Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Accordi di ristrutturazione ex art. 186 septies LF

  • Mario Tappino

    genova
    29/11/2018 18:28

    Accordi di ristrutturazione ex art. 186 septies LF

    Buonasera,
    in relazione alla nuova normativa in tema di accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari, avrei bisogno del vostro parere sui seguenti quesiti:
    1) il cessionario di una serie di crediti originariamente vantati da banche diverse, ma inseriti nella medesima categoria/classe, può esprimere, in relazione a ciascuno di essi, un voto diverso ai fini dell'omologa dell'accordo? esempio: la società Alfa ha acquistato dalla Banca 1 e della Banca 2 due crediti chirografari, ma (per ragioni troppo lunghe da spiegare) vuole esprimere uno voto favorevole per il credito acquistato dalla Banca 1 e un voto sfavorevole per il credito acquistato dalla Banca 2;
    2) nell'accordo di ristrutturazione può essere inserito un sotto-accordo ( da approvare insieme all'accordo con le stesse modalità), che coinvolge solo i fideiussori del debitore e le relative banche garantite (inserite in apposita categoria), con cui si prevede che i fideiussori mettono a disposizione una somma ulteriore a favore delle banche e quest'ultime rinunciano ad ogni pretesa?
    3) se l'accordo di carattere strettamente liquidatorio viene omologato, può esserne chiesta successivamente la risoluzione perché, nonostante i tentativi intrapresi diligentemente, non si riesce a liquidare un immobile, oppure non si riesce a ricavarci quanto previsto (non è l'unico attivo, ma il prevalente)?
    Vi ringrazio per la cortese risposta.
    Dott. M. Tappino
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2018 18:46

      RE: Accordi di ristrutturazione ex art. 186 septies LF

      Con l'introduzione dell'art. 182-septies, che regola gli accordi di ristrutturazione bancari, il legislatore ha voluto ridimensionare alcuni degli aspetti di principale distinzione tra accordi e concordato, in quanto si consente al debitore che abbia un indebitamento bancario di una certa entità di percorrere la strada dell'accordo di ristrutturazione rendendo obbligatoria l'accorso raggiunto con una maggioranza qualificata dei creditori bancari anche per i dissenzienti.
      E' chiaro quindi che il nuovo istituto opera entro la medesima area di applicazione degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182bis, il che comporta che può essere chiesta l'omologazione solo ove sia stato raggiunto un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, e che sia idoneo, in forza di apposita attestazione, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei termini di cui al primo comma dell'art. 182bis agli altri creditori non bancari; costoro, infatti, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 182septies, non vengono toccati dall'accordo di ristrutturazione bancaria, che interessa soltanto le banche e gli intermediari finanziari. Ossia l'efficacia dell'accordo raggiunto dal debitore con le banche si estende obbligatoriamente solo alle altre banche non aderenti, ma perché questa nuova disposizione possa operare è comunque necessario che il debitore raggiunga un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, siano essi bancari o non e fermo restando che per raggiugere questa soglia non possono essere calcolati i crediti dei soggetti bancari non aderenti.
      Ciò detto in linea generale, possiamo passare ai singoli quesiti.
      Non vediamo alcun ostacolo a che la soc. Alfa possa aderire all'accordo per un credito e non per un altro credito diverso, tanto più quando, come nel caso, trattandosi di crediti acquistati presso due banche diverse, è netta e indubbia l'autonomia di ciascuno di essi. Oltre tutto, ove i due crediti siano stati inclusi in categorie (classi) diverse con diverso trattamento, diventa ancor più netta la ragione di una differenziata opinione dello stesso titolare, posto che ilo trattamento di una categforia potrebbe essere ritenuto soddisfacente e quello dell'altra non altrettanto.
      Dubbi invece sulla soluzione prospettata possono nascere ove i due crediti non siano stati inclusi nella medesima categoria perché nella fattispecie in esame, ove non vige un obbligo di parità di trattamento in quanto la definizione delle singole posizioni è lasciata alla libertà delle parti, la formazione di categorie ha il più limitato scopo di creare dei gruppi omogenei, in modo da poter estendere l'accordo raggiunto con la maggioranza del gruppo anche ai non aderenti appartenenti alla stessa categoria; orbene la presupposta omogeneità dei due crediti sembrerebbe escludere una diversa posizione del titolare, ma noi avremmo molte perplessità ad accettare una tale soluzione.
      Quanto al punto 2), non è escluso l'apporto di finanza esterna (ammesso che quella fornita dai fideiussori possa essere considerata tale) da destinare anche ad una sola categoria (e non ad altre) di creditori, ma nel caso non si vuol fare solo un apporto di finanza destinato ad una categoria ma si vuole sostanzialmente attuare una definizione della posizione dei fideiussori che con l'esborso effettuato (da destinare evidentemente alle banche in favore delle quali hanno prestato fideiussione) chiudono ogni loro debito verso le banche. Un accordo del genere non può passare, a nostro avviso, attraverso uhn meccanismo che vincoli anche i soggetti non aderenti, dovendo essere frutto di un accordo che richeide il consenso di tutti gli interessati.
      Quanto al punto 3), va detto che né l'art. 182bis né l'art. 182septies si interessano degli accadimenti successivi all'omologa. Esclusa, in caso di inadempimento, l'applicazione dell'art. 186, che riguarda espressamente la risoluzione del concordato, non rimane che affidarsi agli ordinari strumenti civilistici della risoluzione, per coloro che hanno aderito all'accordo e per quelli per i quali lo stesso è reso obbligatorio, e naturalmente anche per gli altri estranei non vincolati ove non siano soddisfatti per integralmente.
      Questi ultimi potrebbero anche agire in via esecutiva (nel qual caso sorge il dubbio se l'accordo omologato possa essere considerato un titolo esecutivo) o chiedere il fallimento, nel mentre per i creditori aderenti ci sembra difficile adire queste strade senza prima "eliminare" l'accordo che regola i loro rapporti con il debitore (ed anche in questo caso si riapre il tema discusso per il concordato della possibilità diretta del fallimento senza la preventiva risoluzione).
      Zucchetti Sg Srl
      • Mario Tappino

        genova
        06/12/2018 12:56

        RE: RE: Accordi di ristrutturazione ex art. 186 septies LF

        Grazie per la risposta.
        avrei bisogno ancora di una precisazione sul punto 2) della mia domanda originaria:
        - in base alla vostra riposta, il sotto accordo tra banche e fideiussori (di carattere transattivo) potrebbe essere inserito nell'accordo principale, se viene previsto che per la sua conclusione è necessaria l'adesione di tutte le banche? oppure questa previsione (di adesione totale) potrebbe essere ritenuta un indebito condizionamento del voto bancario?
        - in ogni caso, secondo voi, a quali condizioni può essere inserito?
        Grazie molte
        MT
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/12/2018 19:50

          RE: RE: RE: Accordi di ristrutturazione ex art. 186 septies LF

          Nella precedente risposta abbiamo detto che "Un accordo del genere non può passare, a nostro avviso, attraverso un meccanismo che vincoli anche i soggetti non aderenti, dovendo essere frutto di un accordo che richiede il consenso di tutti gli interessati". Questo perché l'accordo di ristrutturazuione riguarda i debiti di colui che propone l'accordo e patti ulteriori debbo essere frutto di accordi tra gli interessati e non costituire parte della proposta. Questo discorso sarebbe superfluo in una tradizionale procedura di ristrutturazione ex art. 172bis l.f. perché lo stesso è vincolante solo per chi vi aderisce, ma nel caso si tratta di una ristrutturazione ex art. 182septies che che vincola anche i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando (tra l'altro) i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Inserire una clausola liberatoria dei fideiussori in un tale accordo significherebbe vincolare i non aderenti non solo a ricevere quanto proposto su cui non sono d'accordo, ma anche a perdere i loro diritti nei confronti dei fideiussori, e questo non rientra nella previsione normativa.
          In sostanza, bisognerebbe secondo noi, preventivamente trattare con le banche beneficiarie la definizione delle fideiussioni e, risolta questa questione, proporre l'accordo.
          Zucchetti SG srl