Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

grado di privilegio spese procedura di esecuzione immobiliare

  • Lucia Catone

    Galatina (LE)
    27/05/2018 22:32

    grado di privilegio spese procedura di esecuzione immobiliare

    Gent.mi,
    Vi sottopongo la seguente problematica:
    in un concordato preventivo liquidatorio, preceduto da una procedura di esecuzione immobiliare, oggi sospesa in virtù del Concordato in parola, il creditore procedente chiede in privilegio, in base all'art. 2775 c.c. le spese inerenti la precedente procedura esecutiva: spese di pubblicità per la messa in vendita degli immobili (quest'ultime non ancora pagate),le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, spese di registrazione della sentenza, spese per le visure ipocatastali e di notifica, le competenze professionali del CTU per le perizie degli immobili.
    Trattandosi di spese relative ad una procedura sospesa, chiedo se sia corretta l'ammissione di tali spese ed in caso affermativo se vadano in privilegio come richiesto.
    RingraziandoVi per l'attenzione, porgo distinti saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/05/2018 13:18

      RE: grado di privilegio spese procedura di esecuzione immobiliare

      L'art. 2770 ( e non 2775) c.c. concede il privilegio alle spese dell'esecuzione immobiliare e, poiché l'esecuzione inizia con il pignoramento, sono privilegiate le spese dal pignoramento in poi e non quelle precedenti riguardanti il decreto ingiuntivo, la notifica, le c visure per ottenere il decreto ecc. Tutte queste spese, non sono coperte né dal privilegio ex art. 2770 c.c. né da altri privilegi in quanto attengono alla fase del giudizio cognitorio.
      Zucchetti SG srl
      • Lucia Catone

        Galatina (LE)
        29/05/2018 20:56

        RE: RE: grado di privilegio spese procedura di esecuzione immobiliare

        Nel ringraziarVi per l'immediato riscontro e per la professionalità, ho un ulteriore quesito: rientrano nel privilegio in parola (art. 2770 c.c.)anche gli onorari del legale inerenti la procedura esecutiva di pignoramento immobiliare e per intervento procedura esecutiva?
        Cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/05/2018 19:56

          RE: RE: RE: grado di privilegio spese procedura di esecuzione immobiliare

          L'art. 2770 c.c. attribuisce il privilegio ai crediti per spese di giustizia fatte per l'espropriazione di beni immobili "nell'interesse comune dei creditori". Da tanto deriva che nelle spese rientrano anche quelle del legale che ha assistito l'esecutante, ma la precisazione posta che le spese privilegiate sono solo quelle fatte nell'interesse comune dei creditori pone una evidente limitazione, che esclude quelle relative all'intervento in esecuzione promosse da altri, proprio perché nell'interesse dei creditori è stato il pignoramento, che ha impedito una eventuale dispersione del bene, ma non l'intervento nella procedura che non ha apportato alcun vantaggio ai creditori.
          Zucchetti SG srl