Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato con continuità aziendale - Cessione crediti - Pagamenti al cedente in concordato

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    16/09/2021 21:34

    Concordato con continuità aziendale - Cessione crediti - Pagamenti al cedente in concordato

    Buonasera, sono a porvi il seguente quesito. Una società, ora in concordato, ha ceduto alla banca crediti risultanti da fatture. La cessione è stata notificata ai debitori ceduti prima del deposito della domanda di concordato preventivo, verificandosi così l'effetto traslativo del credito. Nelle more della procedura alcuni debitori ceduti hanno erroneamente eseguito i pagamenti a favore del cedente. Nella precisazione del credito la banca indica il dettaglio di tutte le fatture anticipate, oggetto della cessione, e fa presente che provvederà a recuperare, se del caso per via giudiziale, i propri crediti rivolgendosi direttamente ai debitori ceduti, con riserva di chiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla ditta cedente. In sostanza non c'è una intimazione a girarle quanto incassato, ma la dichiarazione di voler escutere i debitori ceduti, per la quale è già stato incaricato un legale, salvo poi, in caso di mancata soddisfazione, richiedere la restituzione di quanto percepito dalla cedente.
    La società concordataria, nel piano, non ha esposto alcuna passività nei confronti della banca per quanto potrebbe emergere nel caso in cui quest'ultima non riuscisse ad incassare quanto dovuto dai debitori ceduti.
    In qualità di commissario giudiziale devo valutare, in sede di predisposizione della relazione ex art. 172 l.f., l'mpostazione adottata dalla società concordataria che, personalmente, non condivido.
    Il tema che vi sottopongo è se il piano debba esporre, in rapporto alle somme incassate dai debitori ceduti, una equivalente passività chirografaria (e quindi da soddisfare eventualmente secondo la falcidia concordataria) ovvero se debba esporre, se pur in forma di accantonamento, un onere restitutorio pari all'intero ammontare delle somme incassate (come se si trattasse, cioè, di una prededuzione).
    Non sono riuscito a trovare giurisprudenza specifica sul punto, vi sarei grato se poteste indicarmela, se ve fosse, unitamente alla risposta.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2021 19:06

      RE: Concordato con continuità aziendale - Cessione crediti - Pagamenti al cedente in concordato

      La premessa indispensabile è che si è trattato di cessione di crediti non futuri non rientrante in una ipotesi di factoring, né di una cessione in garanzia. Il cedente ha ceduto alcuni suoi crediti scaduti alla banca e, a norma dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accetta o quando gli è stata notificata. Lei ci dice che la cessione è stata regolarmente notificata ai debitori ceduti, per cui questi avrebbero dovuto adempiere alla loro obbligazione pagando il cessionario e non il cedente, sicchè chi ha pagato il cedente ha pagato male. Questo legittima la banca cessionaria ad agire nei confronti dei debitori che hanno pagato male per ottenere il pagamento che costoro erroneamente hanno fatto al cedente; tuttavia questi, ha incassato un credito che era fuoriuscito dal suo patrimonio, in quanto ceduto, per cui il pagamento determina un indebito oggettivo in quanto il cedente ha ricevuta una somma non dovuta che legittima il solvens a chiedere la restituzione a norma dell'art. 2033 c.c.; a suavolta la banca cessionaria, ove non riesca a ricuperare il suo credito nei confronti del debitore che ha mal pagato può agire nei confronti del cedente per ingiustificato arricchimento a norma dell'art. 2041 c.c. in quanto il cedente, ricevendo il pagamento del credito ceduto, si è arricchito senza causa.
      da questo quadro che abbiamo fortemente sintetizzato deriva che l'eventualità che il cedente, ora in concordato, sia chiamato a restituire quanto ricevuto (con sfumature diverse a seconda che si tratti di indebito o di ingiustificato arricchimento) è concreta, ma non si sa, al momento, esattamente il quantum né il soggetto che avrà diritto alla restituzione e neanche se qualcuno agirà a tal fine, avendo la banca (che è uno dei possibili pretendenti, per ora solo minacciato di farlo, condizionatamente al mancato ricupero diretto dal ceduto); questo è il caso tipico in cui nel concordato va appostato un fondo rischi.
      Il problema è stabilirne l'entità, che giustamente lei sottolinea e che richiede di capire quando sorge il diritto alla restituzione. A nostro avviso tale diritto nasce al momento del pagamento indebito che ha generato l'ingiustificato arricchimento, per cui. se e per i pagamenti effettuati prima dell'apertura della procedura, il fondo può essere modulato su quanto ai creditori chirografari viene promesso con la proposta concordataria. Se, come pare di capire, i pagamenti sono avvenuti nel corso della procedura fallimentare, possono ritenersi effettuati in occasione della stessa, seppur con più di qualche dubbio, (l'occasionalità è uno degli elementi che a norma dell'art. 111, co 2 l. fall., attribuisce la prededuzione, integrato con un fattore soggettivo), per cui il fondo rischi può essere parametrato sull'importo delle somme ricevute.
      Neanche noi abbiamo trovato giurisprudenza specifica sul punto, per cui quanto esposto è frutto di una nostra ricostruzione della vicemnda, con i limiti di qualsiasi interpretazione.
      Zucchetti Sg srl
    • Gianluca Risaliti

      Livorno
      18/09/2021 09:05

      RE: Concordato con continuità aziendale - Cessione crediti - Pagamenti al cedente in concordato

      Buon giorno, grazie di aver subito risposto e delle indicazioni fornite, preziosissime e autorevoli come sempre. L'incipit con cui inizia la Vostra risposta mi fa sorgere tuttavia un dubbio. In quale direzione cambierebbero le Vostre indicazioni se, a parità di ogni altro elemento del quadro informativo da Voi correttamente ricostruito in base alla mia domanda, la cessione (ante concordato) fosse stata fatta - come in effetti in alcuni casi è avvenuto - con "finalità di garanzia"?.
      Grazie di nuovo.
      Cordiali saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/09/2021 20:41

        RE: RE: Concordato con continuità aziendale - Cessione crediti - Pagamenti al cedente in concordato

        Nella risposta precedente noi abbiamo scritto che il debitore ceduto che ha pagato il debito al cedente dopo la notifica della cessione del credito ha pagato male. "Questo legittima la banca cessionaria ad agire nei confronti dei debitori che hanno pagato male per ottenere il pagamento che costoro erroneamente hanno fatto al cedente; tuttavia questi, ha incassato un credito che era fuoriuscito dal suo patrimonio, in quanto ceduto, per cui il pagamento determina un indebito oggettivo in quanto il cedente ha ricevuta una somma non dovuta che legittima il solvens a chiedere la restituzione a norma dell'art. 2033 c.c.; a sua volta la banca cessionaria, ove non riesca a ricuperare il suo credito nei confronti del debitore che ha mal pagato, può agire nei confronti del cedente …".
        Orbene "In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto" (cfr. Cass. 28 magio 2020, n, 10092).
        Per questo motivo abbiamo fatto la precisazione da lei sottolineata, he come vede, non è di poca importanza.
        Zucchetti SG srl