Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Precisazioni pervenute al commissario

  • Ermanno Forcucci

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    13/07/2018 17:46

    Precisazioni pervenute al commissario

    A seguito dell'invio della comunicazione ex art.171 c.2 L.F. un creditore (dipendente) ha precisato un credito pari a 200. A bilancio il dipendente, così come nel ricorso, risulta creditore per 100. Il commissario giudiziale ai fini della valorizzazione del passivo concordatario e poi del calcolo del raggiungimento del 20% dettato dall'art.160 c.4 L.F. sarà obbligato ad entrare nel merito del credito (quindi stabilire se è 100 o 200) o assume come valore quanto precisato?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/07/2018 11:54

      RE: Precisazioni pervenute al commissario

      A norma del primo comma dell'art. 171 l.f., il commissario "deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche". Mancando, come è noto, nel concordato un vero e proprio giudizio di accertamento dei credit, il legislatore ha lasciato al commissario il compito di verificare quanto esposto dal debitore, con la possibilità anche di apportare modifiche ove lo ritenga. Il che comporta che il commissario debba entrare nel merito delle esposizioni debitorie fatte dal debitore, a maggior ragione ove esista una contestazione su un credito vantato da un terzo; opportuno è, in tal caso, sentire il debitore, esaminare a fondo i libri contabili e le ragioni addotte dal creditore prima di decidere. Decisione pur sempre provvisoria perché, se la contestazione permane all'udienza sarà il giudice a risolverla ai fini della votazione (art. 176) e poi, in ogni caso, rimane l'accertamento giudiziario ordinario.
      La disposizione dell'art. 171 è prevista al fine di individuare i creditori che possono partecipare alla votazione, ma è evidente che, dovendo il commissario depositare una relazione che coinvolge anche la fattibilità del piano, da sottoporre ai creditori ed ora anche sul raggiungimento della soglia minima prevista dall'ult. comma dell'art. 160, la determinazione quanto più possibile esatta dell'attivo e del passivo effettuata incide anche sui risultati delle sue valutazioni.
      Zucchetti SG srl