Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Scioglimento di società partecipata da società in concordato

  • Franco Della Nina

    PORCARI (LU)
    01/08/2019 14:16

    Scioglimento di società partecipata da società in concordato

    Una srl in concordato preventivo liquidatorio è socia al 50% di un'altra srl. Poiché quest'ultima ha cessato l'attività, il suo amministratore vorrebbe scioglierla per procedere prima alla liquidazione e poi alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Trattandosi di scioglimento volontario è l'assemblea che deve deliberare l'operazione. Sia il legale rappresentante della società in concordato che l'altro socio sono d'accordo con lo scioglimento. Come si deve procedere a questo punto? Il legale rappresentante della società in concordato a chi si deve rivolgere per farsi autorizzare l'operazione? Deve fare un'istanza al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore o direttamente al giudice delegato?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/08/2019 18:32

      RE: Scioglimento di società partecipata da società in concordato

      La quota di partecipazione che la società A in concordato ha nella srl B costituisce un bene (immateriale) della società A che fa parte del suo patrimonio che probabilmente nel piano era stata posta come bene da liquidare facendo entrare il ricavato nell'attivo destinato ai creditori. Lo scioglimento della società B è una forma di liquidazione anche della quota di partecipazione in quanto al socio A dovrebbe pervenire il residuo attivo dopo aver soddisfatto i creditori, per cui non dovrebbe essere oggetto di autorizzazione ex art. 167 non rientrando in alcuna delle fattispecie ivi elencate né si può considerare un atto di straordinaria amministrazione (ovviamente tale lo è per la srl B), tuttavia, siccome si è al limite, nell'incertezza noi consigliamo di chiedere egualmente l'autorizzazione al giudice delegato ai sensi del secondo comma dell'art. 167 l.f., tanto più se una tale previsione non era contenuta nel piano..
      Tanto deve fare il legale rappresentante della srl A posto che nel concordato il debitore (a differenza del fallito) mantiene la disponibilità dei propri beni e conserva l'amministrazione dell'azienda, sotto il controllo del commissario; questi darà il suo parere e poi provvederà il tribunale.
      Zucchetti SG srl