Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto concorso spese prededucibili e crediti ipotecari

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    12/10/2021 11:08

    Riparto concorso spese prededucibili e crediti ipotecari

    Buongiorno, sono stato nominato liquidatore giudiziale di un concordato liquidatorio omologato a marzo 2015. Avendo ceduto l'unico immobile, e incassato parte dell'attivo mobiliare, devo predisporre un riparto parziale che riguarderà sia la massa immobiliare che quella mobiliare. Ritengo che anche per i concordati debba essere applicato l'art. 111 ter L.F. e dunque ritengo dover ridurre l'attivo immobiliare delle spese specifiche dell'immobile, e delle spese prededucibili generiche come i compensi degli organi della procedura, le spese dei professionisti che hanno assisto il debitore nella predisposizione della domanda oltre alle spese amministrative della procedura. Sempre in questa ottica potrò fare un riparto finale ai creditori immobiliari solo al termine dell'attività liquidatoria in quanto solo in tal momento saranno definiti gli attivi mobiliari e immobiliari e potrò suddividere correttamente le spese con le giuste proporzioni. Vi chiedo cortesemente un riscontro in quanto l'applicazione del 111 ter L.F. è sicuramente applicabile al fallimento e, viste le ultime sentenze, al sovraindebitamento, ma non ho trovato nulla sul concordato preventivo. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/10/2021 19:59

      RE: Riparto concorso spese prededucibili e crediti ipotecari

      L'art. 111 ter, co. 3 l. fall. pone un principio di carattere generale nel senso che una volta stabilito, attraverso l'applicazione del secondo comma dell'art. 111 che anche nel concordato possono generarsi prededuzioni, queste vanno poi trattate all'interno della procedura secondo i criteri dettati dalla norme successive.
      Non vi è bisogno di attendere la fine della procedura per effettuare un riparto in favore dei "creditori immobiliari" perché, già oggi, può determinare l'incidenza delle spese sul ricavato immobiliare che distribuisce, per cui le ulteriori vendite non potranno che far diminuire la quota delle spese generali calcolate ad oggi e di conseguenza aumentare l'importo attribuibile al creditore già pagato. Tale differenza potrà attribuirgliela con un riparto successivo o con quello finale.
      Zucchetti SG srl