Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

182 ter di gruppo di Imprese e diritti contro i coobligati

  • Matteo Colapinto

    Roma
    17/03/2022 10:53

    182 ter di gruppo di Imprese e diritti contro i coobligati

    Buongiorno,
    sto predisponendo un piano di ristrutturazione 182 bis L.f. con proposta di trattamento dei debiti tributari 182 ter L.f. di un gruppo di imprese con l'apporto di finanza esterna.
    Vigendo la responsabilità solidale tra le consociate l'agente della riscossione ha inviato la medesima cartella esattoriale sia alla consolidante che alla consolidata, e di conseguenza entrambe le società hanno iscritto il relativo debito tributario (in questo modo, a livello rappresentativo il "debito tributario" da originari 5 euro è passato ad essere di 10 euro e la consolidante ha un credito nei confronti della consolidata).

    Il dubbio che ho sorge dalla interpretazione del disposto dell'art 184 l.f. e del disposto del 182 decies l.f. (che rimanda al 1239 c.c.) nonché da quel che si legge nella circolare del 29.12.2020 dell'agenzia delle entrate in cui si afferma che il concordato, a differenza del accordo di ristrutturazione, consente di mantenere impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati.

    A mio parere la combinata lettura dei disposti induce a ritenere che le diverse procedure presuppongono un diverso modo di agire in quanto nell'accordo di ristrutturazione, allorquando il creditore accetta la proposta di accordo, libera il coobbligato solidale, cosa che invece non avviene nel concordato.

    Volendo fare un esempio numerico, nel caso che ci occupa la finanza esterna è di 2 euro e l'accordo di ristrutturazione 182 bis e ter verrebbe fatto solo dalla consolidata titolare originaria del debito e non anche dalla consolidante perché, se l'agenzia accetta l'accordo, di fatto libera la coobbligata consolidante (semplificando e ipotizzando che la società abbia praticamente solo debiti tributari l'agenzia delle entrate accetterebbe di essere pagata al 40% - 2/5).

    Mi chiedo quindi se é corretta la procedura che ho immaginato visto che comunque la proposta di trattamento è svolta ai sensi dell'182 ter.

    Tale procedura rimane comunque corretta se il concordato viene omologato anche senza voto o adesione dell'amministrazione finanziaria?

    Ancora mi chiedo se corretto che a livello di bilancio la consolidata, stante che è sicuro che il concordato verrà omologato in quanto è presente la migliore convenienza (per ipotesi semplificatoria), può non iscrivere il debito tributario. Tale risposta mi serve, perché, anche se non spiegato sopra, la consolidata dovrà fare un'ulteriore procedure per propri autonomi debiti e vorrei capire quali dati mettere nella spalla di partenza.

    Sperando di esser stato chiaro, ringrazio per l'attenzione dedicatami.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/03/2022 18:39

      RE: 182 ter di gruppo di Imprese e diritti contro i coobligati

      Lei giustamente focalizza l'attenzione sulla interpretazione dell'art. 182bis l. fall. in raffronto con l'rat. 184 e 182 decies, nel mentre non ci sembra più pertinente la circolare del 29.12.2020 dell'Agenzia delle Entrate in quanto superata proprio dalla introduzione con il d.l. n. 118 del 2021 dell'art. 182 decies.
      Il punto di partenza è che negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis non trova applicazione l'art. 184 l. fall. perché non ve ne è bisogno (ai fini che qui interessano) in quanto i creditori aderenti all'accordo rimettono il debito per la parte che rimane impagata e, a norma dell'art. 1301 c.c. la remissione a favore di uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori solidali, (per quanto riguarda i fideiussori non solidali vige l'art. 1239 c.c.); i creditori non aderenti all'accordo non sono da esso vincolati e devono essere pagati per intero nei tempi indicati dall'art. 182 bis e di conseguenza, o costoro vengono pagati e, quindi viene estinta anche l'obbligazione del coobbligato, o non vengono pagati e tutto rimane come prima. Nel momento in cui si è generalizzata l'estensione degli effetti dell'accordo anche ai non aderenti con la nuova formulazione dell'art. 182septies effettuata con il d.l. n. 118 del 2021, completamente riscritto in sede di conversione, si è posto il problema di considerare anche la posizione dei coobbligati verso gli aderenti forzosi; ciò ha fatto il legislatore con l'introduzione dell'art. 182 decies, il cui secondo comma prevede che "Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso"; fermo restando, ovviamente quanto sopra detto per i creditori aderenti.
      Questi sono oggi i riflessi dell'accordo di ristrutturazione sui coobbligati del debitore, in cui, come si vede, diventa determinate se il creditore abbia aderito all'accordo overo non abbia aderito, anche se gli effetti dello stesso si estendono a tutti i creditori.
      Il concordato una volta omologato produce gli effetti detti, anche se viene omologato senza l'adesione dell'Agenzia Entrate; a norma, infatti, del quarto comma dell'art. 182 bis- come modificato dal d.l. 125 del 7 ottobre 2020, convertito dalla legge 159/2020-, il tribunale può omologare l'accordo "anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori in forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"
      A nostro avviso, prima dell'omologa il credito deve essere indicato in bilancio nella sua interezza.
      Zucchetti SG srl