Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Condanna spese legali

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    23/09/2020 18:49

    Condanna spese legali

    Buonasera,
    scrivo la presente per un confronto sul tema in esame.
    In qualità di procuratore legale ho assistito una procedura concordataria, quale parte appellata, in un giudizio di appello avente ad oggetto l'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, II comma L.F. promossa da una Società in Amministrazione Straordinaria tesa a far dichiarare l'inefficacia di due pagamenti eseguiti dalla medesima, in favore della mia assistita, nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato preventivo, a cui faceva seguito la dichiarazione di insolvenza.
    La Corte di Appello, riformando totalmente la statuizione del Tribunale di prime cure, ha condannato la mia assistita al pagamento della somma oggetto di revocatoria, oltre interessi dalla domanda, statuendo altresì correttamente che detto importo debba essere soddisfatto secondo le regole di esecuzione della procedura concordataria debitrice. Atteso che a tale statuizione si accompagna anche la condanna al pagamento delle spese legali del giudizio di primo e secondo grado, sono a chiedere se dette ultime debbano essere soddisfatte secondo le regole di esecuzione della procedura concordataria debitrice, e dunque essere qualificate come chirografarie al pari del credito restitutorio oggetto della statuizione, ovverosia in via prededotta, sul presupposto che siano sorte in virtù di una sentenza emessa seguitamente alla apertura della procedura concordataria.
    Purtroppo non sono riuscita a trovare precedenti di legittimità sul punto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/09/2020 19:35

      RE: Condanna spese legali

      A nostro avviso il credito per le spese è in prededuzione non solo e non tanto perché la sentenza è stata emessa in pendenza di procedura, ma perché l'azione stessa trova la sua fonte nel fallimento dell'attore, che al di fuori di questa procedura, non avrebbe potuto esercitare la revocatoria fallimentare. Anche il credito che deriva dalla restituzione della somme ricevute in pagamento poi dichiarato inefficace avrebbe natura prededucibile in quanto nato in pendenza e in funzione del fallimento, solo che l'art. 70 lo trasforma in concorsuale, chiedendone la formale ammissione al passivo; eguale disposizione non è prevista per le spese del giudizio.
      Zucchetti SG srl