Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

domanda di concordato preventivo liquidatorio - indicazione interessi su crediti privilegiati

  • Flavio Bertoldi

    TRENTO
    17/04/2019 12:19

    domanda di concordato preventivo liquidatorio - indicazione interessi su crediti privilegiati

    Sono a chiedere cortesemente il Vostro parere in merito alla seguente questione.
    Una società deposita una domanda di concordato preventivo liquidatorio nella quale è previsto che i crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 2) e successivi siano degradati a chirografo (mediante attestazione ex art. 160, c. 2) e soddisfatti al 20% mediante finanza esterna. Per questi crediti è necessario indicare gli interessi maturandi ex art. 55 in quanto i crediti godono ab origine di privilegio e sono degradati solo in conseguenza dell'incapienza dell'attivo oppure proprio perchè degradati e considerati chirografi la maturazione degli interessi è sospesa alla data di presentazione della domanda e pertanto non devono essere indicati? Io propenderei per la seconda soluzione.
    Grazie
    Flavio Bertoldi


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/04/2019 17:52

      RE: domanda di concordato preventivo liquidatorio - indicazione interessi su crediti privilegiati

      Se l'attivo che consente il pagamento dei dipendenti nella misura del 20% facesse parte del patrimonio del debitore non avremmo dubbi a dire che trova piena applicazione il sistema degli interessi ex art. 54 e 55 l.f. e 2749 c.c. sulla parte che viene soddisfatta, giacchè la relazione di cui al secondo comma dell'art. 160 non declassa i creditori al chirografo, ma limita il pagamento alla capienta consentita dai beni oggetto del privilegio, e solo la restante parte viene equiparata al chirografo, a norma dell'art. 177 co. 3 l.f.
      nel caso di specie la perizia di cui al secondo comma ha appurato sostanzialmente l'inesistenza di attivo, per cui neanche i dipendenti avrebbero potuto percercepire alcunchè in forza del loro privilegio generale e vengono soddisfatti nella misura indicata soltanto per l'intervento di un terzo.
      A questo punto sorge il problema, che a noi viene posto per la prima volta e su cui non conosciamo precedenti giurisprudenziali, se l'attivo pervenuto dal terzo sposti al chirografo soltanto la parte residua insoddisfatta, come nella situazione generale prevista in precedenza, oppure se i creditori interessati passano, come lei dice, integralmente al chirografo per mancanza di qualsiasi bene e in tale veste (e non quali privilegiati) vengono pagati con le risorse esterne.
      Noi optiamo per questa seconda soluzione perché le risorse esterne non fanno parte, per definizione del patrimonio del debitore, che non consentirebbe il pagamento di alcunchè ai dipendenti, e, proprio perché si tratta di apporti di terzi e non del patrimonio del debitore, questi può destinarli alla soddisfazione dei creditori che ritiene opportuno.
      Problema diverso è se possa essere ammissibile un concordato che preveda un pagamento solo parziale dei privilegiati, tanto più che l'ult. comma dell'art. 160 richiede che siano pagati integralmente i creditori preferenziali- o nei limiti di capienza previa stima- e sia assicurato il pagamento dei chirografari nella misura del 20%.
      Zucchetti SG srl