Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Liquidazione attivo concordatario

  • Ferdinando D'Alò

    Napoli
    14/05/2018 15:59

    Liquidazione attivo concordatario

    Premesso in sede di omologa il rinvio agli artt.li da 105 a 108 ter L.f. , come deve comportarsi il commissario liquidatore a fronte della vendita di ingenti rimanenze di magazzino di beni merce soggetti a costante svalutazione ( benchè inzialmente periziati) , il cui attuale valore non rispecchia quello di stima ? Eseguite le dovute pubblicità , giungono offerte a prezzi inferiori anche per singoli beni spesso di valore non superiore a 20/30 euro ( per le quali il proponente il concordato esprime comunque parere favorevole alle stesse) ritenute di poter essere accettate . Mancando il comitato dei creditori ( non essendo stato possibile nominarlo) , sembrerebbe difficoltoso relazionare il G.D. ( in sostituzione ) ogni volta in cui giungono offerte con minimi scarti di valore tra offerta e valore di stima iniziale e per singoli beni . Dove può arrivare la discrezionalità del commissario una volta acquisito il parere favorevole del proponente il concordato visto che il decreto di omologa invita l'attività di liquidazione ispirandosi ai valori di stima redatti ?
    Lo stesso dicasi per i relativi parere del Commissario giuidiziale comunque richiesti dal decreto di omologa .
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2018 12:51

      RE: Liquidazione attivo concordatario

      Il richiamo, contenuto nell'art. 182 agli artt. da 105 a 108 ter, impone al liquidatore di seguire- salva diversa disposizione contenuta nel decreto di omologa- le stesse procedure e modalità di vendita dettate per il fallimento, tra cui, primariamente, la competitività. Nel concordato manca il programma di liquidazione (non è infatti richiamato l'art. 104ter) e, nel suo caso, manca anche il comitato dei creditori, per cui, una volta constatato che, pur dopo adeguata pubblicità, le offerte pervenute sono inferiori ai prezzi di stima, non può che rivolgersi al giudice delegato (l'art. 182 richiama anche gli artt. 40 e 41) per avere l'autorizzazione alla vendita ai prezzi più bassi, Non è tuttavia necessario che chieda al giudice di volta in volta l'autorizzazione, potendo rappresentare ciò che è stato fatto, che le offerte sono mediamente più basse di un tot per cento dispetto ai prezzi di stima e che il debitore concordatario ha finora espresso parere favorevole ad accettarle e chiedere, sulla base di queste premesse, un'autorizzazione ad accettare le offerte già pervenute e una autorizzazione preventiva alle vendite con un ribasso fino ad una percentuale da fissare o graduare i prezzi in ribasso man mano che passa il tempo senza offerte adeguate, eventualmente condizionando l'accettazione al parere favorevole del debitore, e così via. Ossia cercare di pervenire ad una specie di programma di liquidazione che già preveda le possibilità di vendita a prezzi più bassi rispetto a quelli originariamente calcolati.
      Zucchetti SG srl