Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato in bianco e pignoramento presso terzi

  • Patrizia Rossi

    san clemente (RN)
    31/01/2019 12:32

    Concordato in bianco e pignoramento presso terzi

    Buongiorno, il mio caso prevede la presentazione di un concordato con riserva.
    E' in essere pignoramento di somme presso terzi da parte di Equitalia che al momento della presentazione del ricorso ha comunicato al terzo la sospensione del pignoramento.
    Il terzo da quel momento non ha più pagato il canone nè ad equitalia ne alla società stante la dicitura di sospensione nel provvedimento emesso da Equitalia.
    Ha trattenuto i canoni evitando un cattivo pagamento nel caso in cui la società fosse ritornata in bonis
    Equitalia da parte sua non emette un provvedimento interruttivo ( lo farà solo in caso di ammissione)
    La società ha urgenza di incassare i canoni con i quali devono essere pagati i canoni di leasing ( senza i quali si ha la risoluzione con queindi grave pregiudizio)
    Mi chiedo è corretta la procedura? E' possiibile intervenire in qualche modo?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      31/01/2019 20:22

      RE: Concordato in bianco e pignoramento presso terzi

      Posto che il divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 168 l.f inizia a decorrere dalla data della pubblicazione anche del ricorso ex art. 161 comma sesto nel registro delle imprese riguarda e si estende anche alle esecuzioni presso terzi e ed esattoriali, si è determinata la nullità di ulteriori atti esecutivi successivi alla data indicata, rimando il vincolo pignoratizio sul pregresso, giacchè il divieto delle azioni esecutive non elimina l'esecuzione ma la rende improcedibile temporaneamente nei limiti di operatività del divieto stesso.
      In questo sistema, quindi, rimangono bloccate le somme accantonate e non versate ad Equitalia prima della pubblicazione della domanda di concordato con riserva (in linea generale, è discutibile se il terzo possa pagare quanto dovuto dopo la presentazione della domanda di concordato (con riserva o pieno) in adempimento dell'ordinanza di assegnazione emessa prima della domanda concordataria – cfr. da ult. Cass. 07/06/2016, n.11660-, nel mentre sicuramente non può essere emessa, dopo la pubblicazione della domanda concordataria l'ordinanza di assegnazione), ma quelle successive, proprio perché l'esecuzione non può proseguire e eventuali atti ulteriori esecutivi sono nulli, dovrebbero essere versate al debitore concordatario.
      La questione, comunque va risolta nell'ambito dell'esecuzione, attarverso le opposizioni possibili nell'esecuzione esattoriale ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 602 del 1973.
      Zucchetti SG srl