere che i motivi di risparmiare siano stati tenuti presente.
          Noi con la nostra risposta precedente e con la presente abbiamo semplicemente cercato di interpretare e spiegare il perché di questa scelta; il resto non dipende da noi né da Fallco.
          Zucchetti Sg srl