Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato in continuità e pagamento TFR a dipendenti

  • Ivana Lorella Solidoro

    Casarano (LE)
    27/11/2020 16:19

    Concordato in continuità e pagamento TFR a dipendenti

    Vi sottopongo il seguente quesito.
    Società per azioni con circa 200 dipendenti, ricorso depositato a novembre 2018 per accedere al concordato con continuità; alla data odierna (dopo varie proroghe) si è tenuta l'udienza con i creditori che hanno votato favorevolmente. A breve si attende sentenza di omologa.
    Nel 2019 alcuni dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro, sia per raggiungimento di età pensionabile, sia per dimissioni volontarie (per giusta causa).
    Il TFR maturato fino al 2006 (quello successivo è stato versato al Fondo di categoria) è stato accantonato in azienda e ritengo che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, nonostante il concordato in continuità, debba essere pagato al dipendente che fuoriesce dall'organico!?
    Si tenga presente che nell'ultima busta paga la Società oltre alla retribuzione e ai ratei ha indicato anche il TFR dovuto senza mai pagarlo proprio a causa della procedura concorsuale non ancora definita. Ma per qualche miracolo, stranamente nella certificazione unica rilasciata ai lavoratori il TFR rimasto in azienda risultava tassato ed erogato nell'anno 2019.
    Sperando di essere stata chiara, vi chiedo se e in base a quale norma sia consentito pagare ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro da oltre un anno, il TFR maturato sino al 2006 e rimasto in azienda.
    Una nota: al momento della redazione del piano concordatario la Società ha comunicato l'importo dell'intero fondo TFR non valutando le scadenze di coloro che sarebbero andati in pensione da lì a breve.
    Grazie per la collaborazione.
    Dr.ssa Ivana Solidoro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/11/2020 19:59

      RE: Concordato in continuità e pagamento TFR a dipendenti

      Il problema di fondo della sua domanda consiste nello stabilire la collocazione del credito in questione, ossia se si tratta di un credito in prededuzione o concorsuale privilegiato. Nle primo caso, infatti il credito potrebbe essere pagato in corso di procedura, nel secondo sarebbe vietato in quanto anche i creditori ass9istiti dal privilegio di cui all'ìart. 2751bis n. 1 c.c. devono sottostare al piano concordatario.
      Nel sui caso, il TFR maturato fino al 2006 è rimasto accantonato presso il datore di lavoro, ora in concordato, e quello maturato successivamente, in ragione della dimensione dell'impresa e della Legge n. 296/2006 è stato versato (o avrebbe dovuto essere versato) mensilmente al Fondo di Tesoreria Inps. Di conseguenza, cessato il rapporto di lavoro, il dipendente deve chiedere direttamente all'Inps il pagamento (e prima chiedere agli organi della procedura la trasmissione telematica all'Inps della domanda di liquidazione diretta delle quote di TFR accantonate sul suo conto individuale) e l'Inps, indipendentemente dagli effettivi versamenti effettuati dal datore di lavoro, per il principio di automaticità delle prestazioni, provvederà a liquidare direttamente al lavoratore il TFR accantonato al Fondo Tesoreria; lo stesso dipendente deve poi rivolgersi alla procedura per il pagamento della quota accantonata presso il datore di lavoro.
      Questa quota del credito per TFR è, a nostro avviso, da considerare credito concorsuale, benchè il rapporto sia cessato in pendenza della procedura, in quanto la cessazione del rapporto è condizione di esigibilità del credito già maturato non determina la infrazionabilità. Invero, anche la giurisprudenza più recente che ha chiarito i rapporti dl TFr con la cessione di azienda (cfr. Cass. 1 ottobre 2018, n. 23775)., ha precisato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge con la cessazione del rapporto di lavoro per cui non è esigibile al momento della cessione dell'azienda, e, alla cessazione del rapporto il datore di lavoro cessionario risponderà per l'intero t.f.r. (in via diretta quanto alla quota di t.f.r. maturata dopo la cessione, in via solidale quanto alla quota maturata precedentemente); invece il datore di lavoro cedente risponderà solo per la quota di t.f.r. maturata prima della cessione. Pertanto, il diritto al Tfr "in quanto credito non esigibile al momento della cessione dell'azienda non può essere ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro cedente", ma una volta cessato il rapporto di lavoro e divenuto esigibile il TFR, ciascun soggetto.cedente e cessionario, risponde pe rla parte che la legge determina, per cui se il lavoratore,, nella fattispecie sempre della cessione di azienda si rivolge al cedente fallito per l'ammissione della quota ante cessione del TFR, questo è un credito concorsuale.
      Parimenti, ci sembra si possa dire nel caso in esame in cui cessato il rapporto di lavoro, una parte del TFR va pagata dall'Inps, altra parte, maturata antecedentemente all'apertura della procedura va pagata dal datore di lavoro.
      Se si segue questa tesi il divieto di pagamento dei crediti anteriori al concordato non è è espressamente esposto, ma si deduce pacificamente dall'art. 168 l. fall. che detta il divieto delle azioni esecutive e cautelari, per cui se un credito non può essere fatto valere coattivamente, anon può neanche essere pagato spontaneamente; a meno che non vi sia una specifica disposizione di legge, come, ad esempio, quella di cui al quinto comma dell'art. 182quinsuies l.fall. che consente, con autorizzazione del giudice, il pagamento dei
      "crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori".
      Zucchetti Sg srl