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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' OMOLOGATO - PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI
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Andrea Peruffo
Vicenza29/09/2021 16:47CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' OMOLOGATO - PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI
Buongiorno, vorrei presentare il quesito seguente.
Un concordato preventivo in continuità prevede la liquidazione solamente di alcuni immobili non strategici; il relativo decreto di omologa vede la nomina di un liquidatore giudiziale, che deve provvedere al pagamento dei creditori anteriori secondo piani di riparto. Quindi il liquidatore giudiziale realizza solamente il compendio immobiliare e riceve i flussi finanziari (come previsti dal piano di concordato in continuità) da parte del debitore ora in bonis che , per quanto riguarda l'IVA, provvede in autonomia alle liquidazioni periodiche.
Ora, ricevuti i primi flussi da parte del debitore in continuità, il liquidatore giudiziale sta eseguendo i pagamenti ai creditori prededucibili secondo l'elenco dei creditori anteriori, predisposto come da decreto di omologa; è importante sottolineare che i crediti prededucibili sono indicati, nell'elenco dei creditori (come da piano di concordato), al netto dell'IVA nel caso in cui siano crediti vantati da professionisti (che emettono fattura al momento dell'incasso del credito).
La domanda è la seguente: il liquidatore giudiziale deve pagare al creditore prededucibile anche l'IVA di rivalsa che sarà indicata in fattura, oppure questa imposta deve essere pagata dal debitore in bonis (in continuità) perché trattasi di debito che viene a sorgere ora, al momento della fatturazione, imposta che peraltro potrà essere recuperata in detrazione dal debitore in bonis (in continuità) ? In altri termini, il liquidatore giudiziale provvede al pagamento dei creditori prededucibili versando l'imponibile, mentre il debitore in bonis (ora in continuità) deve pagare l'IVA che il professionista addebita ora in fattura ?
Ringrazio per l'attenzione.
Molto cordialmente, Andrea Peruffo
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/10/2021 08:42RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' OMOLOGATO - PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI
Il liquidatore giudiziale provvede al pagamento dei debiti concorsuali nell'ordine previsto dal decreto di omologa.
Il pagamento comprende senza dubbio anche l'IVA (come egli riscuoterà l'IVA sulle fatture emesse al momento della vendita dei beni aziendali, se imponibili); egli trasmetterà poi le fatture ricevute al legale rappresentante perché le registri e ne tenga conto nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale.-
Andrea Peruffo
Vicenza15/10/2021 17:54RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' OMOLOGATO - PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI
Ringrazio del contributo, ma qualcuno potrebbe sostenere che il liquidatore giudiziale è rigorosamente tenuto al pagamento dei crediti ante. Credo sia un principio base, non derogabile.
Tuttavia l'IVA di rivalsa addebitata dal creditore anteriore prededucibile al momento dell'incasso della somma assegnatagli in sede di riparto è esigibile (i.e. viene ad esistere) al momento dell'emissione della fattura (con la relativa liquidazione dell'imposta) da parte del creditore anteriore prededucibile, e cioè ora, per cui non può essere considerata un credito ante.
Nel caso poi di vendita di beni aziendali (nel caso di concordato in continuità parzialmente liquidatorio) l'emissione di fatture attive non è certo compito del liquidatore giudiziale (non avendo egli alcuna soggettività fiscale), ma del legale rappresentante della società viva e vegeta, che dovrà provvedere alle liquidazioni periodiche ed all'eventuale versamento del debito d'imposta, regolandosi poi finanziariamente col liquidatore giudiziale.
Grazie, cordiali saluti. Andrea Peruffo-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como19/10/2021 09:28RE: RE: RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITA' OMOLOGATO - PAGAMENTO CREDITORI PREDEDUCIBILI
Rispondiamo a questo intervento cercando di chiarire meglio quanto abbiamo scritto in modo sintetico nella risposta precedente.
Il tema della collocazione ante o post dell'IVA sulle fatture emesse dai professionisti a seguito del pagamento da parte di procedure concorsuali è stato affrontato dalle numerose, ben note e concordi sentenze della Corte di Cassazione, che hanno chiaramente affermato che si tratti indubbiamente di "IVA ante", essendo ante procedura la "causa genetica" della fatturazione.
La corrente di pensiero, seguita fino a tali sentenze da alcuni Tribunali, che qualificava tale imposta come "IVA post" proprio per il ragionamento esposto nel quesito, ovvero che essa sorge in corso di procedura in conseguenza di un pagamento fatto dagli organi della stessa, è quindi (purtroppo) superata.
Ciò premesso, la sorte di tale IVA dipende dal pagamento o meno dei debiti concorsuali erariali:
a) se i debiti erariali vengono integralmente pagati, allora l'IVA portata dalle fatture dei professionisti è utilizzabile in detrazione e il pagamento di essa diviene una mera partita di giro: viene pagata e viene detratta o rimborsata
b) se invece i debiti erariali non vengono integralmente pagati, allora l'IVA sulle fatture in questione, essendo "IVA ante", va a compensare il debito residuo verso l'Erario e non è utilizzabile in detrazione.
Se si verifica l'ipotesi "b", poiché come enfatizzato nel quesito la proposta concordataria non ne prevede il pagamento, non vediamo come il liquidatore giudiziale possa pagarla; si creerà quindi la situazione "classica" che si crea nei fallimenti: il professionista riceverà il pagamento del solo imponibile, dovrà emettere fattura con IVA (a meno che il suo regime fiscale non ne preveda l'esonero) e tale imposta resterà a suo carico.
Per quanto invece riguarda la fatturazione attiva in sede di cessione dei beni, della quale è incaricato il liquidatore giudiziale, non ci convince l'affermazione che egli "non abbia alcuna soggettività fiscale".
Non conosciamo i termini della proposta concordataria e il contenuto del decreto di omologa, ma se è stato nominato un liquidatore giudiziale riteniamo che per le operazioni di sua competenza egli abbia la medesima posizione del liquidatore giudiziale in un concordato liquidatorio, simile a quella del curatore fallimentare, che comprende il potere/dovere di emettere fattura per le cessioni effettuate in tale sua attività.
Poi, al momento di effettuare le liquidazioni periodiche e relativi versamenti, si dovrà ovviamente ben coordinare con il legale rappresentante della società.
Ma sottolineiamo che si tratta di una nostra opinione, basata sui principi generali e senza conoscere i termini esatti della questione, conoscenza invece fondamentale per poter definire il corretto inquadramento fiscale di situazioni specifiche, soprattutto se complesse e particolari come quella qui in esame.
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