Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato semplificato

  • Noemi Lucchesi

    Corridonia (MC)
    10/01/2023 10:00

    Concordato semplificato

    Sono a richiedere una delucidazione in merito alla seguente questione. Atteso che il Dlgs n. 83/2022 in tema di concordato cd. "semplificato" all'art. 25 sexies, non ha richiamato la previgente disciplina prevista dal D.L. n. 118 (art. 18 comma 2 ultima parte) che prevedeva un espresso richiamo al previgente ART. 168 L.F. in tema di misure protettive e cautelari, ad oggi, il deposito di una domanda di CP cd. semplificato, deve intendersi sfornita dell'ombrello protettivo a far data dal deposito della domanda, ovvero (a me parrebbe più logico) le misure protettive del patrimonio debbono intendersi comunque operanti?
    Me lo chiedo perché, trattandosi di procedura concorsuale, peraltro semplificata e non sottoposta al voto dei creditori, la possibilità che nelle more i creditori possano intervenire a danno del patrimonio destinato al pagamento della Massa contraddirebbe le finalità dell'istituto concordatario.
    In ogni caso, in applicazione del disposto di cui all'art. 8 del CCI, ove la richiesta di concordato minore fosse stata disposta all'esito della procedura di composizione negoziata, le eventuali misure protettive (ove debbano ritenersi in ipotesi sussistenti) si cumulerebbero, quanto al limite temporale previsto dalla citata norma, con quelle eventualmente concesse anteriormente nella procedura di composizione negoziata?

    Ringrazio delle cortesi delucidazioni che vorrete trasmettermi.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/01/2023 19:32

      RE: Concordato semplificato

      Effettivamente l'art. 25-sexies non richiama l'art. 54 che, nel nuovo codice, tratta delle misure protettive, tuttavia, poiché il concordato semplificato rientra tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (come definiti nella lett. m-bis dell'art. 2), ne consegue l'applicazione della disciplina dettata per tali figure, nella quale è compreso l'art. 54, anche alla fattispecie del concordato semplificato. In questo senso si è già pronunciato Trib. Milano16 settembre 2022 in dirittodellacrisi.it, il quale ha appunto statuito che "Sono direttamente applicabili al concordato semplificato le previsioni in materia di misure cautelari e protettive contenute negli artt. 54 e 55 CCII, trattandosi di disciplina dedicata in linea generale al procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza".
      Non è condivisibile, invece, la tesi che nel concordato semplificato rimangano le misure protettive azionate nella fase negoziale perché, a parte la durata delle stesse di cui all'art. 8, l'esperto, a norma dell'ottavo comma dell'art. 17, al termine dell'incarico, qualora siano state concesse misure protettive, deve trasmettere la relazione finale, oltre che all'imprenditore, anche "al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti", per cui con la fine della procedura di composizione negoziata viene meno la precedente protezione del patrimonio.
      Ad ogni modo questa seconda problematica è superata dalla introduzione e definizione degli strumenti di ristrutturazione della crisi che in forza della citata lett. m-bis ora comprendono ""le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi", per cui non possono esservi dubbi (a differenza di quanto accadeva nella originaria versione di marzo 2022 ove si parlava di quadri di ristrutturazione) che in tale categoria rientri anche il concordato semplificato.
      Zucchetti SG srl