Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

comunicazione ai creditori art 173 lf

  • Gabriele Assanta

    LIDO DI CAMAIORE (LU)
    20/05/2019 08:52

    comunicazione ai creditori art 173 lf

    Si chiede, laddove il Tribunale mandi il Commissario per la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 173 comma I l.f., se la Relazione del Commissario ex art. 173 l.f. deve essere allegata alla comunicazione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2019 19:21

      RE: comunicazione ai creditori art 173 lf

      Pensiamo di si perché il primo comma dell'art. 173 l.f. dispone che Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha commesso atti di frode o altro, "deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori". Da questa parte della norma rimane ancora in dubbio se il commissario debba comunicare ai creditori solo l'apertura del procedimento per la revoca o anche la relazione, ma il dubbio viene risolto dal secondo comma nella parte in cui dispone che il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 15; questa norma, che regola il procedimento prefallimentare, è molto articolata e garantista e prevede che il ricorso e il decreto che fissa la convocazione del debitore e dei creditori istanti sia ad esso notificato a mezzo Pec, per cui, dovendo adattare la norma di cui all'art. 15 al procedimento di revoca del concordato, si può dedurre che la comunicazione ai creditori a mezzo Pec, imposta dall'art. 173, comprenda la relazione e il decreto di fissazione dell'udienza.
      Non ci nascondiamo l'obiezione facile da farsi che il ricorso per istanza di fallimento, che è atto di parte introduttivo del procedimento prefallimentare, non è equiparabile alla relazione del commissario, che è soltanto un atto di impulso per il potere di ufficio del tribunale di aprire il procedimento di revoca, tuttavia, poiché la comunicazione ai creditori, quanto meno dell'udienza fissata è prevista dalla legge per permettere la loro partecipazione, sembra anche logico che ad essi sia comunicata anche la relazione per metterli in condizione di essere a conoscenza dell'oggetto della discussione.
      Zucchetti Sg srl