Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CP: piano di riparto parziale con creditori senza dichiarazione di credito

  • Giancarlo Attolini

    Reggio Emilia (RE)
    26/07/2019 14:51

    CP: piano di riparto parziale con creditori senza dichiarazione di credito

    Gentili Signori,

    il Commissario Giudiziale e liquidatore di un concordato preventivo già omologato e in fase di liquidazione, sta procedendo con la predisposizione di un primo piano di riparto parziale. Alcuni creditori che sono stati inseriti in base all'elenco predisposto dall'attestatore nella sua relazione ex art. 161 c. 3, non hanno fatto pervenire nessuna dichiarazione di credito e non hanno nemmeno risposto alla richiesta di comunicazione del codice IBAN per l'effettuazione dei pagamenti.

    Chiedo pertanto di sapere se questi creditori dovranno essere inclusi nel riparto (accantonando quindi le relative quote in attesa di poter procedere al pagamento), ovvero se i creditori che non hanno presentato dichiarazione di credito possano legittimamente essere esclusi dal primo riparto (mantenendo adeguate risorse di liquidità nella procedura per poter procedere al loro pagamento in occasione dei successivi riparti, dopo la presentazione della relativa dichiarazione di credito).

    Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta

    Giampaolo Antonio De Vita
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/07/2019 19:48

      RE: CP: piano di riparto parziale con creditori senza dichiarazione di credito

      Nel concordato i creditori non sono tenuti a presentare una domanda di partecipazione alla distribuzione; ovviamente se lo fanno, sulle loro richieste eventualmente divergenti dalle posizioni indicate dal debitore, si può aprire un confronto fino ad arrivare ad un giudizio ordinario per l'accertamento, ma se non lo fanno rimangono valide le indicazioni date del debitore nell'elenco dei creditori, controllato dal commissario. Quanto alla mancanza di indicazioni per il bonifico, se il tribunale non ha previsto mezzi di pagamento alternativi (ad, es. a mezzo assegni da inviare all'indirizzo stradale) può sollecitare il creditore con una Pec per avere le coordinate bancarie e in mancanza, o chiede al giudice di modificare la modalità di pagamento con accredito bancario, oppure segue le disposizioni di cui all'art. 117, co. 4.
      Zucchetti SG Srl