Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Agevolazione norme speciali concordato in continuità

  • Andrea Mancini

    Livorno
    06/09/2022 10:30

    Agevolazione norme speciali concordato in continuità

    Spett.le Portale,
    mi trovo nella seguente condizione. Una società in concordato in continuità con decreto di omologazione emesso nel 2016 intende partecipare al bonus fiere internazionali concesso dal MISE, al fine di ottenere il rimborso di una parte della spesa sostenuta.
    Tra le condizioni necessarie per richiedere il beneficio vi è quella di
    "non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente".
    L'art. 181 della L.F. dispone che la procedura di concordato si chiude con il decreto di omologazione. Chiaramente, la società è soggetta a vigilanza da parte del C.G.. Il regolamento comunitario 848/2015, art. 7, rinvia alla legge nazionale.
    Vi chiedo, se a vs giudizio, l'azienda è oppure non è più soggetta a procedura concorsuale, nel caso in esame di concordato in continuità, a seguito del decreto di omologazione.
    Vi ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/09/2022 19:29

      RE: Agevolazione norme speciali concordato in continuità

      Recentemente il Tar Campania, Napoli, Sez. V, 24/06/2022, n.4325, intervenendo su una fattispecie in cui si discuteva del diritto di un imprenditore ammesso a concordato preventivo omologato a partecipare ad una gara, ha scritto quanto segue: "Secondo la costante giurisprudenza, la procedura concordataria in senso proprio, come anche sancito dall'art. 181 l. fallimentare, ha termine con l'omologa del concordato preventivo, a seguito della quale si apre la separata fase di esecuzione (che si concluderà, ove adempiuta, con un decreto di completa esecuzione ai sensi dell'art. 136, comma 3, l. fallimentare).
      In tale fase, che segue appunto la omologazione, l'impresa riacquista la piena capacità di agire ai fini del compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in ragione della restituzione della capacità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda in capo all'organo gestorio, che deve operare nel rispetto del piano, senza necessità di autorizzazione, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura.
      Dunque, anche ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l'impresa in concordato omologato non necessita di ulteriori autorizzazioni del giudice delegato o del tribunale, essendo il ruolo del tribunale limitato al controllo dell'attività tramite il commissario giudiziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6030 e 29 maggio 2018, n. 3225; Cass. civ., nn. 12265/2016, 16598/2008, 23638/2007, 23271/2006; Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2018, n. 3225 e Sez. III, 19 luglio 2019; Trib. Padova, 29 luglio 2015, Trib. Pistoia, 31 marzo 2010)".
      Argomenti condivisibili e adattabili certamente anche al caso da lei prospettato.
      Zucchetti SG Srl