Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato fallimentare - ratio del voto in Cancelleria

  • Walter Russo

    Caserta
    08/07/2020 10:36

    Concordato fallimentare - ratio del voto in Cancelleria

    Qual è la ratio per la quale nel concordato fallimentare il voto dei creditori deve essere depositato in cancelleria e non, come nel concordato preventivo, inviato al Commissario Giudiziale e quindi al Curatore?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/07/2020 18:57

      RE: Concordato fallimentare - ratio del voto in Cancelleria

      E' vero, l'art. 125, co 2, prevede che provvedimento "il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso", nel mentre nell'art. 181 è previsto che il commissario comunichi ai creditori tra l altre cose in proprio indirizzo di posta elettronica e chiede la trasmissione della loro Pec, da cui deriva che le comunicazioni debbono svolgersi direttamente tra il commissario e i creditori .
      La ratio di questa differenza forse dipende dal diverso sistema di votazione , che nel concordato fallimentare non prevede una assemblea dei creditori e, quindi il voto espresso in udienza, nel mentre nel concordato preventivo è ancora presente l'assemblea (non ci sarà più nel nuovo codice della crisi) e la possibilità di un voto tradivo, ma potrebbe anche dipendere da una mancanza di coordinamento tra norme.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Maria Zanellati

        Montebelluna (TV)
        01/12/2021 09:44

        Concordato fallimentare - ratio del voto in Cancelleria

        Mi aggancio al quesito per chiedere con quale modalità secondo voi il creditore deve depositare in Cancelleria il proprio voto (cartacea, telematica, pec...).
        Nell'ipotesi invece che il creditore trasmetta (per errore) il proprio voto al Curatore. Quest'ultimo deve farsi parte diligente e depositarla in Cancelleria?
        Ringrazio fin d'ora per la gentile attenzione.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/12/2021 17:43

          RE: Concordato fallimentare - ratio del voto in Cancelleria

          Va premesso che i quesiti posti sono rilevanti solo in caso di voto di dissenso, perché se favorevole diventerebbe superfluo stabilire la regolarità del voto, posto che nel concordato fallimentare il silenzio vale assenso, sicchè, seppur si ritenesse irregolare il voto trasmesso al curatore e non in cancelleria, lo stesso varrebbe come un non voto e quindi come assenso.
          Ciò detto, non può non sottolinearsi la estrema genericità dell'intero sistema di votazione nel concordato fallimentare, ove manca anche l'indicazione delle modalità di espressione del voto ed, in questa carenza normativa deve ritenersi che ogni modalità di espressione del voto, debba ritenersi valida. E' vero, infatti che il concordato fallimentare si inserisce in una procedura fallimentare già aperta ove il curatore ha già fatto- o comunque deve fare immediatamente- la comunicazione ex art. 92 l. fall., ma, nel caso, il creditore deve comunicare con la cancelleria e non con il curatore, per cui diventa difficile applicare l'art. 31bis l. fall. che, appunto, regola i rapporti comunicativi tra creditori e curatore.
          La trasmissione del voto in cancelleria dovrebbe ritenersi esclusiva, per cui il voto inviato al curatore dovrebbe essere considerato inammissibile, in quanto indirizzato ad un soggetto non legittimato alla ricezione; tuttavia va rilevato che nel caso opposto dell'insinuazione al passivo, ove la domanda va trasmessa al curatore, la Cassazione (Cass., 12/11/ 2019, n. 29258), pur precisando che "il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori", fa salvi "gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica". Nello stesso Cass., 10/07/2019, n. 18535, per la quale, l'avvenuta presentazione di una domanda di insinuazione allo stato passivo con deposito in cancelleria, anziché a mezzo PEC inviata al curatore, come prescritto dall'art. 93 l. fall., integrerebbe una semplice irregolarità sanabile e non darebbe luogo alla inammissibilità della domanda stessa, che è una sanzione processuale non prevista per questa. È pur vero, aggiunge la Corte, che la circostanza che una sanzione processuale non sia espressamente prevista dalla legge non è dirimente allorquando l'atto processuale difetti dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ma, ove si ravvisi in concreto che tale scopo è stato raggiunto, "non vi è motivo per dichiarare una sanzione processuale in un ordinamento, quale il nostro, che non persegue la finalità del rispetto delle forme processuale come un valore a sé stante, ma sempre in vista della realizzazione di un determinato risultato".
          Applicando tale giurisprudenza alla fattispecie e considerato "l'anomalia" della comunicazione in cancelleria non chè il dovere di collabirazione che deve animare il curatore, riteniamo che questi debba consegnare il voto in cancelleria in modo che sia annotato come se pervenuto regolarmente ivi.
          Zucchetti SG srl