Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparti: problema citazione Agenzia e transazione fiscale

  • Mattia Callegari

    Venezia
    09/02/2019 13:02

    Riparti: problema citazione Agenzia e transazione fiscale

    Buongiorno,
    sono liquidatore di un concordato che al deposito era strutturato nel modo seguente:
    Attivo previsto: 1mln di euro;
    Prededuzioni: 200.000 euro;
    Dipendenti: 250.000 euro;
    INPS: 150.000 euro;
    Transazione fiscale per IVA non versata: 300.000 euro da pagarsi in rate mensili a seguito dell'omologa;
    Chirografari: 1 mln di euro da pagarsi al 10%.
    Ad oggi l'attivo effettivamente realizzato è pari ad euro 850.000 (ritengo non ci saranno altri incassi significativi) e il termine del concordato è previsto per fine 2019. Detto ciò è probabile che i chirografari non saranno soddisfatti nemmeno in parte, pertanto l'attivo dovrà essere ripartito fra i privilegiati in base all'ordine dei privilegi.
    A luglio 2018 ho ricevuto atto di citazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione che pretende il privilegio ex art. 8-bis d.l. 3/2015 (tale privilegio "prevale su ogni altro diritto di prelazione") per euro 100.000 rimborsati da Mediocredito ad una banca il cui credito originario era inserito fra i chirografari.
    Dopo aver venduto gli ultimi immobili a ottobre e dicembre 2018 mi trovo davanti a questa situazione: attivo realizzato 850.000, con i riparti ho già pagato prededuzioni e dipendenti per complessivi 450.000, inoltre ho già pagato tutte le rate della transazione fiscale per l'IVA per complessivi 200.000 euro, dovrò accantonare almeno 100.000 euro per l'atto di citazione ricevuto qualora fosse riconosciuto il privilegio all'Agenzia.
    Rimarrebbero 100.000 euro di attivo "disponibile". A questo punto nascono i problemi: se continuassi a pagare la transazione mensilmente e l'Agenzia/Mediocredito vincesse la causa allora l'INPS rimarrebbe insoddisfatto nonostante il suo privilegio di grado superiore a quello dell'Agenzia per transazione fiscale IVA.
    La seconda ipotesi sarebbe quella di bloccare i pagamenti della transazione fiscale accantonando questi ultimi 100.000 euro che in caso di vittoria dell'Agenzia/Mediocredito sarebbero distribuiti all'INPS. In quest'ultimo caso avrei comunque già pagato 50.000 euro in più all'Agenzia rispetto a quelli che le spetterebbero in base all'ordine dei privilegi (a discapito dell'INPS), tuttavia non potevo immaginare che la situazione si sarebbe evoluta in questo modo.
    Come sarebbe più opportuno comportarsi?
    Tra l'altro mi pare che se tenessimo in considerazione l'ordine dei privilegi nel caso prospettato la causa avanzata dall'Agenzia sia inutile in quanto se la stessa uscisse vittoriosa dovrei pagarle 100.000 euro in più per il privilegio riconosciutole, ma avrei 100.000 euro in meno da versarle per l'IVA non pagata che risulta ultima in ordine di grado.
    In ultima mi domando: avendo già realizzato tutto l'attivo, se non rispettassi più la transazione fiscale e l'Agenzia chiedesse il fallimento della società questo comporterebbe un aggravio di costi (in primis il compenso del curatore) che ancora una volta inciderebbero negativamente sulle entrate dell'Agenzia stessa in quanto ultima per grado di privilegio IVA. Economicamente per l'Agenzia conviene che il concordato arrivi a termine non sfociando in fallimento.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      14/02/2019 01:22

      RE: Riparti: problema citazione Agenzia e transazione fiscale

      Come sempre quando si tratta di valutare le modalità di adempimento di un concordato, per dare una risposta certa bisognerebbe conoscere i termini esatti della proposta concordataria e del decreto di omologa.

      Se però ipotizziamo che in essi non vi siano previsioni particolari relative alla questione in esame, per quanto riguarda il mancato rispetto degli impegni presi con la proposta l'art. 182-ter l.fall. contiene una sola disposizione specifica, al VI comma, ma essa non riguarda il caso che qui ci interessa, perché stabilisce che "La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie".

      Si applicano quindi nelle regole generali dell'adempimento del concordato, di conseguenza siamo assolutamente d'accordo con la seconda opzione prospettata nel quesito: bene ha fatto il Liquidatore fino alla notifica dell'atto di citazione, ma dopo di esso non può rischiare di violare l'ordine dei privilegi, conseguentemente non può che attendere l'esito del giudizio e nel frattempo sospendere il pagamento dell'IVA.

      Infine, corrette e condivisibili ci paiono anche le considerazioni sulla convenienza comunque per l'Agenzia a non chiedere la risoluzione del concordato.
      • Mattia Callegari

        Venezia
        14/02/2019 12:46

        RE: RE: Riparti: problema citazione Agenzia e transazione fiscale

        Secondo voi eventuali pagamenti indebiti fatti all'Agenzia delle Entrate in ragione della transazione fiscale, ma a discapito dell'INPS per la situazione che si è venuta a creare dovranno essere restituiti dall'Agenzia stessa?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          02/03/2019 18:25

          RE: RE: RE: Riparti: problema citazione Agenzia e transazione fiscale

          A differenza delle recenti disposizioni speciali in tema di definizione agevolata dei carichi tributari, che qualificano l'importo definito in sede agevolata debito in prededuzione, la transazione fiscale è semplicemente una modalità di presentazione della proposta concordataria agli uffici fiscali e agli enti previdenziali, ma non muta la qualificazione degli importi dovuti e quindi il loro grado di privilegio.

          Nel caso in esame si configura quindi una violazione dell'ordine dei privilegi, e contestualmente una causa di risoluzione del concordato, non essendo evidentemente possibile il pagamento nemmeno di tutti i creditori privilegiati.


          Tuttavia, quand'anche si pervenisse alla dichiarazione di fallimento, previa risoluzione del concordato o anche senza questo passaggio intermedio (come la giurisprudenza della Cassazione ammette), non sarebbe possibile ripetere i pagamenti effettuati in esecuzione del concordato seppur effettuati in violazione della par condicio perché, a norma dell'art. 67, comma 3, lett. e) l.fall. "non sono soggetti all'azione revocatoria", tra l'altro, "gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo".

          Ricordiamo che la giurisprudenza (Cass. n. 10938/99, Cass. 17059/07), anche recente (come Cass. n. 15495 del 2018), le cui massime sono di tenore completamente diverso rispetto a quanto sopra detto, si riferiscono a fattispecie alle quali, ratione temporis non si applicava l'esenzione di cui all'art. 67 richiamata.