Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Applicazione dell'art 138 legge fallimentare_annullamento del concordato

  • Giovanni Bertani

    parma
    22/05/2018 17:04

    Applicazione dell'art 138 legge fallimentare_annullamento del concordato

    La situazione è questa. Un CP in continuità diretta aziendale, omologato, non ha versato, come invece ha disposto il decreto di omologa, le somme derivanti dall'incasso dei crediti ante procedura sul conto corrente acceso dal Commissario e, contemporaneamente, non ha adempiuto a tutti i pagamenti previsti dal piano concordatario.
    Orbene, nell'ipotesi in cui fosse possibile dimostrare che tali somme abbiano finanziato il circolante della società in luogo del conto della procedura destinato al soddisfacimento dei creditori, dovremmo ricadere nella fattispecie di sottrazione dell'attivo, una delle due cause tassative per l'annullamento del Concordato. Ora la questione che pongo è che l'articolo 138 parla espressamente di importo "rilevante", cioè usa un termine relativo. Qual'è secondo voi il discrimine per determinare se l'importo sia rilevante o meno?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/05/2018 09:37

      RE: Applicazione dell'art 138 legge fallimentare_annullamento del concordato

      A dire il vero, nel caso da lei rappresentato noi vedremmo più un'ipotesi di risoluzione che di annullamento del concordato. Questo, infatti, presuppone un vizio genetico dell'accordo, che incide, inquinandolo, sul processo di formazione del consenso dato dai creditori alla proposta, in quanto manifestato in presenza o in costanza di una provocata falsa rappresentazione della realtà, nel mentre, nel caso, il debitore, in sede di esecuzione del concordato, non rispetta gli obblighi assunti che genera la risoluzione che, infatti, consegue ad una sopravvenuta alterazione del sinallagma contrattuale determinata dall'inadempimento.
      Ad ogni modo, quanto alla sua specifica domanda, effettivamente l'art. 138 richiede che la sottrazione o la dissimulazione dell'attivo sia stata rilevante, ma come lei ben dice si tratta di un concetto relativo, di modo che stabilire quando la sottrazione o la dissimulazione abbia inciso in modo rilevante sulla consistenza dell'attivo non risponde a criteri predefiniti, ma è da valutare caso per caso, in relazione all'entità complessiva dell'attivo, per verificare se la sottrazione o la dissimulazione abbiano avuto una incidenza rilevante o non sul patrimonio a disposizione dei creditori. Evidentemente, la non rilevante manipolazione dell'attivo è stata ritenuta dal legislatore essere ininfluente sulla formazione della volontà dei creditori, al contrario della esagerazione del passivo, la cui minima variazione in peggio si ritiene possa alterare la posizione dei creditori.
      Zucchetti SG srl