Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO: DINIEGO RIMBORSO CREDITO IVA ANTE CONCORDATO

  • Emanuela Filippone

    LOCRI (RC)
    09/06/2021 12:45

    SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO: DINIEGO RIMBORSO CREDITO IVA ANTE CONCORDATO

    UNA DELLE POSTE DELL'ATTIVO CONCORDATARIO DI UNA SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO E' RAPPRESENTATA DAL CREDITO IVA FORMATOSI NEGLI ANNI PRECEDENTI ALLA DOMANDA DI CONCORDATO, IL RAPPRESENTANTE LEGALE, FALLITO IN PROPRIO, SU SOLLECITAZIONE DEL LIQUIDATORE HA PRESENTATO ISTANZA DI RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, MA L'ISTRUTTORIA SI E' CONCLUSA CON ESITO NEGATIVO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
    IL LEGALE RAPPRESENTANTE RISULTA ESSERE FALLITO IN PROPRIO E CIO' RAPPRESENTA UNA CAUSA OSTATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO DI RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA COME DA DECRETO DEL GIUDICE DEL REGISTRO IMPRESE.
    COME E' POSSIBILE RISOLVERE, COME DEVE PROCEDERE IL LIQUIDATORE?
    GRAZIE
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/06/2021 10:58

      RE: SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO: DINIEGO RIMBORSO CREDITO IVA ANTE CONCORDATO

      Il fatto che il fallito in proprio (evidentemente per situazioni e motivi diversi dalla vita e situazione della società in concordato) non possa sottoscrivere la legittimazione alla richiesta del rimborso lascia anche noi molto perplessi, dato che il rappresentante legale non perde la sua qualifica in pendenza di concordato (così come non la perde neppure in pendenza di fallimento) e, previa autorizzazione del Giudice Delegato, può compiere una parte degli atti legati a tale sua qualifica (segnatamente proprio quelli di natura tributaria).

      Può quindi presentare istanza di rimborso, alla quale è necessario in questo caso allegare proprio il provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato alla procedura.

      Ciò premesso, stante la posizione dell'Agenzia come descritta nel quesito, riteniamo che il sistema più semplice e rapido sia:
      - se possibile, illustrare la situazione all'Agenzia e cercare di risolvere la questione in via di autotutela
      - se non è possibile, o se non si riesce a raggiungere tale risultato, far ripresentare con grande rapidità la medesima istanza dal liquidatore.

      Se poi, come è probabile, tale seconda istanza verrà respinta perché il liquidatore non è legittimato a sottoscriverla, non essendo il legale rappresentante, non si potrà che instaurare un contenzioso, che non vediamo per quale motivo non possa avere esito positivo.

      Abbiamo scritto "con grande rapidità" perché è necessario che l'eventuale contenzioso sia radicato quando ancora pendono i termini per impugnare il rifiuto già ricevuto, così che non accada che:
      - il rifiuto al rimborso su istanza dl liquidatore venga giudicato corretto
      - il rifiuto al rimborso su istanza del legale rappresentante venga giudicato non più impugnabile per decorso dei termini.

      Per evitare ciò, qualora la presentazione dell'istanza sottoscritta dal liquidatore sia rimasta ancora senza esito quando stanno per scadere i termini per impugnare il respingimento dell'istanza presentata dal legale rappresentante, riteniamo opportuno impugnare comunque il diniego, per evitare appunto che si "consolidi".