Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

SOSPENSIONE FERIALE -

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    18/07/2018 16:28

    SOSPENSIONE FERIALE -

    una società deposita richiesta di ammissione al concordato preventivo, con riserva, ai sensi dell'art. 161 sesto comma.
    Il Tribunale ammette la domanda ed assegna all'istante un termine di giorni 60 (decorrenti dalla presentazione del ricorso) per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione previsti dall'art. 161 c. 2 e 3 l.fall.
    La società concordataria, durante i 60 giorni concessi, propone un'istanza di proroga del termine per il deposito del piano.
    Il Tribunale concede una proroga di 60 giorni, pur in presenza di un'istanza di fallimento pendente.

    Dato che la proroga concessa va a scadere il giorno 31 agosto, si chiede se il termine sia oggetto di sospensione feriale (quindi sostanzialmente se il deposito del piano e della documentazione prevista dal 161 co. 2 possa essere considerato un termine processuale) con la conseguenza di un'ulteriore periodo di tempo (feriato) legittimamente ammesso per il deposito di detti documenti.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2018 10:23

      RE: SOSPENSIONE FERIALE -

      L'art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione dei soli "termini processuali" e il combinato disposto degli artt. 3 Legge 742/1969 e 92 R.D. 12/1941 esclude la sospensione per i procedimenti relativi "alla dichiarazione ... dei fallimenti" o alla revoca.
      Orbene, sicuramente quello in esame è da considerare un "termine processuale", posto che la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che anche il termine ordinatorio stabilito dall'art. 181 per l'omologazione del concordato resti sospeso (Cass. 2706/2009); che, con riferimento ai termini per la fissazione dell'udienza di esame dello stato passivo fallimentare e per la presentazione delle domande di insinuazione, "non v'è ragione per ritenere che l'uno o l'altro termine (od entrambi) non siano soggetti al periodo di sospensione feriale. Inoltre, la Corte ha qualificato come "processuale" anche il termine per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario (tradizionalmente considerato "non sospeso" perché avente natura sostanziale, essendo fissato a un terzo che non è parte del processo), in quanto lo stesso si inserisce nella fase di liquidazione delle attività fallimentari: in particolare- ha detto la Corte- "il versamento del prezzo fa parte della sequenza procedimentale di vendita coattiva e il termine fissato è "inteso a scandire il compimento di atti aventi natura processuale" (Cass. 12004/2012).
      Infine, l'art. 92 del R.D. n. 12 del 1941, sull'ordinamento giudiziario, contempla, fra i procedimenti in materia fallimentare trattati durante il periodo feriale unicamente le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, e, a sua volta, l'art. 36 bis l.f., stabilendo che non sono soggetti a sospensione i termini processuali previsti dagli artt. 26 e 36 della legge, consente, in base ad un argomento a contrario, di ritenere invece applicabile la sospensione a tutti gli altri procedimenti endofallimentari" (Cass. 12960/2012).
      L'obiezione più seria fatta a questa ricostruzione è proprio l'eccezione normativa prevista per i procedimenti relativi "alla dichiarazione ... dei fallimenti" (art. 3 Legge 742/1969), sostenendosi, quindi, che la domanda (pre)concordataria, solo se avanzata in pendenza di procedimento pre fallimentare, costituirebbe "una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore" che si innesta nella procedura prefallimentare, e, di conseguenza sarebbe come quest'ultima sottratta alla "sospensione feriale" ed anche il termine del preconcordato dovrebbe considerarsi come non soggetto a sospensione.
      In tal modo, però, si sottoporrebbe il termine concesso ad un diverso regime a seconda che la domanda di concordato venga presentata quando manchino richieste di fallimento o in pendenza di queste, differenza che non trova riscontro nella disciplina della legge n. 742 del 1969 né nella legge fallimentare che, come visto, si limita solo a ridurre la durata del termine concedibile in caso di pendenza di procedimento prefallimentare, senza contare che non si saprebbe come attuare la soluzione addotta nel caso in cui l'stanza di fallimento venga presentata successivamente alla domanda di "preconcordato", perché qui al termine a cui era originariamente applicabile la "sospensione feriale" si verrebbe ad applicare a posteriori l'eccezione ex art. 3 Legge 742/1969.
      Non vi è dubbio che il prolungamento della protezione del debitore per 30 giorni oltre il termine concesso (o fissato ex lege) può portare ad una effettiva compressione delle ragioni creditorie, tuttavia, come ben rilevato da Trib. Reggio Emilia 05/08/2013, l'ordinamento già appresta lo strumento normativo per tutelare, quando la situazione lo richieda, i diritti dei creditori del richiedente: difatti, la "sospensione feriale" dei termini non si applica ai procedimenti che vengono dichiarati "urgenti" dal Giudice (artt. 3 Legge 742/1969 e 92 R.D. 12/1941). Di modo che è possibile fissare un termine che sia ab origine non sospeso, attestando, col decreto di fissazione, l'urgenza del procedimento concordatario, che potrebbe rinvenirsi- sebbene il provvedimento non necessita di specifica motivazione- proprio nella pendenza di istanza di fallimento o nella tutela di rilevanti ragioni creditorie.
      In mancanza di tale provvedimento, trova applicazione la sospensione feriale.
      Zucchetti Sg srl