Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Opponibilità della sentenza

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    23/09/2020 20:01

    Opponibilità della sentenza

    Buonasera,
    scrivo la presente per un confronto sulla tematica qui di seguito evidenziata.
    In qualità di procuratore legale ho assistito una procedura concordataria, quale parte appellata, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello, aventi ad oggetto l'azione di revocatoria fallimentare ex art. 67, II comma L.F. promossa da una Società in Amministrazione Straordinaria al fine di far dichiarare l'inefficacia di due pagamenti eseguiti dalla medesima nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato preventivo, a cui faceva seguito la dichiarazione di insolvenza.
    In secondo grado, a riforma totale della statuizione del Tribunale di prime cure, la mia assistita è stata condannata al pagamento della somma oggetto di revocatoria, nonché delle spese legali, in favore della parte appellante.
    Medio tempore, con riferimento a parte appellante, è intervenuta una pronuncia, resa in primo grado, confermata in secondo ed attualmente sub impugnativa, che ha disposto la revoca della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza di parte appellante, disponendo altresì la prosecuzione della procedura concordataria.
    Da qui l'origine del mio quesito che porta a chiedermi se la sentenza, emessa nei confronti della mia assistita, dovesse passare in giudicato, e successivamente o antecedentemente a detto evento la Società in Amministrazione Straordinaria dovesse tornare ad essere in Concordato Preventivo, potrebbe la medesima ultima portare ad esecuzione una pronuncia emessa su un presupposto di legittimazione attiva (lo stato di insolvenza che facoltizza appunto la proposizione dell'azione di revocatoria fallimentare) irrimediabilmente venuto meno.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/09/2020 19:21

      RE: Opponibilità della sentenza

      Abbiamo risposto ieri alla stessa domanda da lei formulata e diversamente appostata.
      Zucchetti SG srl
      • Chiara Fabbroni

        AREZZO
        24/09/2020 19:30

        RE: RE: Opponibilità della sentenza

        Ringrazio per l'attenzione, ma il superiore quesito- per quanto afferente la medesima causa- attiene ad un profilo diverso, ovvero inerente la legittimazione attiva a porre in esecuzione una sentenza di revocatoria fallimentare da parte di una Società successivamente [ rispetto all'emissione della sentenza ] tornata in Concordato Preventivo.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/09/2020 20:18

          RE: RE: RE: Opponibilità della sentenza

          Questione abbastanza ardua da risolvere. La premessa da cui muovere è che, a norma del secondo comma dell'art. 10 l. n. 270 del 1999, in caso di revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, "restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura", con una formula che riprende quella all'epoca contenuta nell'art. 21, e, dopo la riforma degli anni 2006/2007, dall'art. 18 l. fall. per il caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
          Neanche in caso di revoca del fallimento abbiamo trovato precedenti specifici in cui sia stata esercitata e accolta una azione revocatoria fallimentare e sia stata anche esercitata ed accolta già in primo e secondo grado, la opposizione alla dichiarazione di fallimento. La Corte, invero, si è pronunciata sugli effetti della revoca del fallimento sui giudizi di primo grado in corso di azione revocatoria ordinaria, promossa dal curatore ai sensi dell'art. 66 l.fall. affermando che, dopo la revoca del fallimento, il singolo creditore può riassumere l'azione revocatoria ordinaria proposta, ex art. 66 l. fall., dal curatore fallimentare prima della revoca del fallimento, e può giovarsi egli effetti sostanziali e processuali retroagenti alla data di notifica dell'atto di citazione originario effettuato dal curatore del fallimento (Cass. 5.5.2017 n. 10903). La Corte si è anche pronunciata sugli effetti della revoca del fallimento sul giudizio di revocatoria fallimentare di primo grado in corso, statuendo che la disposizione dell'art. 21-ora art. 18 l. fall.- "riducendo l'efficacia del fallimento ai soli atti legalmente compiuti, toglie qualunque efficacia a quelli in corso, al momento della revoca del fallimento, siano essi di natura negoziale o di natura processuale, potendo proseguire nei confronti dell'ex fallito o dall'ex fallito solo le azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento, restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni di interessi riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito e che possono essere riassunti (ove siano stati dichiarati interrotti) da chi vi abbia interesse, solo ai fini dell'emanazione di una pronuncia circa la loro improcedibilità e, in ogni caso, per provvedere alle spese processuali" (Cass. 22/08/2001, n.11181).
          Quest'ultima decisone, tuttavia, può essere utile alla fattispecie, sebbene nel caso in esame sia già intervenuta una sentenza revocatoria in primo grado e in appello, che, seppur provvisoriamente esecutiva, non è ancora passata in giudicato essendo ancora pendente ricorso in cassazione. La sentenza citata sembra pertanto utilizzabile più che per far dichiarare la improcedibilità (che non gioverebbe rimando le decisioni già emesse) o l'interruzione a causa della revoca del fallimento (istituto non utilizzabile nei processi avanti alla S. Corte), per far presente il fatto nuovo sopravenuto della revoca della dichiarata insolvenza, che costituiva il presupposto su cui si fondava l'azione revocatoria, tipica azione di massa. In alternativa si potrebbe pensare alla revocazione ex art. 395 cpc.
          Quello che crediamo non sia possibile è ritenere automaticamente cessati gli effetti della sentenza revocatoria trattandosi di atto legalmente compiuto dal commissario e che, pertanto, revocata la dichiarazione di insolvenza, deve essere "eliminato" con i mezzi previsti dalla legge.
          Zucchetti SG srl