Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

PRESIDENTE C.D.A COMPENSO

  • Livia Cappelletti

    pesaro (PU)
    04/10/2018 17:22

    PRESIDENTE C.D.A COMPENSO

    La fattispecie di cui al quesito è rappresentata da una srl messa in liquidazione circa 14 mesi dopo l'omologa del concordato preventivo con cessione dei beni.
    Il presidente del C.D.A. per il periodo ante concordato è già stato pagato per la sua opera dalla società in bonis, ora invece richiede alla procedura concorsuale il compenso dalla data di omologa alla nomina del LIQUIDATORE SOCIALE.
    Io nel primo quesito avevo indicato " dalla data di omologa del concordato alla nomina del LIQUIDATORE SOCIALE" ma Voi, forse per errore, avete scritto fino alla nomina del LIQUIDATORE GIUDIZIALE .

    Pertanto, Vi chiedevo non essendo previsto nel piano concordatario alcunchè in riferimento a tale spesa, se fosse corretto non riconoscere tale compenso in virtù del fatto che il Presidente del C.D.A. nella fase successiva all'omologa del concordato sia il rappresentante di un organo interno della società con oneri retributivi a carico della società stessa e non della procedura concorsuale .
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/10/2018 20:11

      RE: PRESIDENTE C.D.A COMPENSO

      Con l'omologa sarà stato nominato anche un liquidatore giudiziale, visto che si trattava di concordato con cessione dei beni, e il nostro dubbio nasceva dal fatto che è del tutto anomalo che venga disposta la liquidazione volontaria in pendenza di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni giacchè la liquidazione giudiziale e quella volontaria non sono due vicende separate e indipendenti, bensì due aspetti strettamente collegati della medesima vicenda, e la a liquidazione volontaria è sostanzialmente assorbita da quella giudiziale; per questo avevamo parlato di liquidatore giudiziale, benchè lei avesse scritto sociale, e chiesto delucidazioni, peraltro anche sul tipo di concordato.
      Anche dopo l'omologa, la società rimane in vita ed ha un ruolo importante in quanto (semplificando molto) la disponibilità dei beni passa al liquidatore giudiziale con le relative azioni di recupero, ma la legittimazione passiva per l'accertamento dei crediti (nel concordato non è previsto un giudizio di verifica) rimane in capo alla società debitrice, salvo a vedere se il liquidatore sia o non un litisconsorte necessario. Questo per dire che la situazione della società dopo l'omologa è equiparabile a quella precedente a tale fase, a partire dall'apertura della procedura, con certamente una riduzione di impegni per i legali rappresentanti rispetto a prima essendo ormai la custodia e gestione dei beni affidata al liquidatore.
      Nelle varie fasi del concordato l'amministratore è organo interno alla società, estraneo alla procedura, per cui l'onere del pagamento del compenso è, a nostro avviso, a carico di quest'ultima e non della procedura concorsuale.
      Zucchetti Sg srl