Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Voto obbligazionisti

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    09/09/2020 09:04

    Voto obbligazionisti

    Buongiorno sono a chiedere un Vostro parere sulla seguente fattispecie:
    in un concordato liquidatorio, al fine di assicurare il soddisfacimento nella misura minima del 20% alcuni obbligazionisti si sono resi disponibili a rinunciare ai loro crediti nella misura in cui ciò si rendesse necessario al fine di assicurare ai chirografi il pagamento del 20%.

    In sede di relazione ex art. 172 L.F. emerge che a parere del Commissario il soddisfacimento nella misura del 20% può essere assicurato solo a seguito di rinuncia da parte degli obbligazionisti al loro credito. Non si tratterebbe a parere del commissario di una rinuncia eventuale. A questo punto compete il diritto di voto a questi obbligazionisti? Dalla domanda di concordato risulta il credito dagli stessi vantato e la rinuncia dagli stessi proposta si perfezionerebbe solo qualora risultasse che l'attivo realizzato non consente il soddisfacimento del 20% ai chirografi.
    Ringrazio per la collaborazione.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2020 12:35

      RE: Voto obbligazionisti

      Gli obbligazionisti vantano un credito pari al valore nominale delle obbligazioni, detratti i rimborsi già effettuati, giusto il disposto dell'art. 58, richiamato dall'art. 169 l. fall. per il concordato, e trattasi di credito chirografario. Trattasi di un credito disponibile e , quindi rinunciabile e la rinuncia al credito è riconducibile alla figura della remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., la quale, oltre che parziale, può essere anche condizionata (Cass. 09 giugno 2014 n. 12914), per cui la remissione fatta dagli obbligazionisti è legale.
      Tuttavia, poiché la condizione influisce sulla stessa ammissibilità del concordato (il raggiungimento della soglia minima del pagamento del 20% ai chirografari è una condizione di ammissibilità) evidentemente il tribunale ha ritenuto che il passivo sia tale che, attraverso una rinuncia del credito degli obbligazionisti nella entità da stabilire, quella soglia minima possa essere raggiunta da consentire.
      A questo punto però bisognerebbe stabilire, attraverso una valutazione prospettica (ma la situazione dovrebbe essere stata già oggetto di esame da parte dell'attestatore) a quanto ammonta il passivo chirografario, senza tener conto del credito degli obbligazionisti, e in che misura potrà essere pagato con le risorse concordatarie, in modo da individuare l'entità del credito a cui gli obbligazionisti debbono rinunciare per consentire il raggiungimento della soglia del 20%.
      Tanto è necessario sia sotto il profilo dell'art. 173, comma terzo, per verificare se risulta che sono venute meno le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, sia sotto il profilo del voto. Al momento del voto, infatti, bisogna determinare il credito per il quale gli obbligazionisti vanno ammessi al voto, posto che la remissione determina l'estinzione del credito per cui il voto può essere espresso solo per la parte non rinunciata o comunque non coperta dalla rinuncia; pertanto è necessario quantificare la parte di credito non rinunciata, sempre in via prospettica e con inevitabili margini di errore.
      In mancanza di un tale calcolo e in presenza della formula utilizzata, condividiamo la tesi del commissario della non ammissione al voto in quanto non si sa fino a che livello opererà la rinuncia e, quindi se esiste un credito degli obbligazionisti da soddisfare.
      Zucchetti SG srl