Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Criteri per la liquidazione del compenso ai Commissari giudiziali nel concordato preventivo in continuità aziendale.

  • Armando Sorrentino

    Portici (NA)
    08/04/2021 10:55

    Criteri per la liquidazione del compenso ai Commissari giudiziali nel concordato preventivo in continuità aziendale.

    Buongiorno,
    nel periodo compreso tra l'ammissione al concordato preventivo in continuità ed il voto contrario dei creditori, che lo hanno così respinto, i commissari giudiziali hanno alienato alcuni cespiti di ingente valore.
    Quesito: il compenso ai commissari giudiziali va commisurato solamente sull'attivo e sul passivo inventariato o va tenuto conto anche dell'attivo realizzato?
    A mio modesto avviso, nella seconda ipotesi ci sarebbe una palese duplicazione poiché l'attivo realizzato è già compreso nell'attivo inventariato.
    Mi è di conforto l'Ordinanza n. 26894/2020 della Suprema Corte, che ha annullato con rinvio il provvedimento di liquidazione al commissario giudiziale del primo concordato (con votazione superata e poi non omologato dal Tribunale), determinato in € 220.000, pari ad 1/7 di quello liquidato al collegio dei commissari del successivo concordato, pari ad € 1.500.000, eppure la società aveva in entrambi i casi 1 miliardo di $ di passivo e $ 500.000 di attivo (il tutto poi ovviamente convertito in euro). Applicando 1/5 del minimo della tariffa ex art. 5 DM 30/2012 risulta un compenso di circa € 550.000, ragion per cui, secondo me, salvo errori, l'importo di € 950.000 in più pagato ai commissari del 2° concordato si spiegherebbe con la duplicazione dovuta al ragguaglio anche sul realizzo dei cespiti, non potendosi spiegare altrimenti che con un'applicazione in misura superiore ad 1/5 del minimo.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2021 20:00

      RE: Criteri per la liquidazione del compenso ai Commissari giudiziali nel concordato preventivo in continuità aziendale.

      Il dm n. 30 del 2012 individua all'art. 5 l'ipotesi del concordato con "forme di liquidazione dei beni" (comma 1) e le "procedure...diverse" (comma 2) fissando i parametri di determinazione del compenso, nel primo caso, sull'attivo realizzato e il passivo inventariato e, nel secondo caso, sull'attivo e passivo risultanti dall'inventario; sono due criteri non certamente cumulabili, ma dettati per adeguare il compenso alla tipologia di concordato in cui il commissario è chiamato ad operare. Si potrà discutere della natura del concordato, discettare del metodo da seguire per individuare tale natura, ma, una volta stabilito che il concordato è a carattere liquidatorio, trova applicazione il comma 1 dell'art. 5 citato, nel mentre, se il concordato è considerato in continuità, anche se comprende la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, trova applicazione il comma 2 dell'art. 5; ma certamente mai entrami i commi, che porterebbero ad una liquidazione del compenso parametrato sull'attivo realizzato e di un altro compenso parametrato sull'attivo inventariato, con una ingiustificata duplicazione del compenso.
      Bisogna, inoltre, tenere conto che, a norma del comma quinto del citato art. 5, qualora il commissario giudiziale cessi dalla carica "prima della chiusura delle operazioni", la determinazione del compenso deve avvenire "secondo i parametri fissati, rispettivamente dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e conformemente ai criteri previsti dall'art. 2, comma 1"; ossia, estendendo tale normativa anche alla fattispecie da lei rappresentata in cui il concordato non è stato approvato dai creditori, la norma citata implica che i parametri da utilizzare sono gli stessi, ma si applica ad essi il criterio di contemperamento che impone sia tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'art. 39 l. fall., in modo, cioè da adeguare il compenso all'attività effettivamente svolta per il periodo della procedura.
      E' questo ultimo criterio che ha affermato Cass. 6/11/2020, n.26894, oltre a ribadire il principio che il decreto con il quale viene operata la liquidazione del compenso al commissario deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate; pertanto la stessa ci sembra solo marginalmente rilevante nella fattispecie in esame..
      Nulla possiamo dire sui conteggi da lei effettuati in quanto non sappiamo a cosa si riferisca.
      Zucchetti SG srl