Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riassunzione procedura esecutiva a seguito di risoluzione del concordato

  • Francesca Gimignani

    Terre Roveresche (PU)
    08/03/2017 17:57

    Riassunzione procedura esecutiva a seguito di risoluzione del concordato

    Buonasera,
    un mio cliente aveva iniziato una procedura esecutiva, ma il debitore ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo. La procedura esecutiva si è quindi bloccata, ma ora, dopo diversi anni, si profila la possibilità di una risoluzione del concordato per inadempimento. La procedura esecutiva può essere riassunta dalla fase nella quale si era interrotta precedentemente? Vi sono riferimenti normativi o giurisprudenziali sull'argomento? Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2017 18:56

      RE: Riassunzione procedura esecutiva a seguito di risoluzione del concordato

      Il primo comma dell'art. 168 stabilisce che "dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione stessa non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore". Come si vede la norma prevede solo una sanzione per la violazione del divieto , che è la nullità, per cui si ritiene che gli atti posti in essere nell'inosservanza del divieto non producono alcun effetto, nè essi potranno rivivere nel caso di cessazione della procedura per una ragione qualsiasi. Discorso diverso va fatto per gli atti esecutivi e cautelari legalmente compiuti fino alla data in cui scatta il divieto, dato che questo divieto non comporta (del resto neanche nel fallimento ciò avviene) l'estinzione del procedimento esecutivo o cautelare iniziati prima del ricorso al concordato, né il venir meno del pignoramento o del sequestro anteriori, ma la sola momentanea improcedibilità, che si sostanzia in una forma di sospensione del pignoramento e della misura cautelare; sicchè venuto meno il concordato, la procedura può essere ripresa nel punto in cui si trovava al momento della sospensione. Ciò ovviamente sempre che, alla cessazione del concordato (revoca, non omologa, risoluzione) non segua la dichiarazione di fallimento, perché in tal caso, il divieto di cui all'art. 168 si salda con quello dell'art. 51.
      Zucchetti SG srl ,
      • Angela Sapio

        Roma
        02/06/2018 17:00

        RE: RE: Riassunzione procedura esecutiva a seguito di risoluzione del concordato

        Buonasera.
        Il mio quesito è il seguente:

        pignoramento presso terzi notificato a aprile del 2017; udienza rinviata d'ufficio a giugno 2018.

        Dichiarazione del terzo positiva resa lo scorso anno (maggio 2017).

        Dopo la dichiarazione del terzo, la società esecutata presenta ricorso per ammissione al concordato preventivo, dichiarato inammissibile a dicembre 2017.

        Nel febbraio 2018 il creditore viene a conoscenza dell'esistenza del concordato, avendo ricevuto una risposta in tal senso dopo uno scambio di corrispondenza con il terzo pignorato (che nel mentre ha fatto sparire le somme che erano state pignorate).

        Le domande sono dunque due:
        1. Il dies a quo per la decorrenza del termine semestrale per la riassunzione, può ritenersi che decorra dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento di inammissibilità del concordato preventivo (febbraio 2018) oppure decorre necessariamente dalla iscrizione della notizia nel registro delle imprese?

        2.tenuto conto che l'udienza della procedura esecutiva era già fissata sin dall'anno scorso per giugno 2018, e nel mentre è stato dichiarato inammissibile il concordato, la riassunzione della procedura esecutiva risulta comunque necessaria oppure, al fine di manifestare l'intenzione di proseguire il giudizio, basterebbe presentarsi in udienza e dare impulso alla procedura?

        Attendo un Vostro cortese riscontro.
        Grazie.
        Angela
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/06/2018 20:47

          RE: RE: RE: Riassunzione procedura esecutiva a seguito di risoluzione del concordato

          Noi abbiamo capito che è stato il debiore esecutato e non il terzo, presso uil quale è stato effettuato il pignoramento, ad aver proposto il concordato, per cui correttamente lei pone il problema se, in forza dell'art. 168 l.f., le esecuzioni pendenti debbano essere dichiarate definitivamente improcedilbili, ovvero solamente sospese in pendenza del concordato e, in tale ultimo caso, quale sia il dies a quo da cui decorre il termine per la riassunzione della procedura esecutiva.
          Il Tribunale di Prato (Trib. Prato 30/04/2017) ha confermato l'orientamento secondo cui il concordato determina la sospensione (non l'improcedibilità) delle esecuzioni individuali pendenti ed ha precisato che il termine per la riassunzione decorre dal provvedimento che comporta la conclusione del concordato
          Si tratta di due affermazioni non pacifiche. Quanto agli effetti del concordato ci sembra corretta la soluzione della si tuazione di sospensione o quiescenza di cui parla Cass. n. 25802/2015, perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento.
          Quanto all'individuazione del dies a quo, avremmo molte perplessità nell'individuarlo nel momento dell'emissione del provvedimento di conclusione del concordato dato in quanto tale soluzione, seppur ispirata ad un principio di certezza, contrasta con il più convincente indirizzo della Corte di Cassazione, espresso in altre fattispecie, secondo cui il dies a quo va individuato nel momento della conoscenza effettiva dell'evento interruttivo e non nel verificarsi del medesimo. Dipende poi da rigore dell'interprete ritenere se l'annotazione del provvedimento del tribunale nel registro delle imprese costituisca conoscenza effettiva o non; il Tribunale di Prato, in via subordinata, ha optato per questa seconda soluzione, ma, a nostro avviso, l'annotazione è una forma di conoscenza legale ma non effettiva, ma, ripetiamo su quest'ulytimo punto non esiste una linea di demarcazione sicura.
          Zucchetti SG srl