Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

liquidazione compenso esperto designato dal tribunale ex art. 124 L.F c.3 (proposta di concordato fallimentare)

  • MICHELE FESANI

    RIMINI
    28/02/2012 18:04

    liquidazione compenso esperto designato dal tribunale ex art. 124 L.F c.3 (proposta di concordato fallimentare)

    Il compenso spettante all'esperto (nel caso dottore commercialista) designato dal tribunale per la redazione della relazione giurata di stima del valore di mercato dei cespiti oggetto della proposta di concordato fallimentare ex art. 124 c. 3 L.F. è determinato sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti art. 31 lett. d) o occorre fare riferimento alle tariffe dei periti nominati dal tribunale? La liquidazione del compenso compete al tribunale? Il pagamento è a carico della procedura fallimentare o a carico del proponente il concordato?

    grazie per la risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/02/2012 19:20

      RE: liquidazione compenso esperto designato dal tribunale ex art. 124 L.F c.3 (proposta di concordato fallimentare)

      Si tratta di terreno molto scivoloso sul quale non ci risultano intervenute decisioni né la dottrina si è diffusa.
      Secondo noi, il tribunale ha il solo compito della nomina dell'esperto, che però rimane un consulente del soggetto che propone il concordato e nel cui interesse opera, per cui dovrà essere questi a provvedere al pagamento secondo tariffe professionali, come in un normale rapporto professionale.
      Zucchetti Sg Srl
      • Chiara Clementi

        RIMINI
        29/01/2021 10:24

        RE: RE: liquidazione compenso esperto designato dal tribunale ex art. 124 L.F c.3 (proposta di concordato fallimentare)

        Buongiorno,
        chiedo gentilmente se vi risulta siano intervenute decisioni o riscontri giurisprudenziali a sostegno della tesi che il pagamento del compenso spettante all'esperto nominato ai sensi dell'art. 124 c. 3 L.F. debba essere posto a carico del proponente il concordato.
        Si ritiene che nel caso in cui detto compenso venisse posto a carico della procedura fallimentare e la proposta di concordato non andasse a buon fine, verrebbero lesi i diritti del ceto creditorio, in quanto a mio avviso il predetto compenso, che verrebbe pagato come credito prededucibile, non rientra tra le spese sostenute nell'interesse della massa.
        Ringrazio anticipatamente.
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/01/2021 19:55

          RE: RE: RE: liquidazione compenso esperto designato dal tribunale ex art. 124 L.F c.3 (proposta di concordato fallimentare)

          Confermiamo il principio detto nella precedente risposta, ma riteniamo che lo stesso possa essere rivalutato alla luce della recente sentenza che abbiamo già avuto modo di citare, Cass. 15/01/2021, n.639, per la quale "La L. Fall., art. 111, comma 2, nello stabilire che sono considerati prededucibili i crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone che una tale procedura sia stata aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato preventivo dichiarata inammissibile o rinunciata non è pertanto prededucibile nel fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda".
          Tale decisione si riferisce alle spese per l'assistenza alla presentazione di domanda di concordato preventivo, il principio su cui si regge può essere adattato anche al concordato fallimentare, nel senso che, ove la procedura venga aperta con l'emissione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 125 l.fall., le spese sostenute per la presentazione della domanda e altro sono da considerare come effettuate in funzione della procedura stessa, nell'interesse dei creditori, come quelle del professionista che abbia assistito il debitore per la presentazione di una domanda di concordato preventivo; nel mentre, se questa non viene aperta, le spese sostenute dal debitore non solo non sono in prededuzione, ma poiché effettuate in pendenza di fallimento, non sono neanche opponibili allo stesso.
          Zucchetti Sg srl