Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Fusione in pendenza di esecuzione di Concordato in continuità

  • Ernesto Del Bianco

    MILANO
    28/02/2020 12:59

    Fusione in pendenza di esecuzione di Concordato in continuità

    Vi è mai capitato il caso di un piano concordatario che preveda, post omologa ma in pendenza dell'esecuzione del piano, la fusione per incorporazione tra la società ammessa una dei suoi soci?
    la cosa mi lascia alquanto perplesso, soprattutto per quanto concerne il soggetto che risulta poi effettivamente ammesso al concordato. Senza considerare poi molti altri risvolti, come per esempio il caso del creditore che, in caso di inadempimento del piano, chieda il fallimento. Oppure l'eventuale compensazione di poste.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/03/2020 09:10

      RE: Fusione in pendenza di esecuzione di Concordato in continuità

      Non deve stupirsi della previsione della fusione perché la lett. a) del primo comma dell'art. 160 stabilisce che il piano possa prevedere, tra l'altro, "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori…..", e nelle operazioni straordinarie rientrano senza dubbio le fusioni, le scissioni eterogenee e la trasformazione. In sostanza è la legge che, svincolato con la riforma degli anni 2005/2007, il concordato dagli schemi rigidi della cessione dei beni e della garanzia, nei quali era imbrigliato, ha lasciato al debitore il più ampio margine di trovare la soluzione più idonea alla soluzione della crisi.
      Quanto alle conseguenze che lei paventa, deve tenere presente che la fusione tra società non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata né crea, nell'ipotesi di fusione paritaria, un nuovo soggetto di diritto, ma attua soltanto l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo - modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo. Si tratta di interpretazione costante e pacifica che, come spiega Cass. 12/02/2019, n.4042, trova suffragio nell'art. 2504 bis c.c. che, "nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente distinto dal vecchio".
      Zucchetti SG srl