Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Mancata ricostituzione pluralità soci

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    25/07/2018 12:10

    Mancata ricostituzione pluralità soci

    In una SNC in Concordato Liquidatorio viene meno la pluralità dei soci per la morte di uno dei due soci.
    Escluso il subentro di altri eredi salvo il socio superstite.
    L'art. 2272 pone questa situazione come causa di scioglimento della società.
    Nell'inerzia del socio superstite la snc viene a trovarsi in Liquidazione in maniera automatica o, il socio superstite ha l'obbligo di formalizzare lo scioglimento e la messa in liquidazione con un atto notarile?
    Il fatto che la snc sia - da prima della morte del socio - in Concordato Liquidatorio non sancisce già di per sè che la società è sciolta ed in liquidazione?
    Se fosse comunque necessario rivolgersi ad un notaio per lo scioglimento e la messa in liquidazione, i costi conseguenti sarebbero a carico della Procedura di Concordato o a carico del socio superstite?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/07/2018 20:21

      RE: Mancata ricostituzione pluralità soci

      Vediamo prima di tutto cosa può fare il socio superstite di una snc qualora decorso il termine semestrale previsto nell'art. 2272, n. 4, c.c non sia stata ricostruita la pluralità dei soci in una situazione normale in cui la società non sia in concordato con cessione dei beni. Tale socio ha due alternative:
      a-può procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori e, nel caso dalla liquidazione residui il complesso aziendale, proseguire nell'attività come imprenditore individuale;
      b-qualora il socio intenda proseguire l'attività d'impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto.
      Nel caso la società sia stata già ammessa ad un concordato liquidatorio con cessione dei beni, posto che per le società di persone non trova applicazione l'art. 182 sexies (che peraltro riguarda ipotesi anche diverse da quella in esame), l'alternativa sub b) è da scartare, per cui rimane quella sub a), che, in considerazione della liquidazione concordataria già in corso, potrebbe manifestarsi nella constatazione del verificarsi di una causa di scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci e la mancata ricostruzione di detta pluralità nei termini di legge, ma senza disporre la liquidazione né nominare un liquidatore essendo la liquidazione già in corso perseguita attraverso il concordato.
      In ogni caso, queste vicende non interessano gli organi concordatari ed riguardano sostanzialmente il socio superstite, c che dovrà anche sopportare le spese necessarie.
      Zucchetti SG srl
      • Giuliano Cesarini

        Fossombrone (PU)
        27/07/2018 09:56

        RE: RE: Mancata ricostituzione pluralità soci

        Sostanzialmente il socio superstite dovrebbe recarsi da un notaio per sottoscrivere una sorta di Atto di ricognizione della situazione di fatto: presenza di un solo socio e Liquidazione concorsuale in corso.
        In questo modo resterebbe in carica come legale rappresentante (es: firma delle dichiarazioni fiscali ....) la figura del vecchio amministratore? (il socio superstite).
        E se il socio superstite-amministratore rimanesse completamente inerte? A quali sanzioni potrebbe andare incontro?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/07/2018 15:38

          RE: RE: RE: Mancata ricostituzione pluralità soci

          La sopravvenuta unipersonalità della compagine sociale costituisce, come detto, causa di scioglimento ma non produce l'estinzione della società, in quanto quest'ultima si verifica soltanto in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sicchè, prima di tale momento, la società esiste, ancorché priva del requisito della pluripersonalità. in tal senso Cass. 22/12/2014, n. 27189, per la quale "In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione".
          Posto che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, pur provocando una causa di scioglimento, non determina di per sé l'estinzione della società di persone che, quindi, continua ad esistere nonostante sia divenuta unipersonale, nessun effetto tale evento determina sulla procedura concordataria, che riguardava la società e non i soci, e continuerà quindi ad interessare la società. Inoltre la pendenza del concordato esclude la cancellazione d'ufficio a norma del'art. 3 DPR 23/07/2004, n. 247 (regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese).
          La società di persone divenuta unipersonale è, tuttavia, soggetta ad un particolare regime di responsabilità per le obbligazioni sociali future e l'inerzia del socio superstite, se non rileva tanto per le obbligazioni sociali dato che è in corso il concordato, può determinare effetti negativi per quest'ultimo qualora non svolga gli adempimenti cui comunque rimane tenuto. Inoltre, ove si ritenga applicabile l'art. 2307, comma 3, c.c. anche alle cause di scioglimento diverse dalla scadenza del termine di durata della società, la mancata ricostruzione della pluralità dei soci determinerebbe il rischio della richiesta di liquidazione della partecipazione del socio unico.
          Zucchetti SG srl