Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Vincenza Palazzolo

    Palermo
    24/01/2019 11:20

    CONCORDATO FALLIMENTARE

    Buongiorno, desideravo porre il seguente quesito:
    Una società fallita X, vanta un credito nei confronti di altra società Y.
    Nell'ipotesi di concordato, presentato da soggetto terzo, la società che deve il credito alla società fallita può azzerare il proprio debito accollandosi le obbligazioni nascenti da concordato?
    Ed in questo caso, si tratterebbe di concordato con assuntore o accollo?
    Inoltre, qualora il terzo faccia comunque proposta di concordato il commissario nominato per il concordato, è tenuto comunque a recuperare il credito vantato dalla società debitrice?
    Ed infine, trattandosi di un debito con l'erario, è possibile in sede di concordato applicare la normativa sulla rottamazione delle cartelle esattoriali?

    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2019 20:43

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE

      La premessa è che la società X è fallita e vanta un credito nei confronti della società Y, per cui quando parla di concordato devesi intendere concordato fallimentare in cui non viene nominato un commissario esistendo già un curatore che, fino all'omologa continua a svolgere la sua ordinaria attività oltre a svolgere gli incombenti della procedura in corso e dopo l'omologa, come specifica l'art. 136 l.fall. unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
      Quale sia la qualificazione da dare al concordato e al terzo e quali siano i beni (comprensivi dei crediti) che passano al terzo proponente dipende dal contenuto della proposta concordataria, per cui non può darsi una risposta alla cieca. In linea di massima se è un terzo che presenta il concordato si assume il pagamento dei debiti fallimentari, ma ha la possibilità di limitare il suo impegno ai soli crediti risultanti dallo stato passivo in cambio della cessione delle attività fallimentari, compresi i crediti, e le azioni (anche quelle revocatorie se già autorizzate); è chiaro che è solo un terzo a fare la proposta egli è anche assuntore, il che vuol dire che si accolla i debiti e può o non liberare il fallito.
      Come vede le varianti sono tante,; se ad esempio i crediti non sono trasferiti all'assuntore è il fallimento che li recupera, se sono trasferiti all'assuntore e questi è la società Y, il suo debito verso la società X si estingue per confusione in quanto lo stesso soggetto è diventato creditore e debitore, e così via.
      Forse è opportuno parlare della questione quando viene presentata concretamente una proposta.
      Zucchetti SG srl
      • Vincenza Palazzolo

        Palermo
        26/01/2019 18:00

        RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE

        Nel ringraziarvi per la tempestività della riposta al mio quesito, in merito allo stesso chiedo ancora:
        Nel caso di specie, dunque la società Y può presentare proposta di concordato assumendosi gli obblighi nascenti dalla stessa ed estinguere in tal modo il proprio debito per confusione?
        Ed inoltre, è applicabile la rottamazione ter nel caso di specie e se conveniente in sede di concordato? stante che, il debito maggiore per la società fallita è costituito proprio da debiti erariali
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/01/2019 20:20

          RE: RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE

          Esatto quanto al primo punto sempre che, come abbiamo già detto nella precedente risposta, all'assuntore vengano trasferiti anche i crediti.
          Sulla questione della rottamazione trasferiamo il suo quesito alla sezione fiscale.
          Zucchetti SG srl
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          03/02/2019 14:23

          RE: RE: RE: CONCORDATO FALLIMENTARE

          Certamente la rottamazione-ter, come le precedenti, è possibile anche nel caso di concordato, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 3, comma 18, del D.L. 119/2018: "Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili".

          Come abbiamo già sottolineato in altri interventi su questo Forum, il fatto che gli importi dovuti in base alla rottamazione mutino la loro qualificazione, ai fini dei riparti, da privilegiati e prededucibili richiede che venga prestata la massima attenzione a che la rottamazione non possa sovvertire l'ordine dei privilegi.