Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato omologato

  • Laura Meloni

    Nuoro
    17/07/2020 15:34

    concordato omologato

    Buonasera,
    sottopongo la seguente problematica:
    Nel piano è indicato che la società srl in concordato apporta:
    1) i flussi derivanti dalla continuazione dell'attività
    2)le somme incassate dalla cessione del fabbricato strumentale non funzionale (bene sociale)
    3 )le somme incassate dalla vendita dei beni immobili di proprietà dei soci (beni personali)
    4) le somme necessarie per le spese di procedura
    La proposta ai creditori indica le percentuali di soddisfacimento.
    Nel decreto di omologa viene nominato un liquidatore per il fabbricato di cui al punto 2)
    - I soci in qualità di proprietari dei beni personali hanno concluso una vendita, da perfezionare dal notaio; sorge il problema di come procedere.
    Il decreto di omologa nulla stabilisce per la vendita di beni personali.
    Ho le seguenti perplessità:
    1) Chi deve intervenire nell'atto?
    2) Sul bene è stata annotata la sentenza di concordato; per la vendita dovrà essere eseguita la cancellazione.
    3) Il piano concordatario prevede che le somme incassate debbano essere versate nel conto della procedura.
    Nessuna disposizione stabilisce, se il debitore, successivamente al decreto di omologa, sia soggetto al potere di autorizzazione da parte del Tribunale rispetto ad atti che si discostino dal piano concordatario.
    Più precisamente l'amministratore della società intenderebbe proporre istanza per trattenere la somma derivante dalla cessione del bene personale, impiegandola nell'attività e non (come indicato nel piano) a immediata disponibilità della procedura. Oppure nel caso la somma confluisse sul conto della procedura l'istanza tenderebbe alla restituzione con accredito sul conto della società per la prosecuzione della stessa attività. I soci nel contempo hanno anticipato somme a favore della società per la cosidetta rottamazione che diversamente sarebbero servite per la prosecuzione. Ci sarebbe pertanto uno scostamento rispetto al piano approvato, quali le conseguenze? Una eventuale istanza proposta dall'amministratore che tipo di accoglimento potrebbe trovare?
    4) nell'ipotesi di successivo fallimento della società i beni personali inseriti nella procedura concordataria, se nell'atto di vendita non intervenissero gli organi della procedura, quali possibili implicazione di natura revocatoria? Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2020 19:58

      RE: concordato omologato

      E' opportuno chiarire due punti dai quali non si può prescindere, e cioè che assoggettato al concordato è la srl e non i soci e che ciò che è previsto nel piano, così come omologato, va realizzato nella fase esecutiva.
      Tenendo presente il primo di questi due assunti, si desume che la vendita dei beni personali dei soci va effettuata dagli stessi che ne sono i proprietari , come atto negoziale privato; e non a caso, nel decreto di omologa, come lei dice, il liquidatore è stato nominato solo per la vendita dei beni della società concordataria non funzionale alla continuazione dell'attività e, sempre come lei dice, il piano prevedeva che fosse messo a disposizione del concordato il ricavato di detti beni e non i beni stessi, tanto che le somme incassate devono essere versate sul conto della procedura e, di fatto, i beni sono stati venduti dai soci, che ora devono solo stipulare l'atto di compravendita.
      In questa situazione, in cui non vi è una diretta messa a disposizione della procedura dei beni dei soci, ci sembra una forzatura la trascrizione effettuata sugli stessi, ma ormai la stessa è stata fatta interpretando evidentemente con una certa larghezza il disposto dell'art. 2645 ter c.c., e, pertanto la stessa deve essere cancellata a seguito della vendita, e questa cancellazione può avvenire solo per ordine del giudice. Ci rendiamo conto della anomalia di dire, da un lato, che si tratta di vendita negoziale e non coattiva e ricorrere, dall'altro, alla cancella zione da parte del giudice, che è tipica delle vendite coattive, ma non vediamo altro mezzo per ovviare a quella forzatura di cui si diceva. Se, infatti, fossero stati messi a disposizione della procedura gli immobili dei soci, si sarebbe creato sugli stessi un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., il tribunale avrebbe nominato un liquidatore anche per la loro vendita, ecc.; si sarebbe, insomma, trattato di una vendita coattiva da cui la conseguenziale cancellazione della trascrizione del vincolo. Essendo rimasti detti beni fuori della procedura per essersi impegnati i soci a venderli e a mettere a disposizione della procedura il ricavato, la trascrizione è stata frutto di un eccesso di zelo e con la stessa larghezza bisogna ora consentire che il giudice emetta il decreto di cancellazione.
      Dal secondo principio all'inizio affermato discende che se il piano omologato prevede "le somme incassate debbano essere versate nel conto della procedura" e non nel conto della società concordataria, bisogna seguire l'indicazione del piano.
      Discorso diverso è se poi queste somme possano essere girate sul conto della società per consentire la continuazione dell'attività, ma questo è un problema di interpretazione del piano su cui non possiamo pronunciarci non conoscendo le carte. Se nulla è detto oltre la frase riportata, a nostro avviso, le somme vanno sul conto della procedura e vanno destinate al soddisfacimento dei creditori e non a finanziare l'attività di impresa; ed è proprio l'importanza della questione che ci induce a ritenere che il piano deve aver contemplato la destinazione finale delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni. Se il piano è interpretabile in questo senso, non è ammissibile una modifica dopo l'omologa; anzi la Cassazione (Cass. n. 8575/2015) ha affermato che il secondo comma dell'art. 175 ha introdotto l'espresso divieto di apportare modifiche alla proposta di concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto limitando, in tal modo, rigorosamente "l'ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, e ciò essenzialmente al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un pia­no diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito".
      Con la domanda sub 4) ci pare di capire che lei voglia sapere se le vendite fatte dai soci siano eventualmente revocabili in un futuro fallimento della società, qualora evidentemente in concordato non vada a buon fine. Il problema in questi termini non si pone perché, quand'anche dovesse fallire la srl ora in concordato, non fallirebbero i soci della srl, che hanno fatto gli atti di disposizione in questione; pertanto i terzi acquirenti non corrono alcun rischio diverso da quello ordinario di un compratore che acquista un bene da un soggetto e suoi eventuali creditori promuovano una azione revocatoria ordinaria ai sensi di cui all'art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia della vendita
      Zucchetti Sg srl