Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato preventivo - art.185 c.IV - esecuzione del concordato

  • Claudia Fracassi

    BRESCIA
    25/07/2019 15:57

    Concordato preventivo - art.185 c.IV - esecuzione del concordato

    Buongiorno, chiedo cortesemente se secondo Voi il comma IV dell'art.185 L.F. è applicabile solo al caso in cui la proposta di concordato sia stata presentata da un terzo oppure anche nel caso in cui sia stata presentata dal debitore medesimo.
    La mia perplessità circa il fatto che tale comma possa applicarsi anche al caso in cui la proposta sia stata presentata dal debitore medesimo deriva dal fatto che il comma di interesse è collocato tra due commi che fanno esplicito riferimento al (solo) caso in cui la proprosta venga presentata da terzi (il comma III così recita: "presentata da uno o più creditori" ed il comma V così recita: "il soggetto che ha presentato...può denunciare i ritardi e le omissioni da parte del debitore"). A ciò deve aggiungersi il fatto che il comma IV sembrerebbe legato al comma precedente dalle parole "SUDDETTA proposta".
    Tutto ciò premesso, tornando al mio quesito, per il comma IV si può comunque intravedere una qualche possibilità di lettura "in autonomia" che lo porterebbe ad essere applicabile anche al caso in cui il debitore, dopo aver formulato la propria proposta (omologata) non rispetti / ostacoli la proposta da egli stesso formulata, oppure il comma IV lo si deve ritenere inscindibilmente legato ai commi III e V, con la conseguente esclusione della possibilità che il commissario possa (previa autorizzazione da parte del Tribunale) provvedere per l'adempimento in luogo del debitore?
    Ringrazio per la Vs gentile risposta

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/07/2019 19:44

      RE: Concordato preventivo - art.185 c.IV - esecuzione del concordato

      Il comma IV dell'art. 185 l.f., per come è nato (contestualmente all'introduzione delle proposte concorrenti), per la formulazione della norma ( che fa riferimento al debitore che "non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento…", ove la suddetta proposta è quella del comma terzo presentata dal terzo concorrente), e per la finalità della norma che è quella di evitare che, in caso di approvazione della proposta concorrente, il debitore principale rimanga inerte o la boicotti addirittura, limita i poteri del debitore, induce a ritenere che sia
      riferito esclusivamente alle proposte concorrenti con esclusione di ogni podsdibilità per il il commissario di intervenire per l'adempimento in luogo del debitore nel caso sia stata approvata la proposta iniziale, sia essa la sola esistente sia essa risultata vincitrice su altra proposta concorrente. In questi casi il commissario non può fare nulla, se non comunicare quanto accade ai creditori nella prospettiva che qualcuno prenda l'iniziativa della risoluzione del concordato.
      Zucchetti SG srl