Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

AMMISSIONE CONCORDATO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

  • Gabriele Martellucci

    PIOMBINO (LI)
    06/07/2018 12:53

    AMMISSIONE CONCORDATO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

    Buongiorno,
    una SSD a RL propone domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
    Il tribunale, appurato che l'imprenditore svolge attività commerciale essendo regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed esercitando attività definibile come commerciale secondo l'art. 2195, ammette la società alla procedura.

    Si chiede se rilevi o meno, ai fini dell'ammissione alla procedura di concordato, la verifica dello scopo di lucro dell'attività svolta e quindi se il tribunale debba verificare tale elemento.

    Segnalo la seguente sentenza della cassazione che mi farebbe propendere sull'ipotesi che il Tribunale possa legittimamente non verificare lo scopo di lucro della società ricorrente, andando a verificare esclusivamente la sua natura commerciale, essenziale per l'ammissione alla procedura.

    Corte di Cassazione (Sez. 1, del 24.03.2014 n. 6835) ha ribadito che "lo scopo di lucro (cd. Lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. Lucro oggettivo)".
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/07/2018 19:27

      RE: AMMISSIONE CONCORDATO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

      Lei giustamente ricorda Cass. n. 6835/2014 che ha fornito una interpretazione estensiva giustificata in diritto dalla considerazione che le associazioni e le società sportive dilettantistiche, pur non avendo finalità lucrative, possono esercitare delle attività economiche, quali ad esempio l'organizzazione di spettacoli o di gare sportive a pagamento, la gestione di un impianto sportivo, di un punto ristoro e più in generale di attività promozionale, pubblicitaria e/o sponsorizzazione, per cui, ove queste attività, rientranti tra quelle elencate nell'art. 2195 C.c., rivestono i requisiti della professionalità e dell'organizzazione previsti dall'art. 2082 c.c., si è in presenza di una vera e propria impresa commerciale, come tale soggetta a fallimento e a concordato preventivo ove vengano superati i limiti dimensionali dettati dall'art. 1 l.f.
      Si può pertanto ritenere definitivamente superato l'orientamento che in passato sosteneva che la mancata ripartizione degli utili, connaturata ad una associazione senza fine di lucro,
      escludeva che l'attività svolta potesse tradursi in prestazioni economicamente rilevanti e patrimonialmente valutabili nei confronti dei terzi, rispondendo essa al solo interesse non patrimoniale degli associati; di conseguenza, anche qualora, nel perseguimento del fine non patrimoniale, l'associazione esercitasse, in modo strumentale ma non organizzato, un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, essa non sarebbe stata, comunque, riconducibile alla nozione di impresa commerciale e quindi non soggettabile al fallimento.
      Zucchetti Sg srl